La potestà dei genitori e l'usufrutto legale sui beni del figlio - ambito obblighi e diritti

 

La potestà dei genitori, disciplinata dagli artt. 315 e ss. c.c. è il potere dovere dei genitori di curare la persona del figlio, di rappresentarlo e di amministrare i suoi interessi economici e comprende l'usufrutto legale sui beni del figlio minore.
La potestà spetta ad entrambi i genitori. In caso di lontananza, assenza o altro impedimento di uno dei genitori, ex art. 317 c.c., la potestà viene esercitata dall'altro genitore; in caso di separazione la potestà spetta ad entrambi i genitori ma viene concretamente esercitata, salvo per le questioni di maggiore importanza, dal genitore affidatario; in caso d'affido condiviso la potestà viene anche concretamente esercitata da entrambi i genitori.
La potestà dei genitori è disgiunta per gli atti d'ordinaria amministrazione mentre è congiunta, e necessita l'autorizzazione del giudice - Tribunale o Giudice Tutelare -, per gli atti di straordinaria amministrazione.
Può verificarsi la decadenza o la limitazione della potestà dei genitori. La decadenza si verifica quando il genitore viola o trascura i doveri relativi alla potestà di genitore o abusa dei relativi poteri (cfr. art. 330 c.c.), la limitazione può conseguire a specifiche situazioni come la già menzionata lontananza (art. 317 c.c.) il conflitto d'interessi (art. 320 c.c.) il contrasto tra i genitori (art. 316 c.c.).
La potestà dei genitori abbraccia anche, per specifici atti (divisioni - art. 784 c.c. - ed accettazione di donazioni - art. 715 c.c.), la rappresentanza del nascituro.
Per l'ipotesi di conflitto d'interessi la soluzione abbracciata dall'ordinamento è quella di consentire la nomina, da parte del Giudice Tutelare, di un curatore speciale per la rappresentanza del minore, salvo il caso in cui il conflitto riguardi un solo genitore in quanto, in tale ipotesi, la rappresentanza del minore spetterà all'altro.
La potestà dei genitori comprende l'usufrutto legale attribuito in comune ai genitori sui beni del figlio minore.
L'usufrutto legale, disciplinato dall'art. 324 c.c. è disposto nell'interesse dell'intera famiglia e non del solo minore.
L'usufrutto legale è indisponibile non potendo essere oggetto di alienazione, di pegno e di ipoteca nè di esecuzione da parte dei creditori.

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