Il procedimento per la formazione dell'inventario dei beni ereditari in caso di apposizione di sigilli ed in assenza degli stessi. L'istanza per la formazione dell'inventario, i soggetti legittimati ad assistere, il ruolo del notaio, il contenuto dell'inventario, il beneficio di inventario e la decadenza dal beneficio, la nomina del curatore dell'eredità giacente e la vendita dei beni ereditari, lo stato di graduazione e le opposizioni
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vendita beni ereditari e altri procedimenti in materia successoria
DELL'INVENTARIO
Art. 769 cpc
Istanza.
[I]. L'inventario [484 3, 529, 705 2 c.c.] può essere chiesto al tribunale (1) dalle persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli [763 1-2] ed è eseguito dal cancelliere del tribunale [58] o da un notaio [770 1] designato dal defunto con testamento o nominato dal tribunale (1) [682].
[II]. L'istanza si propone con ricorso [125], nel quale il richiedente deve dichiarare la residenza [432 c.c.] o eleggere domicilio [471 c.c.] nel comune in cui ha sede il tribunale (1).
[III]. Il tribunale (1) provvede con decreto [135, 765].
[IV]. Quando non sono stati apposti i sigilli, l'inventario può essere chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte (2).
(1) V. sub artt. 661 e 733.
(2) Comma aggiunto, in sede di conversione, dall'art. 13 del d.l. 22 dicembre 2011, n. 212, conv., com modif., dalla l. 17 febbraio 2012, n. 10.
Art. 770 cpc
Inventario da eseguirsi dal notaio.
[I]. Quando all'inventario deve procedere un notaio [769 1], il cancelliere gli consegna, ritirandone ricevuta:
1) le chiavi da lui custodite a norma dell'articolo 756;
2) copia del processo verbale di apposizione dei sigilli [752 ss.], dell'istanza e del decreto di rimozione [763 3];
3) una nota delle opposizioni [7641] che sono state proposte con indicazione del nome, cognome degli opponenti e della loro residenza [432 c.c.] o del domicilio da essi eletto [471 c.c.].
[II]. La copia indicata nel numero 2 e la nota indicata nel numero 3 sono unite all'inventario.
Art. 771 cpc
Persone che hanno diritto ad assistere all'inventario.
[I]. Hanno diritto di assistere alla formazione dell'inventario:
1) il coniuge superstite;
2) gli eredi legittimi presunti [565 ss. c.c.];
3) l'esecutore testamentario [700 ss. c.c.], gli eredi istituiti e i legatari [588 c.c.];
4) i creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli [764 1, 766, 7701 n. 3].
Art. 772 cpc
Avviso dell'inizio dell'inventario.
[I]. L'ufficiale che procede all'inventario [769 ss.] deve dare avviso, almeno tre giorni prima, alle persone indicate nell'articolo precedente del luogo, giorno e ora in cui darà inizio alle operazioni.
[II]. L'avviso non è necessario per le persone che non hanno residenza [432 c.c.] o non hanno eletto domicilio [47 c.c.] nella circoscrizione del tribunale, nella quale si procede all'inventario; ma in loro vece deve essere avvertito il notaio che, su istanza di chi ha chiesto l'inventario, è nominato con decreto dal giudice (1) per rappresentarli.
(1) V. sub art. 660.
Art. 773 cpc
Nomina di stimatore.
[I]. L'ufficiale che procede all'inventario [769 ss.] nomina, quando occorre, uno o più stimatori per la valutazione degli oggetti mobili [681].
Art. 774 cpc
Rinvio delle operazioni.
[I]. Quando l'inventario non può essere ultimato nel giorno del suo inizio, l'ufficiale che vi procede ne rinvia la continuazione a un giorno prossimo, avvertendone verbalmente le parti presenti [771].
Art. 775 cpc
Processo verbale d'inventario.
[I]. Il processo verbale d'inventario [364 c.c.] contiene:
1) la descrizione degli immobili [812 c.c.], mediante l'indicazione della loro natura, della loro situazione, dei loro confini e dei numeri del catasto e delle mappe censuarie;
2) la descrizione e la stima [773] dei mobili, con la specificazione del peso e del marchio per gli oggetti d'oro e d'argento;
3) l'indicazione della quantità e specie delle monete per il danaro contante;
4) l'indicazione delle altre attività e passività;
5) la descrizione delle carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo, le quali debbono essere firmate in principio e in fine dall'ufficiale procedente. Lo stesso ufficiale deve accertare sommariamente lo stato dei libri e dei registri di commercio [2214 ss. c.c.], firmarne i fogli, e lineare gli intervalli.
[II]. Se alcuno degli interessati contesta l'opportunità d'inventariare qualche oggetto, l'ufficiale lo descrive nel processo verbale, facendo menzione delle osservazioni e istanze delle parti [192 att.].
Art. 776 cpc
Consegna delle cose mobili inventariate.
[I]. Le cose mobili e le carte inventariate sono consegnate alla persona indicata dalle parti interessate, o, in mancanza, nominata con decreto del giudice (1), su istanza di una delle parti, sentite le altre.
(1) V. sub art. 660.
Art. 777 cpc
Applicabilità delle norme agli altri casi d'inventario.
[I]. Le disposizioni contenute in questa sezione (1) si applicano a ogni inventario ordinato dalla legge [521, 642,3, 72, 484 ss., 517 2, 529, 1002 2 c.c.], salve le formalità speciali stabilite dal codice civile per l'inventario dei beni dei minori [362 ss. c.c.].
(1) Rectius: in questo capo.
DEL BENEFICIO DI INVENTARIO
Art. 778 cpc
Reclami contro lo stato di graduazione.
[I]. I reclami contro lo stato di graduazione [499 2 c.c.] previsti nell'articolo 501 del codice civile sono proposti al giudice competente per valore del luogo dell'aperta successione [456 c.c.] (1).
[II]. Il valore della causa è determinato da quello dell'attivo ereditario calcolato sulla stima di inventario [775 1 n. 2] dei mobili e a norma dell'articolo 15 per gli immobili.
[III]. I reclami si propongono con citazione [163] da notificarsi all'erede e a coloro i cui diritti sono contestati, e sono decisi in unico giudizio.
(1) Comma così sostituito dall'art. 114 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999.
Art. 501 cc
Reclami.
[I]. Compiuto lo stato di graduazione [4992], il notaio ne dà avviso con raccomandata ai creditori e legatari di cui è noto il domicilio o la residenza, e provvede alla pubblicazione di un estratto dello stato nel foglio degli annunzi legali della provincia (1). Trascorsi senza reclami [778 c.p.c.] trenta giorni dalla data di questa pubblicazione, lo stato di graduazione diviene definitivo.
(1) I fogli degli annunzi legali delle province sono stati aboliti dall'art. 311l. 24 novembre 2000, n. 340, con la decorrenza ivi indicata. Al successivo comma 3 il medesimo articolo ha inoltre stabilito che, quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio annunzi legali come unica forma di pubblicità, la pubblicazione venga effettuata nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 779 cpc
Istanza di liquidazione proposta dai creditori e legatari.
[I]. L'istanza dei creditori e legatari prevista nell'articolo 509 del codice civile si propone con ricorso [125] (1).
[II]. Il giudice fissa con decreto [135] l'udienza di comparizione dell'erede e di coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito [498 2 c.c.]. Il decreto è comunicato [136] alle parti dal cancelliere (2).
[III]. Il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio [737 ss.], previa audizione degli interessati a norma del comma precedente (3).
[IV]. L'istanza di nomina non può essere accolta e la nomina avvenuta deve essere revocata in sede di reclamo, se alcuno dei creditori si oppone e dichiara di voler far valere la decadenza dell'erede dal beneficio d'inventario [505 4 c.c.].
[V]. Se l'erede contesta l'esistenza delle condizioni previste nell'articolo 509 del codice civile, il giudice provvede all'istruzione della causa, a norma del libro secondo, disponendo gli opportuni mezzi conservativi, compresa eventualmente la nomina del curatore (4).
(1) Comma modificato dal r.d. 20 aprile 1942, n. 504.
(2) Comma così modificato dall'art. 1151ad.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999.
(3) Comma così modificato dall'art. 115 1b d.lgs. n. 51, cit., con effetto, ai sensi dell'art. 247, comma 1, dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, cit., dal 2 giugno 1999.
(4) Comma così sostituito dall'art. 115 1c d.lgs. n. 51, cit., con effetto, ai sensi dell'art. 247, comma 1, dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, cit., dal 2 giugno 1999.
Art. 509 cc
Liquidazione proseguita su istanza dei creditori o legatari.
[I]. Se, dopo la scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito [498], l'erede incorre nella decadenza dal beneficio d'inventario [493, 494, 505], ma nessuno dei creditori o legatari la fa valere [5054; 779 c.p.c.], il tribunale del luogo dell'aperta successione [456], su istanza di uno dei creditori o legatari, sentiti l'erede e coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito, può nominare un curatore con l'incarico di provvedere alla liquidazione dell'eredità secondo le norme degli articoli 499 e seguenti. Dopo la nomina del curatore, la decadenza dal beneficio non può più essere fatta valere (1).
[II]. Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle successioni [52, 53 att.], annotato a margine della trascrizione prescritta dal secondo comma dell'articolo 484, e trascritto negli uffici dei registri immobiliari dei luoghi dove si trovano gli immobili ereditari [2649, 2663] e negli uffici dove sono registrati i beni mobili [2663, 2687, 26952].
[III]. L'erede perde l'amministrazione dei beni ed è tenuto a consegnarli al curatore. Gli atti di disposizione che l'erede compie dopo trascritto il decreto di nomina del curatore sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari [5073, 2649].
(1) Comma così modificato dall'art. 144 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 780 cpc
Domanda dell'erede contro l'eredità.
[I]. Le domande dell'erede con beneficio d'inventario contro l'eredità sono proposte contro gli altri eredi [490, 2941n. 5 c.c.]. Se non vi sono eredi o se tutti propongono la stessa domanda, il giudice nomina un curatore in rappresentanza dell'eredità [78].
DEL CURATORE DELL'EREDITA' GIACENTE
Art. 781 cpc
Notificazione del decreto di nomina.
[I]. Il decreto di nomina del curatore dell'eredità giacente [528 2 c.c.] è notificato alla persona nominata a cura del cancelliere, nel termine stabilito nello stesso decreto [193 att.].
Art. 782 cpc
Vigilanza del giudice. (1)
[I]. L'amministrazione del curatore [529 ss. c.c.] si svolge sotto la vigilanza del giudice (1). Questi, quando lo crede opportuno, può prefiggere, con decreto, termini per la presentazione dei conti della gestione, e può in ogni tempo revocare o sostituire il curatore.
[II]. Gli atti del curatore che eccedono l'ordinaria amministrazione debbono essere autorizzati dal giudice (1).
(1) V. sub art. 660.
Art. 783 cpc
Vendita di beni ereditari.
[I]. La vendita dei beni mobili deve essere promossa dal curatore nei trenta giorni successivi alla formazione dell'inventario [747, 769 ss.; 529 c.c.], salvo che il giudice (1), con decreto motivato, non disponga altrimenti.
[II]. La vendita dei beni immobili può essere autorizzata dal tribunale con decreto [135] in camera di consiglio [737 ss.] soltanto nei casi di necessità o utilità evidente.
(1) V. sub art. 660.
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apposizione e rimozione dei sigilli
inventario e nomina del curatore eredità giacente
vendita beni ereditari e altri procedimenti in materia successoria