Il tema della famiglia di fatto, della convivenza more uxorio e dei diritti ed obblighi dei conviventi more uxorio ha radici storico giuridiche di lunga data (si pensi, a titolo meramente esemplificativo, al concubinato dei tempi del diritto romano).
Secondo la giurisprudenza costante, ai fini della configurazione di una famiglia di fatto, non è sufficiente la mera coabitazione essendo necessaria una vera e propria convivenza more uxorio e, cioè, un'unione tendenzialmente stabile caratterizzata dalla condivisione di scelte e interessi e dalla reciproca collaborazione e assistenza morale e materiale (cfr. Cass. Civ. n. 11975 del 8 agosto 2003).
La dottrina ha individuato il riconoscimento costituzionale della famiglia di fatto nell'art. 2 della Cost. a mente del quale la Repubblica riconosce i diritti dell'individuo nelle formazioni sociali nelle quali si esplica la sua personalità.
Secondo parte della dottrina, poi, l'art. 29 della Cost., nel riconoscere la famiglia legittima come quella fondata sul matrimonio, non nega la contestuale rilevanza della famiglia naturale o di fatto, quale riconosciuta dall'art. 2 Cost.
E' indubbio, tuttavia, che la sporadicità degli interventi del Legislatore ordinario nella disciplina delle situazioni giuridiche connesse e conseguenti alle convivenze more uxorio, rendono particolarmente delicato e penetrante il ruolo della giurisprudenza chiamata a trovare la giustizia del caso concreto, di volta in volta, in assenza di espliciti riferimenti normativi alla famiglia di fatto.
La famiglia di fatto è stata considerata dalla Consulta come il frutto di una libera scelta da parte dei conviventi more uxorio con la conseguenza che l'estensione automatica delle regole dettate dal Legislatore per il matrimonio alla famiglia di fatto, potrebbe rappresentare una violazione della libera determinazione delle parti (cfr. Corte Cost. n. 166/1998)
Nell'ambito della famiglia di fatto, possono essere enucleati tre differenti tipologie di relazioni astrattamente idonee a sollevare questioni giuridiche da dirimere e, cioè, le relazioni tra i conviventi more uxorio, le relazioni con i figli e le relazioni con i terzi.
Con riferimento alla relazione tra i conviventi more uxorio, è stato sottolineato come, al fine di garantire il rispetto della scelta di non contrarre matrimonio per non assumerne i conseguenti vincoli, la famiglia di fatto non sia idonea a produrre conseguenze in chiave successoria, nè conseguenze patrimoniali nel caso di scioglimento della convivenza more uxorio.
L'assistenza materiale tra i conviventi more uxorio è considerata un'obbligazione naturale con la conseguente irripetibilità di quanto prestato nell'adempimento della stessa.
Per quanto riguarda i rapporti con i figli, invece, è stata abbracciata una soluzione tendenzialmente opposta nel senso di estendere ai conviventi more uxorio tutti i diritti e, soprattutto, gli obblighi di educazione, mantenimento ed istruzione nei confronti dei figli naturali che hanno i coniugi nei confronti dei figli legittimi e ciò in applicazione dell'art. 30 della Cost.
Con riferimento ai rapporti nei confronti dei terzi, invece, la giurisprudenza ha, in sostanza, riconosciuto alla famiglia di fatto l'attitudine a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi in casi in cui le aspettative d'assistenza insite nella convivenza more uxorio siano state compromesse da fatti estranei alla volontà dei conviventi.
E' stato, così, ritenuto risarcibile il danno morale subito dal convivente more uxorio a seguito e come conseguenza del decesso del convivente causato dal fatto del terzo. La Consulta, poi, con sentenza n. 404 del 1988 ha riconosciuto il diritto, per il convivente more uxorio, di succedere, nel contratto di locazione, al convivente deceduto.
Sul piano normativo, gli interventi sono sporadici e frammentari.
Tra i recenti interventi normativi, si segnala la legge n. 154 del 5 aprile 2001 denominata "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari"che, nel prevedere la possibilità di intraprendere un giudizio cautelare per conseguire l'allontanamento provvisorio del coniuge che abbia usato violenza e che lo stesso continui a contribuire economicamente al sostenimento della famiglia, è esplicitamente estesa alle famiglie di fatto in quanto prevede l'allontanamento non solo del coniuge ma anche espressamente del convivente.
Si ricordano, poi, il d.p.r. n. 223 del 30 maggio 1989 che, dal punto di vista anagrafico, considera i conviventi come componenti dello stesso "nucleo familiare" e l'art. 17 n. 2 e 3 L. 31 luglio 1992 n. 179 che, in tema di assegnazioni delle case popolari, riconosce al convivente more uxorio, ricorrendone i presupposti ed in mancanza del coniuge e dei figli minorenni, il diritto a subentrare all'assegnatario defunto.