In caso di divisione ereditaria, la Suprema Corte ha confermato che, per i miglioramenti apportati alla cosa comune, spetta solo il rimborso delle spese
Con la recente sentenza n 15123 del 22 giugno 2010, la Suprema Corte, Sez II, ha avuto modo di chiarire, confermando il proprio consolidato orientamento, che, in ipotesi di divisione ereditaria, ove l'erede chieda di essere indennizzato per i miglioramenti apportati al bene indiviso, il crietrio per la quantificazione dell'indennizzo sarà quello dell'ammontare delle spese sostenute secondo il principio nominalistico e non quello dell'aumento di valore del bene ex art. 1150 cc.
Al riguardo, infatti, ha osservato la Corte, che difetta il presupposto per richiedere l'applicazione dell'art. 1150 cc in quanto l'erede, prima di procedere con la divisione ereditaria, non va considerato come possessore di buona fede del bene comune con la conseguente applicazione del criterio individuato dall'art. 1150 cc dell'indennizzo pari all'incremento di valore del bene.
Diversamente, opina la Corte, l'erede va considerato gestore utile dei coeredi o loro mandatario con la conseguenza che avrà solo diritto al rimborso delle spese secondo il principio nominalistico.
Cass Civ, Sez II, 22 giugno 2010, n 15123
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 10.2.98 M.V. citò al giudizio del Tribunale di Mantova i fratello M.B. e la di lui moglie T.A., al fine di sentir sciogliere la comunione su un immobile, sito (OMISSIS), appartenente per 500 millesimi ad esso attore e per rispettivi 444 e 56 millesimi ai convenuti, esponendo che lo stesso era di fatto suddiviso in tre unità abitative, utilizzate la prima dall'istante, la seconda dai coniugi suddetti e la terza da M.I., rispettiva madre e suocera della parti,che i lavori di ristrutturazione, miglioramento e addizioni al fabbricato erano stati eseguiti a proprie esclusive spese, che aveva, infine, mutuato a fratello la somma di L. 22.000.000, senza ottenerne la restituzione, per cui formulava anche la relativa domanda.
Costituitisi i convenuti,contestarono ogni avversa richiesta eccependo che le spese suddette erano state prevalentemente sostenute, in vita del genitore e suocero M.C., da quest'ultimo, che l'unità abitativa a piano terra era stata di comune accordo e fin dal 1986 concessa in comodato alla M. I., che i rapporti economici con fattore erano stati regolati con il versamento della somma di L. 16.429.000,mentre il rilascio di un assegno di L. 7.000.000 era avvenuto ad altro titolo, in corrispettivo di lavori maglieria eseguiti da B. per conto di M.V., che i lavori di miglioramento eseguiti da quest'ultimo avevano riguardato esclusivamente la parte da lui abitata e che, in fine, anche essi convenuti avevano partecipato alle spese, talvolta anche in via esclusiva, per il miglioramento e la manutenzione dell'immobile comune. Dopo l'emissione di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. del 28.4.99, di ingiunzione a carico di M. B. del pagamento della somma di L. 15.000.000 in favore dell'attore, e l'espletamento di consulenza tecnica di ufficio, con sentenza non definitiva dei 17/1-18/2/02 l'adito Tribunale pronunziò lo scioglimento della comunione, secondo il progetto predisposto del c.t.u. prevedente due quote e relativo conguaglio, da assegnarsi nel prosieguo del giudizio, condannò i convenuti al rimborso in favore dell'attore della somma di L. 24.962,302, pari al 50% delle documentate spese, oltre agli interessi dalla domanda confermò l'anzidetta ordinanza provvisionale relativa al rimborso del mutuo, disattendendo l'ulteriore richiesta attrice, per la non provata causale dell'assegno di L. 7.000.000, compensò interamente le spese del giudizio e pose quelle di consulenza a carico eguale delle parti.
La suddetta decisione, appellata da M.V., con costituzione e parziale resistenza degli appellati, veniva confermata, con condanna dell'appellante alle spese, dalla Corte di Brescia, con sentenza dei 30/6-27/9/04, sulla base di argomentazioni che,per quanto ancora rileva nella presente sede, possono come di seguito riassumersi: a) impossibilità di confermare l'attuale ripartizione di fatto dell'immobile e necessità di sorteggio delle due quote nelle quali lo stesso era risultato divisibile, tenuto conto che la proposta dei convenuti di mantenere congiunte le quote loro spettanti, lungi dal dar corpo alla formazione di porzioni disuguali, aveva invece sortito l'effetto opposto di rendere necessario il frazionamento del complesso in due parti di uguale valore, da attribuirsi l'una ai medesimi e l'altra a M. V.; b) ulteriore ostacolo al mantenimento dello status quo ante era costituito dall'avere ciascuna delle parti chiesto, nelle rispettive conclusioni, di includere l'abitazione materna nella propria quota: c) peraltro l'ordinanza separata, disponente il sorteggio, non formante oggetto del gravame, ben avrebbe potuto essere revocata nel prosieguo del giudizio di primo grado, in vista di un eventuale accordo dei contendenti prevedente un'assegnazione nominativa, rispondente ai concreti interessi delle parti; d) applicabilità del criterio, per la stima e formazione della quote e relativi conguagli, avente riguardo al valore all'attualità dei beni, comprensivo dei miglioramenti ed addizioni apportati in costanza di comunione, con correlativo diritto del condividente al rimborso delle sole spese affrontate secondo il principio nominalistico, non potendo trovare applicazione quello diverso, tenente conto del valore originario all'epoca dell'apertura della successione, riferibile ai soli casi di divisione ereditaria, tale non risultando essere quella di specie; e) incombenza sull'attore dell'onere della prova, circa l'asserito sottostante mutuo, con riferimento all'assegno di L. 7.000.000,in base al generale principio secondo cui la normale funzione di siffatte consegne è quella di estinguere una preesistente obbligazione, come in concreto era stato eccepito, e non potendosi l'ammissione del mutuo, limitata all'altro assegno di L. 15.000.000, nonostante la comunanza temporale, estendersi all'altra dazione di titolo.
Contro tale sentenza M.V. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Non hanno svolto attività difensive gli intimati M.B. e T.A..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 729 c.c., e difetto di motivazione su punto decisivo, censurandosi la decisione di disporre la divisione del compendio come da narrati va, anzi tutto perchè le due quote, come sarebbe emerso dalla successiva integrazione peritale, non sarebbero risultate più pressocchè uguali (L. 446.090.000 e L. 466.610.000), come in un primo momento ritenuto,essendo stato quello della prima fortemente ridotto (a L. 185.390.000); ed a tal riguardo i giudici di merito, segnatamente quelli di appello, non avrebbero esposto alcuna argomentazione per giustificare il dissenso rispetto al riveduto parere dell'ausiliare, che pur aveva ammesso il precedente errore.
Sotto un secondo profilo si lamenta l'applicazione della regola del sorteggio, sostenendosene la derogabilità, anche nei casi di uguaglianza delle quote, allorquando cui l'applicazione dello stesso risulti in concreto antieconomico, come lo sarebbe nella specie, ove alle parti dovessero essere assegnate le porzioni di fatto da loro non allo stato occupate, con tutti i conseguenti disagi.
Le doglianze non meritano accoglimento.
La prima si basa su una premessa di principio, quella secondo cui i valori di riferimento dei beni oggetto della comunione da sciogliere, ai fini della formazione delle quote, debbano essere quelli dell'epoca dell'apertura della successione (tali sarebbero, infatti, le ragioni per cui il consulente tecnico di ufficio aveva riveduto le sue iniziali valutazioni, riferite all'attualità).
Ma tale premessa, oltre a palesarsi erronea alla luce della giurisprudenza di questa Corte, costante sul principio a termini del quale, anche in tema di scioglimento di comunione ereditaria, la stima dei beni, ai fini della formazione delle quote, va riferita ai valori correnti all'epoca della divisione (v. tra le altre, Cass. 3635/07, 7961/03, 2296/96, mentre non conferente risulta il richiamo a Cass. 8772/94, affermante il principio dell'irrilevanza delle variazioni della proporzione tra le quote, derivante da trasferimenti tra coeredi, intervenuti successivamente all'apertura della successione), si pone in contraddizione, senza tuttavia esporre alcuno specifico argomento di censura (se non un tardivo e generico rie hi amo, contenuto nella memoria illustrativa, alla non meglio precisata denuncia di successione), con la tranciante considerazione della Corte di merito che, nel caso di specie,non era risultata provata la natura di comunione ereditaria di quella tra le parti, se non altro perchè tra condividenti figurava anche la T.;
rilievo quest'ultimo non confutato, neppure con l'eventuale precisazione della presenza della medesima nella denuncia di successione.
Quanto ai criteri per la formazione delle quote,cui i giudici di merito si sono attenuti formandone due di valore pressocchè uguali,accomunando in una delle stesse il convenuto e la di lui moglie, trattasi di scelta adeguatamente motivata,nel rispetto delle regole dettate dagli artt. 726 e 727 c.c., la mancata proposta deroga alle quali, mantenendo l'attuale ripartizione di fatto, è stata adeguatamente motivata dai giudici di merito in considerazione delle collidenti richieste di ciascuna delle parti di vedere inclusa nella propria quota l'abitazione materna.
Tale particolare ragione, ostativa all'accoglimento di un'assunta concorde richiesta (che tale, in realtà, non era) non ha formato oggetto di specifica censura,così come l'altrettanto corretta precisazione, derivante dal riferito svolgimento della vicenda processuale, che le concrete modalità di assegnazione delle due quote (se mediante sorteggio o attribuzione, con possibilità comunque di eventuali accordi tra le parti), in quanto rimesse dal giudice di primo grado al prosieguo del giudizio e non comprese nelle statuizioni dell'appellata sentenza non definitiva, non avrebbero potuto formare oggetto del gravame.
Con il secondo motivo si deduce "insufficiente e contraddittoria motivazione circa l'applicabilità al caso di specie della disciplina dettata in materia di divisione ereditaria, con riferimento agli artt. 1116, 729 e 1150 c.c.", censurandosi la determinazione del rimborso dovuto all'attore per le migliorie apportate all'immobile, che discostandosi dalla relazione integrativa del c.t.u., sarebbe stata ingiustamente ancorata al principio nominalistico, indebitamente e immotivatamente negandosi il riferimento ai valori originari dei lotti riferiti all'epoca di apertura della successione, peraltro ponendosi in contraddizione logica con l'enunciata premessa di dover confermare l'inapplicabilità dell'art. 1150 c.c., ritenuta dal Tribunale.
Anche tale motivo deve essere disatteso, per ragioni analoghe a quelle che hanno determinato la reiezione del primo. A parte la già evidenziata mancata prova della natura ereditaria della comunione, erronea è la tesi di partenza su cui la censura si basa, alla luce del principio, costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'erede che abbia apportato miglioramenti ai beni della comunione, di fatto da lui gestiti, ha diritto al solo rimborso delle spese affrontate, secondo il principio nominalistico,e non del valore dei miglioramenti apportati, che vanno ad incrementare la massa da dividere, non trovando nella specie applicazione le regole dettate dall'art. 1150 c.c., dovendo egli considerarsi mandatario o utile gestore dei coeredi (v., tra le altre, Cass. 6982/09, 12345/91, 3617/87, 2974/81, 925/79).
Con il terzo motivo si deduce "difetto di motivazione in ordine alla insussistenza del contratto di mutuo invocato dal ricorrente", censurandosi il mancato riconoscimento del diritto al rimborso dei sette milioni di lire di cui al secondo degli assegni di cui in narrativa, la cui contemporaneità di emissione rispetto all'altro di quindici milioni, per il quale era stata ammessa la causale del ricevuto prestito, avrebbe imposto ai giudici, anche in considerazione della genericità dell'eccezione del convenutoci ritenerne l'analoga funzione di mutuo, per la cui stipulazione non sarebbe stato richiesto l'impiego di formule sacramentali.
Neppure tale motivo merita accoglimento, risolvendosi in palesi censure in fatto, proponenti diversa valutazione delle risultanze processuali, senza evidenziare alcuna effettiva carenza o illogicità della motivazione esposta dai giudici di merito, i quali si sono correttamente attenuti al principio dell'astrattezza caratterizzante le obbligazioni cartolari, in virtù del quale la finalità solutoria della consegna del titolo di credito si presume, incombendo la prova dell'eventuale diversa causale dell'emissione su chi la deduca. Tale prova, dunque, avrebbe dovuto, indipendentemente dalla, pur specifica, eccezione del convenuto che l'assegno di L. 7.000.000 gli era stato consegnato quale corrispettivo di un suo credito per eseguiti lavori di maglieria, nel caso di specie essere fornita dall'emittente e non poteva ritenersi raggiunta dall'ammissione del ricevuto prestito, che era stata parziale e limitata all'altro titolo; sicchè tenuto conto dell'autonomia delle due, ancorchè coeve, emissioni e della limitata rilevanza confessoria, derivante dall'operaio "distinguo" dell'ammissione da parte del convenuto, poco o punto rileva il richiamo al principio della libertà di forma in tema di stipulazione del contratto di mutuo, in un contesto nel quale l'onere probatorio in ordine al quantum dedotto era stato solo parzialmente assolto.
Il ricorso va, conclusivamente, respinto; nulla sulle spese, in assenza di resistenza degli intimati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.