Scheda di sintesi CCNL terziario Confcommercio: inquadramento dei lavoratori, aspetti della retribuzione, rapporti di lavoro e forme di lavoro flessibile
Decorrenza e durata
Campo di applicazione
a) Alimentazione
2. supermercati, supermercati integrati, ipermercati, soft e hard discount;
4. salumerie, salsamenterie e pizzicherie;
6. commercio all’ingrosso di droghe e coloniali; commercio al minuto di droghe e coloniali (droghe e torrefazioni);
8. commercio all’ingrosso di bestiame e carni macellate, macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carni fresca e congelata;
10. rivendite di pollame e selvaggina;
12. commercio all’ingrosso di formaggi, burro, latte, latticini e derivati in genere; commercio al dettaglio di latte (latterie non munite di licenza P.S.) e derivati;
14. commercio all’ingrosso e al minuto di prodotti vinicoli e affini (vini, mosti, spumanti, liquori, birra, aceto di vino); per quanto riguarda le aziende che esercitano il commercio all’ingrosso di vini, si precisa che si intendono comprese: le aziende che acquistano uve e mosti, per la produzione di vini, anche tipici e la loro vendita; le aziende che, oltre ad acquistare uve e mosti per la produzione di vini anche tipici e la successiva loro vendita, effettuano operazioni di acquisto e vendita di vini; le aziende che esercitano attività di imbottigliamento ed infiascamento;
16. commercio all’ingrosso e al minuto di prodotti oleari (olii di oliva e di semi);
b) Fiori, piante e affini
2. commercio di piante aromatiche e officinali e di prodotti erboristici in genere;
c) Merci d’uso e prodotti industriali
2. tessuti di ogni genere, mercerie, maglierie, filati, merletti e trine; confezioni in biancheria e in tessuti di ogni genere; commercianti sarti e sarte; mode e novità; forniture per sarti e sarte; camicerie ed affini; busterie, cappellerie, modisterie; articoli sportivi; commercianti in lane e materassi; calzature, accessori per calzature; pelliccerie; valigerie ed articoli da viaggio; ombrellerie, pelletterie; guanti, calze; profumerie, bigiotteria ed affini; trecce di paglia e cappelli di paglia non finiti; abiti usati; tappeti; saccherie, anche se esercitano la riparazione o il noleggio dei sacchi; corderie ed affini;
4. pelli crude e bovine nazionali, consorzi per la raccolta e salatura delle pelli; pelli crude, ovine e caprine nazionali; pelli crude esotiche non da pellicceria e da pellicceria; pelli conciate (suole, tomaie, ecc.), pelli grezze da pellicceria, pelli per pelletteria e varie, pelli per valigerie in genere, cuoio per sellerie;
6. lastre e recipienti di vetro, vetro scientifico, materie prime per l’industria del vetro e della ceramica;
8. giocattoli, negozi d’arte antica e moderna, arredamenti e oggetti sacri; prodotti artistici e dell’artigianato; case di vendita all’asta; articoli per regalo, articoli per fumatori;
10. librai (comprese le librerie delle case editrici e i rivenditori di libri usati); rivenditori di edizioni musicali; cartolai (dettaglianti di articoli di cartoleria, cancelleria e da disegno); grossisti di cartoleria e cancelleria; commercianti di carta da macero; distributori di libri giornali e riviste, biblioteche circolanti;
12. mobili, mobili e macchine per ufficio;
14. ferro e acciai, metalli non ferrosi, rottami, ferramenta e coltellinerie; macchine in genere; armi e munizioni; articoli di ferro e metalli; apparecchi TV, radiofonici, elettrodomestici; impianti di sicurezza; strumenti musicali; ottica e fotografia; materiale chirurgico e sanitario; apparecchi scientifici; pesi e misure; pietre coti, per molino, pietra pomice e pietre litografiche; articoli tecnici (cinghie di trasmissione, fibra vulcanizzata, carboni elettrici, ecc.);
16. gestori di impianti di distribuzione di carburante;
18. carboni fossili, carboni vegetali; combustibili solidi, liquidi e liquefatti;
20. laterizi, cemento, calce e gesso, manufatti di cemento, materiali refrattari, tubi gres e affini, marmi grezzi e pietre da taglio in genere, ghiaia, sabbia, pozzolana, pietre da murare in genere, pietrisco stradale, catrame, bitumi, asfalti; materiale da pavimentazione, da rivestimento, isolante e impermeabilizzante (marmette, mattonelle, maioliche, piastrelle di cemento e di gres); altri materiali da costruzione;
22. prodotti chimici, prodotti chimici per l’industria, colori e vernici;
24. legnami e affini, sughero, giunchi, saggine ecc.;
26. prodotti per l’agricoltura (fertilizzanti, anticrittogamici, insetticidi; materiale enologico; sementi da cereali, da prato, da orto e da giardino; mangimi e panelli; macchine e attrezzi agricoli; piante non ornamentali, altri prodotti di uso agricolo);
d) Ausiliari del commercio e commercio con l’estero
2. mediatori pubblici e privati;
4. stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili (eccettuati quelli costituiti da industriali nell’interno e al servizio delle proprie aziende);
6. compagnie di importazione ed esportazione e case per il commercio internazionale (importazioni ed esportazioni di merci promiscue);
8. imprese portuali di controllo;
e) Servizi alle imprese/alle organizzazioni, Servizi di rete, Servizi alle persone
2. recupero crediti, factoring;
4. noleggio e vendita di audiovisivi;
6. servizi di gestione e amministrazione del personale;
8. ricerche di mercato, economiche, sondaggi di opinione, marketing;
10. consulenza di direzione e organizzazione aziendale, ivi compresa la progettazione e consulenza professionale e/o organizzativa;
12. agenzie di informazioni commerciali;
14. servizi di ricerca, collaudi, analisi, certificazione tecnica e controllo qualità;
16. agenzie pubblicitarie;
18. aziende di pubblicità;
20. promozione vendite;
22. uffici residences;
24. intermediazione merceologica;
26. altri servizi alle imprese e alle organizzazioni, quali fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici, aziende del settore della sosta e dei parcheggi;
28. società di carte di credito;
30. servizi fiduciari e finanziari;
32. agenzie di brokeraggio;
34. aziende ed agenzie di consulenza, intermediazione e promozione immobiliare, amministrazione e gestione beni immobili;
36. servizi di richiesta certificati, disbrigo pratiche di dattilografia, imputazione dati e fotocopiatura;
38. agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi;
40. agenzie pratiche auto;
42. agenzie di servizi matrimoniali;
44. agenzie di scommesse;
46. agenzie formative, agenzie di sviluppo delle risorse umane e dei servizi formativi promossi dalle Organizzazioni firmatarie il presente CCNL;
48. agenzie di intermediazione;
50. agenzie di supporto alla ricollocazione professionale;
52. attività di animazione di feste, intrattenimento di bambini;
54. ICT;
55. ausiliari dei servizi.
INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE
Livello |
Qualifica |
Declaratorie contrattuali |
|
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Q |
Quadri |
Prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgono con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’impresa nell’ambito di strategie e programmi aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche decentrata e quindi: abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa, ovvero siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, responsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca e alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’impresa, verificandone la fattibilità economico-tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati.
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1 |
Impiegati con funzioni direttive |
Lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o a una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell’ambito delle responsabilità ad essi delegate.
|
2 |
Impiegati di concetto |
Lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo; personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell’ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica.
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3 |
Impiegati di concetto; operai specializzati provetti |
Lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche e adeguata esperienza, e lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell’ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica e adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita. Nelle aziende a integrale libero servizio, in contesti organizzativi per i quali l'orario di servizio al pubblico non consenta la presenza continuativa di figure di coordinamento e controllo, sono ricompresi nell'ambito della declaratoria del terzo livello quei lavoratori che, limitatamente al reparto di loro competenza, svolgano anche compiti accessori di raccordo organizzativo per l'applicazione e la verifica delle disposizioni ricevute dalle suddette figure di coordinamento e controllo.
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4 |
Impiegati d'ordine; operai specializzati |
Lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari; lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite. |
5 |
Impiegati d’ordine; operai qualificati |
Lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite. |
6 |
Operai comuni |
Lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche. |
7 |
Operai comuni |
Lavoratori che svolgono mansioni di pulizia o equivalenti. |
1 |
Impiegati di concetto |
Operatori di vendita |
2 |
Impiegati d'ordine |
Operatori di vendita |
Deroghe alla disciplina generale dell'inquadramento prevista dal c.c.n.l. sono previste per i seguenti settori: agenzie immobiliari, agenzie di scommesse, ausiliari della sosta e parcheggio, call center in outsourcing, esposizioni e fiere; importazione di prodotti ortofrutticoli; società di revisione contabile e di consulenza, terziario avanzato.
L’aiutante commesso, cioè il lavoratore addetto alla vendita che non ha compiuto l’apprendistato nel settore merceologico nel quale è chiamato a prestare servizio (o perché ha superato l’età o perché proviene da altri settori), permane al quinto livello per un periodo di 18 mesi.
Aziende che svolgono esclusivamente attività nell’ICT: l’accordo 2015 prevede disposizioni specifiche per i dipendenti assunti nelle suddette aziende dell'ICT a far data da marzo 2015 che non sono applicabili a figure professionali, anche se similari, ma che prestino la loro attività in aziende non appartenenti all'ambito dell'Information and Communication Technology per le quali continuano ad applicarsi le norme dell’art. 100 del c.c.n.l.
Mutamento, cumulo di mansioni e passaggio alla categoria superiore
Assegnazione temporanea a mansioni superiori: spetta il trattamento corrispondente all’attività svolta. L’assegnazione diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a 3 mesi.
Mansioni promiscue: si fa riferimento all’attività prevalente ad eccezione delle mansioni relative alla qualifica di addetto a mansioni d’ordine di segreteria (quarto livello), di addetto alle operazioni ausiliare alla vendita nelle aziende ad integrale libero servizio (quarto e quinto livello) e di addetto all’insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari) (quarto livello - quinto livello).
Attività prevalente è quella avente carattere di rilievo professionale, che viene prestata abitualmente, non ha carattere accessorio o complementare e non rientra in un normale periodo di addestramento.
In tal caso, ferme restando le mansioni di fatto espletate, compete l’inquadramento al livello superiore.
ASPETTI DELLA RETRIBUZIONE
Retribuzione mensile
Divisore orario: 168, per il personale con orario di 40 ore settimanali; 182, per il personale con orario di 42 ore settimanali; 195, per il personale con orario di 45 ore settimanali. Divisore giornaliero: 26 Elementi della retribuzione normale mensile: paga base nazionale conglobata, indennità di contingenza (compreso e.d.r.), scatti di anzianità, terzo elemento provinciale, indennità di funzione quadri. Elementi esclusi dalla retribuzione normale mensile: i rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario, gratificazioni straordinarie e una tantum, ogni altro elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo dei singoli istituti contrattuali o dall'imponibile contributivo di legge. Personale compensato a provvigione: deve essere garantita una retribuzione media mensile superiore di almeno il 5% alla paga base nazionale.
|
Variazioni retributive per le varie decorrenze
Dal 1° giugno 2016
Livelli |
Minimo |
Conting. |
Altri elementi |
Totale |
Q |
1.827,19 |
540,37 |
262,84 |
2.630,40 |
1 |
1.645,94 |
537,52 |
2,07 |
2.185,53 |
2 |
1.423,72 |
532,54 |
2,07 |
1.958,33 |
3 |
1.216,89 |
527,90 |
2,07 |
1.746,86 |
4 |
1.052,46 |
524,22 |
2,07 |
1.578,75 |
5 |
950,83 |
521,94 |
2,07 |
1.474,84 |
6 |
853,67 |
519,76 |
2,07 |
1.375,50 |
7 |
730,84 |
517,51 |
7,23 |
1.255,58 |
O.v.1 |
993,49 |
530,04 |
2,07 |
1.525,60 |
O.v.2 |
832,47 |
526,11 |
2,07 |
1.360,65 |
Dal 1° agosto 2017
Livelli |
Minimo |
Conting. |
Altri elementi |
Totale |
Q |
1.868,86 |
540,37 |
262,84 |
2.672,07 |
1 |
1.683,47 |
537,52 |
2,07 |
2.223,06 |
2 |
1.456,19 |
532,54 |
2,07 |
1.990,80 |
3 |
1.244,64 |
527,90 |
2,07 |
1.774,61 |
4 |
1.076,46 |
524,22 |
2,07 |
1.602,75 |
5 |
972,54 |
521,94 |
2,07 |
1.496,55 |
6 |
873,15 |
519,76 |
2,07 |
1.394,98 |
7 |
747,53 |
517,51 |
7,23 |
1.272,27 |
O.v.1 |
1.016,13 |
530,04 |
2,07 |
1.548,24 |
O.v.2 |
851,51 |
526,11 |
2,07 |
1.379,69 |
Dal 1° marzo 2018
Livelli |
Minimo |
Conting. |
Altri elementi |
Totale |
Q |
1.896,64 |
540,37 |
262,84 |
2.699,85 |
1 |
1.708,49 |
537,52 |
2,07 |
2.248,08 |
2 |
1.477,83 |
532,54 |
2,07 |
2.012,44 |
3 |
1.263,14 |
527,90 |
2,07 |
1.793,11 |
4 |
1.092,46 |
524,22 |
2,07 |
1.618,75 |
5 |
987,00 |
521,94 |
2,07 |
1.511,01 |
6 |
886,13 |
519,76 |
2,07 |
1.407,96 |
7 |
758,64 |
517,51 |
7,23 |
1.283,38 |
O.v.1 |
1.031,23 |
530,04 |
2,07 |
1.563,34 |
O.v.2 |
864,19 |
526,11 |
2,07 |
1.392,37 |
Con accordo 24 ottobre 2016 le parti stipulanti hanno concordato di sospendere l’erogazione della tranche di euro 16,00, parametrata al IV livello, prevista con decorrenza novembre 2016 dal ccnl 30 marzo 2015. La Circolare Confcommercio 26 luglio 2017, n. 49 ha stabilito che con la retribuzione di agosto 2017 deve essere erogata la tranche di aumento retributivo prevista dal Ccnl Terziario 30 marzo 2015 pari a euro 24,00 al IV livello, ribadendo che in virtù dell’accordo integrativo del 24 ottobre 2016 la tranche di 16 euro di novembre 2016 rimane sospesa. Successivamente, con accordo 26 settembre 2017, ne è stata definita l'erogazione a marzo 2018.
Il verbale di accordo 10 settembre 2019 ha stabilito lievissimi disallineamenti degli importi di riferimento dei minimi contrattuali rispetto alla tabella precedente. Quindi a decorrere dal 1° gennaio 2020 i minimi contrattuali devono intendersi modificati come da tabella seguente:
Dal 1° gennaio 2020
Livelli |
Minimo |
Conting. |
Altri elementi(*) |
Totale |
Q |
1.896,64 |
540,37 |
262,84 |
2.699,85 |
1 |
1.708,49 |
537,52 |
2,07 |
2.248,08 |
2 |
1.477,843 |
532,54 |
2,07 |
2.012,45 |
3 |
1.263,15 |
527,90 |
2,07 |
1.793,12 |
4 |
1.092,46 |
524,22 |
2,07 |
1.618,75 |
5 |
987,01 |
521,94 |
2,07 |
1.511,02 |
6 |
886,11 |
519,76 |
2,07 |
1.407,94 |
7 |
758,64 |
517,51 |
7,23 |
1.283,38 |
O.v.1 |
1.031,24 |
530,04 |
2,07 |
1.563,35 |
O.v.2 |
864,18 |
526,11 |
2,07 |
1.392,36 |
(*) Comprendono l’indennità di funzione, il superminimo collettivo e il terzo elemento.
Indennità di funzione quadri
Spetta per 14 mensilità; gli aumenti di € 77,47 spettanti dal 1.1.1995, € 51,65 dal 1.1.2000, € 70,00 dal 1.7.2008 sono assorbibili fino al 50%
Terzo elemento
È corrisposto negli importi stabiliti dal ccnl ove a livello territoriale non sia stato concordato in misura maggiore.
Scatti di anzianità
Maturazione: 10 scatti triennali
Importi: liv. Q: € 25,46; liv. 1: € 24,84; liv. 2: € 22,83; liv. 3: € 21,95; liv. 4: € 20,66; liv. 5: € 20,30; liv. 6: € 19,73; liv. 7: € 19,47.
Operatori di vendita: cat. 1: € 15,50; cat. 2: € 14,46
Decorrenza: L’aumento decorre dal mese immediatamente successivo a quello di compimento del triennio.
Passaggio di livello: gli scatti maturati in precedenza sono soggetti a ricalcolo.
Indennità
Indennità di cassa: spetta al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità e con responsabilità per errori nella gestione nella misura del 5% dell'elemento della paga base conglobata.
Vitto e alloggio: in assenza di norme locali, il valore è stabilito nelle seguenti misure:
- vitto e alloggio: metà della retribuzione di fatto;
- vitto (due pasti): un terzo della retribuzione di fatto;
- vitto (un pasto): un quarto della retribuzione di fatto;
- alloggio: un quinto della retribuzione di fatto.
Trasferta
Al personale inviato il trasferta spetta il rimborso delle spese di viaggio, il rimborso per il trasporto del bagaglio e di ogni altra spesa (postale, telegrafica, ecc.) sostenuta in esecuzione del mandato più una diaria in misura non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto. La diaria è ridotta di 1/3 se il lavoratore non pernotta fuori sede.
Per le missioni di durata superiore al mese e quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali, la diaria è ridotta del 10%.
In alternativa alla diaria il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio.
Lavoratori addetti al trasporto merci extraurbano: in sostituzione della diaria è corrisposta un’indennità di trasferta che si computa sulle seguenti percentuali della quota giornaliera della retribuzione di fatto:assenze da 9 a 11 ore: 50%; assenze da 11 a 16 ore: 80%; assenze da 16 a 24 ore: 120%.
Operatori di vendita: la diaria fissa costituisce ad ogni effetto per il 50% parte integrante della retribuzione. Non spetta diaria quando il lavoratore è in sede a disposizione dell’azienda, nella città ove risiede abitualmente. Se però, durante l’anno, non sia stato mandato in viaggio per tutto il periodo convenuto contrattualmente, deve essergli corrisposta un’indennità per i giorni di mancato viaggio pari a 2/5 della diaria, se risiede nella stessa sede dell’azienda; se risiede in luogo diverso, spetta anche il rimborso delle maggiori spese sostenute per la permanenza nella città ove è ubicata l’azienda.
Qualora l’azienda non corrisponda la diaria, le spese sostenute e documentate dall’operatore di vendita per vitto e alloggio nell’espletamento della propria attività fuori della città sede di deposito, di filiale o di residenza contrattuale, sono rimborsati secondo i criteri stabiliti a livello aziendale.
Elemento economico di garanzia
È erogato con la retribuzione di novembre 2017 e compete ai lavoratori a tempo indeterminato nonché agli apprendisti e ai contratti di inserimento in forza al 31 ottobre 2017, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi; l’azienda calcolerà l’importo spettante in proporzione all’effettiva prestazione lavorativa svolta alle proprie dipendenze nel periodo 1 gennaio 2015 – 31 ottobre 2017.
Importi:
Quadri, I e II livello |
III e IV livello |
V e VI livello |
|
Aziende fino a 10 dip. |
95 euro |
80 euro |
65 euro |
Aziende a partire da 11 dip. |
105 euro |
90 euro |
75 euro |
Opertori di vendita:
l categoria |
Il categoria |
|
Aziende fino a 10 dip. |
76 euro |
63 euro |
Aziende a partire da 11 dip. |
85 euro |
71 euro |
Retribuzione ultramensile
Tredicesima mensilità
Corresponsione: nel mese di dicembre
Misura: una mensilità della retribuzione di fatto.
Maturazione: per dodicesimi.
Quattordicesima mensilità
Corresponsione: entro il 1° luglio
Misura: una mensilità della retribuzione di fatto in atto al 30 giugno.
Maturazione: per dodicesimi.
IL RAPPORTO DI LAVORO E LE FORME DI LAVORO FLESSIBILE
Prova
Livelli |
Durata |
Quadri e I livello |
6 mesi (*) |
II e III livello |
60 giorni (**) |
IV e V livello |
60 giorni (**) |
VI e VII livello |
45 giorni (**) |
vv.pp. I cat. |
4 mesi |
vv.pp. II cat. |
3 mesi |
Apprendistato L. n. 25/1955: |
30 giorni (**) |
Apprendistato professionalizzante: |
come i qualificati |
(*) di calendario
(**) di lavoro effettivo
Orario di lavoro
Orario settimanale
40 ore (45 ore per i lavoratori discontinui).
Dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburanti: 45 ore settimanali
Dipendenti da aziende distributrici di metano compresso per autotrazione: 42 ore settimanali;
Dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradali: 40 ore settimanali, con assorbimento di 24 ore di ROL.
Specifiche modalità di distribuzione dell'orario di lavoro settimanale valgono per gli operatori di vendita.
È possibile ricorrere, anche per singole unità produttive, alle seguenti forme di articolazione dell’orario di lavoro settimanale;la variazione deve essere comunicata ai lavoratori entro il 30 novembre di ciascun anno e ha effetto dal 1° gennaio successivo:
a) articolazione su 40 ore settimanali, mediante concessione di mezza giornata di riposo in coincidenza con la chiusura infrasettimanale e di un’ulteriore mezza giornata a turno settimanale;
b) articolazione su 39 ore settimanali, che si realizza mediante assorbimento di 36 ore di ROL;
c) articolazione su 38 ore settimanali, che si realizza mediante assorbimento di 72 ore di ROL ed ex festività.
Nelle aziende esercenti l’attività di vendita al pubblico nei grandi magazzini, nei magazzini a prezzo unico, nei supermercati alimentari, nei “cash & carry” e negli ipermercati, nelle catene di discount con più di 400 dipendenti, l’orario medio di lavoro settimanale è pari a 38 ore e si realizza assorbendo 72 ore di ROL.
Sono salve in ogni caso diverse pattuizioni realizzate a livello aziendale.
Deroghe alla disciplina generale dell'orario di lavoro stabilita dal c.c.n.l. sono previste per i seguenti settori: agenzie immobiliari, call center in outsourcing, esposizioni e fiere.
Le modalità di deroga al riposo giornaliero di 11 ore consecutive sono demandate alla contrattazione di 2° livello; in mancanza valgono le norme dettate dal c.c.n.l.
Giorni festivi
Oltre a quanto previsto dalla legge sono considerati festivi la ricorrenza del Santo Patrono e i giorni di riposo compensativo domenicale.
Flessibilità
Per far fronte a variazioni di intensità lavorativa dell’azienda, è possibile realizzare diversi regimi di orario, rispetto all’articolazione prescelta, con superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 44 ore settimanali e per un massimo di 16 settimane.
Ai lavoratori con orario settimanale di 40 ore settimanali cui si applica tale flessibilità sono riconosciute ulteriori 8 ore di permesso per ROL. A fronte della prestazione di ore aggiuntive spetta ai lavoratori, nel corso dell’anno e in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione.
Per le aziende che realizzano l’orario settimanale di 40 ore con opzione e utilizzo di flessibilità e per quelle che realizzano l’orario settimanale di 39 o 38 ore la flessibilità viene realizzata mediante superamento dell’orario contrattuale da 45 ore sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 16 settimane con riconoscimento di permessi retribuiti aggiuntivi in misura pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento (ipotesi aggiuntiva a). In sede di contrattazione di secondo livello, la flessibilità può essere realizzata con superamento dell’orario contrattuale sino a un massimo di 48 ore settimanali per un numero di 24 settimane, con riconoscimento di permessi retribuiti aggiuntivi in misura pari, rispettivamente, a 45 o a 70 minuti per ciascuna settimana di superamento (ipotesi aggiuntiva b).
Le ore da recuperare sono usufruite per il 50% a titolo di riposi compensativi secondo il programma di flessibilità e per il residuo 50% confluiscono nel conto ore individuale.
Quando si ricorre alla flessibilità, il lavoro straordinario decorre dalla prima ora successiva all’orario definito per ciascuna settimana.
Deroghe alla disciplina generale della flessibilità dell'orario prevista dal c.c.n.l. sono stabilite per i dipendenti di agenzie immobiliari.
Banca ore
Vi confluisce il 50% delle ore prestate in regime di flessibilità nelle ipotesi aggiuntive a) e b) di cui agli artt. 126 e 127 del c.c.n.l.
Per le unità produttive fino a 30 dipendenti, i riposi sono goduti individualmente e a rotazione.
In caso di mancato recupero le ore di maggior lavoro prestate e contabilizzate nella banca ore sono liquidate con la maggiorazione prevista per lo straordinario entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di maturazione.
Agli apprendisti (tipologia professionalizzante) assunti dal 18 luglio 2008 sono riconosciuti i permessi previsti dal c.c.n.l. per i lavoratori qualificati a titolo di ROL nella misura del 50% per la prima metà del tirocinio e del 100% per la seconda metà.
Lavoro straordinario, notturno e festivo maggiorazioni
Le maggiorazioni sono da calcolare sulla quota oraria della retribuzione normale.
Tipologia della prestazione |
Percentuale di maggiorazione |
a) straordinario: |
|
- fino a 48 ore settimanali |
15% |
- oltre 48 ore settimanali |
20% |
- festivo |
30% |
- festivo notturno |
50% |
b) notturno |
15% |
Limiti per il lavoro straordinario: limite individuale di 250 ore annue.
Il personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa con diretta responsabilità dell’andamento dei servizi (gerenti, direttori tecnici o amministrativi, capi ufficio e i capi reparto che partecipano eccezionalmente alla vendita o al lavoro manuale) in caso di prestazioni oltre l’orario normale di lavoro non ha diritto a particolari compensi, salvo che si tratti di servizi notturni o in giorni festivi per i quali, invece, spettano specifiche maggiorazioni.
L’accordo 30 marzo 2015 regolamenta il lavoro domenicale.
A fronte di prestazioni di lavoro ordinario domenicale negli impianti di distribuzione di carburante autostradale, spetta una maggiorazione del 10% sulla retribuzione normale, assorbibile, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto con analoga funzione.
Lavoro notturno definizione: il lavoro svolto dalle 22 alle 6.
Deroghe alla disciplina generale del lavoro straordinario, domenicale e notturno stabilita dal ccnl sono previste altresì per i seguenti settori: agenzie di scommesse, agenzie immobiliari, call center in outsourcing, sosta e parcheggio.
Ferie e permessi annui
Ferie
26 giorni lavorativi annui. A tal fine, la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale, è considerata di 6 giorni. Le ferie maturano per dodicesimi; in caso di rapporti iniziati o cessati in corso d’anno le frazioni di mese pari o superiori a 15 gg. sono considerate mese intero.
Festività soppresse
In sostituzione delle 4 festività abolite ai sensi del combinato disposto della legge n. 54/1977 e del D.P.R. n. 792/1985 spettano 32 ore di riposo aggiuntivo che devono essere godute entro l’anno di maturazione e comunque entro il 30 giugno dell’anno successivo.
I permessi maturano in ragione di 1/12 per ogni mese intero di servizio prestato. Non sono utili alla maturazione dei permessi i periodi di assenza per servizio militare, congedo di maternità, congedo parentale, permessi e aspettative non retribuiti anche se indennizzati da istituti assistenziali o previdenziali, Cigs, malattia e infortunio, limitatamente ai periodi durante i quali non è posta a carico del datore di lavoro alcuna integrazione retributiva.
Per l'ex festività del 4 novembre spetta un’ulteriore quota giornaliera della retribuzione.
Riduzione orario di lavoro (ROL)
Matura per dodicesimi mentre non matura durante i periodi di assenza senza diritto alla retribuzione a carico azienda a norma di legge o di contratto. I permessi non fruiti nell’anno di maturazione devono essere pagati alla scadenza o goduti entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Per gli operatori di vendita, la ROL è pari a 9 giornate all’anno.
Lavoratori assunti successivamente al 26/2/2011
Anzianità fino a 2 anni dall’assunzione: nessuna maturazione; anzianità oltre 2 anni dall’assunzione: ore 28 az. fino a 15 dip., ore 36 az. oltre 15 dip.; anzianità oltre 4 anni dall’assunzione: ore 56 az. fino a 15 dip, ore 72 az. oltre 15 dip.
Lavoratori assunti prima del 26/2/2011
56 ore per le aziende fino a 15 dipendenti e 72 ore per quelle di maggiori dimensioni.
Assenze
Malattia
Impiegati e operai
- comporto: 180 gg. nell'anno solare, raggiungibile anche cumulando più malattie
- trattamento economico: dal 1° al 3° giorno, 100%; dal 4° al 20° giorno, 75%; dal 21° al 180° giorno, 100%
Nel corso di ciascun anno di calendario (1 gennaio – 31 dicembre) e nei limiti del comporto, l’integrazione per i primi 3 giorni di malattia, a carico del datore di lavoro, deve essere corrisposta al 100% per i primi due eventi di malattia, al 66% per il terzo, al 50% per il quarto evento, mentre cessa di essere corrisposta a partire dal quinto evento.
Operatori di vendita
- comporto: anzianità fino a 6 anni, 8 mesi (raggiungibile anche cumulando più malattie nell'arco di 12 mesi); anzianità oltre 6 anni, 12 mesi (raggiungibile anche cumulando più malattie nell'arco di 18 mesi)
- trattamento economico: anzianità di servizio fino a 6 anni: primi 5 mesi, 100%; successivi 3 mesi, 50%; anzianità di servizio oltre 6 anni: primi 8 mesi, 100%; successivi 4 mesi: 50%;
Apprendisti
- comporto: come lavoratori qualificati
- trattamento economico: 60% della retribuzione per i primi 3 giorni di malattia, nel limite di 6 eventi morbosi all’anno; 60% della retribuzione in caso di ricovero ospedaliero per tutta la durata dello stesso e comunque nel limite di 180 giorni nell’anno solare.
Per le società di consulenza e di revisione contabile, il trattamento economico per le malattie degli apprendisti è uguale a quello che spetta ai lavoratori qualificati.
Per i dipendenti di agenzie di scommesse con anzianità di servizio superiore a 10 anni, assunti entro il 31/12/1999, è previsto un trattamento di miglior favore.
Aspettativa non retribuita, post periodo di comporto, non superiore a 120 giorni
I lavoratori affetti da patologie gravi e continuative che comportino terapie salvavita periodicamente documentate da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale hanno diritto per iprimi 60 giorni di aspettativa a essere indennizzati al 100%.
Infortunio sul lavoro
Impiegati e operai
- comporto: 180 gg. nell'anno solare
- trattamento economico: 60% (sessanta per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza); 90% (novanta per cento), per i giorni dal 5° al 20°; 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta
Operatori di vendita
- comporto: fino a quando l'Inail eroga l'indennità per inabilità temporanea
- trattamento economico: anzianità di servizio fino a 6 anni: primi 5 mesi, 100%; successivi 3 mesi, 50%; anzianità di servizio oltre 6 anni: primi 8 mesi, 100%; successivi 4 mesi, 50%;
Apprendisti
- comporto: come sopra
- trattamento economico: 1° giorno, 100%; dal 2° al 4° giorno, 60%; dal 5° al 20° giorno, 80%; dal 21° giorno, 90%
Maternità
Per il periodo di astensione obbligatoria alla lavoratrice spetta il 100% della retribuzione mensile netta. L’integrazione al 100% è dovuta anche per le mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima) limitatamente al rateo relativo al periodo di assenza obbligatoria.
Adozione internazionale
Il lavoratore potrà richiedere un periodo di aspettativa non retribuita di 30 giorni, frazionabili in due parti, durante il periodo di permanenza all'estero prima dell'ingresso del minore in Italia.
Congedo matrimoniale
15 giorni di calendario retribuiti.
Aspettativa
L’operatore di vendita cui sia sospesa la patente di guida per infrazioni commesse durante lo svolgimento dell’attività lavorativa può richiedere un’aspettativa fino a 6 mesi, non retribuita e non utile ai fini dell’anzianità di servizio.
Diritto allo studio e congedi per la formazione
I lavoratori studenti, compresi gli universitari, hanno diritto ad altri 5 giorni retribuiti all’anno (pari a 40 ore lavorative) per la preparazione degli esami.
L'anzianità aziendale necessaria per richiedere i congedi per la formazione e il diritto allo studio (massimo 11 mesi nell'arco della vita lavorativa) è stabilita dal c.c.n.l. in 4 anni.
Non può assentarsi contemporaneamente per usufruire dei permessi e congedi per diritto allo studio più del 2% della forza occupata in azienda; nelle aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti il diritto ai permessi è comunque riconosciuto a un solo lavoratore nel corso dell’anno. Per l'utilizzo dei congedi per la formazione non può assentarsi contemporaneamente più dell’1% della forza occupata, con arrotondamento all’unità superiore per le frazioni pari o superiori allo 0,5; nelle aziende che occupano da 30 a 99 dipendenti può assentarsi un solo lavoratore.
Congedi e permessi per handicap
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi o affidatari, di persona con handicap in situazione di gravità accertata, possono usufruire: a) del periodo di congedo parentale fino agli otto anni di età del bambino; b) in alternativa alla lettera a), due ore di permesso giornaliero retribuito fino ai tre anni di età del bambino, indennizzate a carico dell'INPS; c) dopo il terzo anno di età del bambino, tre giorni di permesso ogni mese, indennizzati a carico dell'INPS anche per colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, secondo le previsioni di legge.
Le agevolazioni sono fruibili a condizione che il bambino o la persona con handicap non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che non sia richiesta dai sanitari la presenza dei genitori
La persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità accertato può usufruire dei permessi di cui alle lettere b) e c).
Lavoro a tempo parziale
Durata
La prestazione individuale, fissata fra datore di lavoro e lavoratore, non può essere inferiore ai seguenti limiti:
- aziende fino a 30 dipendenti: 16 ore, orario settimanale; 64 ore, orario mensile; 532 ore, orario annuale;
- aziende oltre di 30 dipendenti: 18 ore orario settimanale; 72 ore, orario mensile; 600 ore, orario annuale.
Possono essere realizzati contratti della durata di 8 ore settimanali per la giornata di sabato o di domenica cui possono accedere studenti e/o lavoratori occupati a tempo parziale presso altro datore di lavoro, nonché giovani fino a 25 anni di età compiuti.
La prestazione giornaliera fino a 4 ore non può essere frazionata nell’arco della giornata.
Causali
I genitori di portatori di handicap grave, comprovato dai Servizi Sanitari competenti per territorio, che richiedano il passaggio a tempo parziale, hanno diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori.
In funzione della fungibilità dei lavoratori interessati le richieste sono accolte dall'azienda se giustificate:
- da parte del genitore per l’assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, nell’ambito del 3 per cento della forza occupata nell’unità produttiva, mentre nelle unità produttive che occupano da 20 a 33 dipendenti può fruire della riduzione dell’orario non più di 1 lavoratore. Le richieste sono accolte in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande e della fungibilità dei lavoratori interessati. La richiesta di part time deve essere presentata con un preavviso di 60 giorni e deve indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa e avrà decorrenza solo successivamente alla completa fruizione delle ferie e dei permessi retribuiti residui;
- da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente.
Sono valutate positivamente, nel limite complessivo dell’8% del personale in forza a tempo indeterminato, se motivate da: gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di 1° grado per malattia che richieda assistenza continua, adeguatamente comprovata, nonché, ove non osti l’infungibilità delle mansioni svolte, frequenza di corsi di formazione continua, correlati all’attività aziendale e per la durata degli stessi.
Per tutto il periodo durante il quale persistono le causali di cui sopra non trovano applicazione le clausole elastiche o flessibili.
Lavoro supplementare
Quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, sono autorizzate prestazioni di lavoro supplementare sino fino al raggiungimento dell’orario di lavoro del personale a tempo pieno .
Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 35%, comprensiva di tutti gli istituti differiti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto.
Clausole flessibili ed elastiche
L’accordo del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto. Nell’atto devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano l’applicazione delle clausole.
Il termine di preavviso per l’esercizio delle clausole flessibili e/o elastiche è di almeno due giorni.
Per le ore ordinarie richieste a seguito dell’applicazione di clausole flessibili deve essere prevista, a titolo di compensazione, il pagamento di una maggiorazione forfettaria dell'1,5% (che non spetta se la variazione sia espressamente richiesta dal lavoratore interessato per sue necessità o scelta).
In alternativa alla maggiorazione dell’1,5% le parti interessate possono concordare un’indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili.
Nei contratti di tipo verticale e misto, possono essere concordate clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa annua concordata. Le ore di lavoro sono retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e la maggiorazione determinata almeno nella misura del 36,5% (35%+1,5%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto.
Le maggiorazioni non sono computabili su ogni altro istituto.
È possibile sospendere temporaneamente l'attivazione delle clausole flessibili o elastiche, in caso di pregiudizio alle esigenze del lavoratore, per:
- sopravvenuti e preventivamente comunicati gravi e comprovati problemi di salute del richiedente ovvero necessità di assistenza continua del coniuge e dei parenti di primo grado adeguatamente documentata;
- iscrizione e frequenza a corsi di formazione o a corsi regolari di studio, in orari non compatibili con le variazioni pattuite;
- documentata stipula di un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale.
Il rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili o elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l’adozione di provvedimenti disciplinari.
Decorsi sei mesi dalla stipulazione dell'atto il lavoratore, con un preavviso di almeno un mese, può denunciare il patto stesso almeno nei seguenti casi: esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico; comprovata instaurazione di altra attività lavorativa; esigenze personali debitamente comprovate.
A seguito della denuncia viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche.
Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.
Contratto a tempo determinato
L’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non può superare il 20% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, a esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
È consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato nelle singole unità produttive che occupino:
- fino a 15 dipendenti per 4 lavoratori,
- da 16 a 30 dipendenti per 6 lavoratori.
Nelle unità produttive che occupino fino a 15 dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per 6 lavoratori.
L'azienda potrà assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori superiore rispetto a quello previsto per ciascuna unità produttiva, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive, le assunzioni annue non potranno comunque superare il 28% dell'organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva.
Periodo di prova
Non si applica in caso di successione di contratti a tempo determinato con il medesimo lavoratore per le stesse mansioni.
Limiti percentuali
Le assunzioni effettuate con contratti a tempo determinato e con contratti di somministrazione a tempo determinato non potranno complessivamente superare il 28% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, a esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Nuove attività
I contratti stipulati in relazione alla fase di avvio di nuove attività sono di durata limitata al periodo di tempo necessario per la messa a regime dell’organizzazione aziendale e comunque non eccedente i 12 mesi, che possono essere elevati sino a 24 dalla contrattazione integrativa.
Contratti a termine di sostegno all'occupazione (disciplina con carattere sperimentale)
Nel periodo di vigenza del C.C.N.L. 2015 (1/4/2015-31/12/2017), potranno essere stipulati una sola volta con il medesimo soggetto che non hanno un impiego retribuito da almeno 6 mesi o, negli ultimi 6 mesi, hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione ovvero con soggetti che abbiano completato presso altra azienda il periodo di apprendistato e il cui rapporto lavorativo sia stato risolto al termine del periodo formativo e con soggetti che abbiano esaurito l'accesso a misure di sostegno al reddito.
Il contratto a termine di sostegno all'occupazione avrà una durata di 12 mesi, ed è escluso dalle percentuali previste dal C.C.N.L.
Il livello di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico sarà, per i primi 6 mesi, di 2 livelli inferiori e per il restante periodo di un livello inferiore rispetto alla qualifica indicata nel contratto di assunzione. In caso di trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, il livello di inquadramento e il conseguente trattamento economico sarà di 1 livello inferiore rispetto a quello spettante per la qualifica indicata nel contratto di assunzione, per un ulteriore periodo di 24 mesi.
Per i lavoratori assunti per qualifiche comprese nel sesto livello, l'inquadramento e il conseguente trattamento economico saranno al 7° livello per i primi 6 mesi della durata del contratto ed al 6° livello per i restanti 6 mesi della durata del contratto, nonché per l'eventuale periodo di 24 mesi aggiuntivi in caso di conversione dello stesso a tempo indeterminato.
La contribuzione a carico del datore di lavoro per il fondo di previdenza complementare FONTE è pari per tutta la durata del contratto all'1,05%, comprensivo della quota associativa pari a 22,00 euro della retribuzione utile per il computo del TFR. La medesima contribuzione sarà applicata anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato per i primi 24 mesi.
Apprendistato professionalizzante
È ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nei livelli dal secondo al sesto livello della classificazione del personale, e nel protocollo aggiuntivo per gli operatori di vendita, con esclusione delle figure professionali individuate nei punti n. 21), 23) e 24) del quinto livello cioè: aiutante commesso; addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto all’insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tali l’esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, per i primi 18 mesi di servizio; addetto all’insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari), per i primi 18 mesi di servizio;
Sono esclusi, inoltre, i lavori di scrittura, archivio e protocollo (corrispondenti alle qualifiche di “archivista” e “protocollista”); e i lavori di dattilografia (corrispondenti alla qualifica di “dattilografo”) purché il relativo personale risulti in possesso di specifico diploma di scuola professionale di dattilografia, legalmente riconosciuta.
Proporzione numerica
100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio. L’imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.
Limiti di età
Nelle aziende commerciali di armi e munizioni l’età minima per l’assunzione di apprendisti è il diciottesimo anno compiuto.
Percentuale di conferma
Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 20%degli apprendisti il cui contratto sia già venuto a scadere nei 36 mesi precedenti. La limitazione non si applica quando nel triennio precedente siano venuti a scadere meno di 5 contratti di apprendistato.
Nelle aziende con almeno 10 lavoratori il numero massimo di apprendisti che è possibile assumere non è possibile superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate presenti.
Periodo di prova
È ammesso per una durata non superiore a quanto previsto per il lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello iniziale di assunzione.
Operatori di vendita: può essere convenuto un periodo di durata non superiore a 60 giorni.
Trattamento normativo
Spetta lo stesso trattamento previsto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale ha una durata non inferiore al 60 per cento dell’orario normale settimanale.
Le ulteriori ore di permesso di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 146 del c.c.n.l. sono riconosciute in misura pari al 50% decorso un periodo pari alla metà della durata del contratto e in misura pari al 100% dal termine del periodo di apprendistato.
Inquadramento e trattamento economico
- 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato;
- 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.
Alla fine dell’apprendistato il livello di inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.
Per gli apprendisti assunti per l’acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese nel sesto livello, l’inquadramento e il trattamento economico sono al settimo livello per la prima metà della durata dell’apprendistato.
Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta avendo a riferimento la retribuzione del lavoratore qualificato per la medesima figura professionale.
Operatori di vendita:
- apprendistato finalizzato alla 1ª categoria: 1 livello inferiore per i primi 18 mesi; livello di inquadramento corrispondente alla qualifica finale per 18 mesi
- apprendistato finalizzato alla 2ª categoria: livello di inquadramento corrispondente alla qualifica finale per l'intero periodo
Durata massima
Livelli |
Durata complessiva (mesi) |
2, 3, 4, 5 |
36 |
6 |
24 |
Operatori di vendita 1a e 2a cat. |
36 |
Previdenza e assistenza integrativa
Gli apprendisti possono essere iscritti al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa di categoria (EST) e al Fondo di Previdenza Complementare di categoria (Fon.Te).
Agli stessi, per tutto il periodo di apprendistato, la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari all’1,55%, comprensivo di 22 euro a titolo di quota associativa, della retribuzione utile per il computo del TFR.
Disciplina dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
Per i soli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2015, fermo restando quanto previsto dall' artt. 43, comma 7, D.Lgs. n. 81/2015 per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa e per le ore di formazione svolte presso il datore di lavoro contenute nel piano curriculare, la retribuzione per le ore svolte presso il datore di lavoro, eccedenti a quelle contenute nel predetto piano di formazione, è stabilita in misura percentuale rispetto a quella corrisposta ai lavoratori qualificati secondo le seguenti misure:
- primo e secondo anno: |
50%; |
- terzo anno: |
65%; |
- eventuale quarto anno: |
70%. |
Al termine del periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, in caso di prosecuzione come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il livello di inquadramento sarà di 1 livello inferiore rispetto a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è stato svolto l'apprendistato, per un periodo di 12 mesi.
Come previsto dall'art. 43, comma 9 D.Lgs. n. 81/2015, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, nei limiti di durata complessiva previsti per l'apprendistato professionalizzante dal C.C.N.L. Terziario 30 marzo 2015.
Gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2015, fermo restando quanto previsto dall'art. 45 comma 3, D.Lgs. n. 81/2015 per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa e per le ore di formazione contenute nel piano curriculare e svolte presso il datore di lavoro, verranno inquadrati, anche ai fini della retribuzione delle ore eccedenti quelle contenute nel piano di formazione curriculare:
- 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato;
- 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.
Contratto di inserimento
Condizioni
Il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti ad eccezione del caso in cui nei diciotto mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto.
Disoccupati di lunga durata
Si intendono coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
Inquadramento
L’inquadramento è di un livello inferiore rispetto a quello spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto.
Durata
Ha una durata massima di 18 mesi, 36 mesi per i soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico. La durata è ridotta in misura pari ai mesi lavorati nella stessa categoria merceologica per le medesime mansioni nei diciotto mesi precedenti, e comunque non al di sotto dei 12 mesi.
Durate inferiori, comunque non al di sotto dei 12 mesi, possono essere individuate dalla contrattazione integrativa.
Trattamento normativo ed economico
Eguale a quello spettante per i dipendenti di eguale qualifica.
L’orario di lavoro in caso di assunzione a tempo parziale, non può avere una durata inferiore al 50 per cento del normale orario di lavoro.
Lavoro a domicilio
Non disciplinato
Somministrazione di lavoro
L’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non può superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
È consentita la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato:
- nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti, per due lavoratori;
- nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti: per cinque lavoratori.
Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.
Lavoro stagionale
Le campagne fiscali/previdenziali dettate da inderogabili disposizioni di legge, legate alla compilazione dei modelli e dichiarativi fiscali ed attività connesse, e/o eventuali nuove attività con le medesime caratteristiche, rientrino a pieno titolo tra le attività a carattere stagionale.
Per far fronte alle specifiche necessità dei CAAF e della loro attività è necessario il ricorso alle assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali così come previsto dal D.Lgs. n. 81/2015 per gli effetti di cui agli artt. 19, comma 2; 21, comma 01; 21, comma 2; 23, comma 2, lett. c).
Sono da intendersi sospese le limitazioni quantitative di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 31 del D.Lgs. n. 81/2015 - come modificato dalla L. n. 96/2018 - per le assunzioni dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
I lavoratori assunti a tempo determinato stagionale per lo svolgimento degli adempimenti sopra citati, godranno ai sensi dell'art. 24 comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 del diritto di precedenza rispetto alle assunzioni per le campagne successive, purché ne segnalino la volontà per iscritto entro tre mesi dalla conclusione del rapporto di lavoro.
Lavoro intermittente
Non disciplinato
Telelavoro
Rinvio all’Accordo sul telelavoro subordinato del 20 giugno 1997.
Lavoro ripartito
Il contratto, stipulato in forma scritta, deve indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori coobbligati, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell’orario di lavoro.
I lavoratori devono informare preventivamente il datore di lavoro sull’orario di lavoro di ciascun lavoratore con cadenza almeno settimanale.
Gli accordi individuali devono richiamare espressamente la garanzia per il datore di lavoro dell’adempimento dell’intera prestazione dovuta da ciascuno dei lavoratori solidalmente obbligati.
Estinzione del rapporto
Preavviso di dimissioni
Anzianità di servizio |
Livelli |
Dimissioni |
Licenziamento |
- fino a 5 anni |
Q, 1 |
45 giorni |
60 giorni |
2 e 3 |
20 giorni |
30 giorni |
|
4 e 5 |
15 giorni |
20 giorni |
|
6 e 7 |
10 giorni |
15 giorni |
|
- da 5 a 10 anni |
Q, 1 |
60 giorni |
90 giorni |
2 e 3 |
30 giorni |
45 giorni |
|
4 e 5 |
20 giorni |
30 giorni |
|
6 e 7 |
15 giorni |
20 giorni |
|
- oltre 10 anni |
Q, 1 |
90 giorni |
120 giorni |
2 e 3 |
45 giorni |
60 giorni |
|
4 e 5 |
30 giorni |
45 giorni |
|
6 e 7 |
15 giorni |
20 giorni |
Nel passaggio di qualifica da operaio a intermedio, da operaio a impiegato, da intermedio a impiegato, l’anzianità trascorsa come operaio o come intermedio deve valere agli effetti del preavviso.
Trattamento di fine rapporto
Il ccnl richiama la disciplina di legge in materia, escludendo espressamente dalla base di calcolo del t.f.r.: rimborsi spese; una tantum occasionale, gratificazione straordinaria non contrattuale e simili; compenso per lavoro straordinario e per lavoro festivo; indennità sostitutiva del preavviso; indennità sostitutiva delle ferie; indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo (l’esclusione riguarda la sola quota esente dall’Irpef se le indennità di trasferta e diarie hanno carattere continuativo); prestazioni in natura, se è previsto un corrispettivo a carico del lavoratore. Ai sensi dell'ar 18/7/2008, altresì, sono escluse dal calcolo del tfr le quote di contribuzione per l’assistenza sanitaria integrativa e per la previdenza complementare.
Non sono infine utili per il calcolo del trattamento di fine rapporto gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa.