La separazione giudiziale le faq

Le faq sulla separazione giudiziale: i motivi della separazione giudiziale, i motivi dell'addebito, l'infedeltà, l'allontanamento dalla casa coniugale

 

 

Ai sensi dell'art. 151 c.c., nel testo introdotto dalla legge di riforma del diritto di famiglia, la separazione giudiziale: "può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole".
La norma fa, dunque, riferimento a due clausole di carattere generale, quali cause della separazione giudiziale: l'intollerabilità della convivenza ed il grave pregiudizio della prole. La norma prosegue con lo stabilire che il giudice, pronunziando la separazione giudiziale, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione.
Nell'ambito di un procedimento di separazione giudiziale dei coniugi, il delicato compito del giudice è, dunque, quello di accertare che i fatti e gli atti allegati come cause della separazione siano effettivamente tali da compromettere irreparabilmente la convivenza rendendola non più tollerabile oppure tali da recare serio pregiudizio alla prole.
E', peraltro, frequente nella prassi che le problematiche relative alla sussistenza dei presupposti per la richiesta di una separazione giudiziale finiscano per abbracciare anche la diversa ma correlata questione dell'addebito. Anche alla luce di alcune pronunce giudiziali, abbiamo, di seguito risposto ad alcune delle più frequenti domande sul tema della separazione giudiziale

L'infedeltà coniugale è causa della separazione giudiziale? e può determinarne l'addebito ?

L'infedeltà coniugale è circostanza idonea a giustificare la separazione giudiziale in quanto determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Discorso in parte diverso va, invece, fatto con riguardo al profilo dell'addebito. La giurisprudenza, al riguardo, ha precisato che occorre verificare se l'infedeltà sia stata la causa della compromissione della convivenza tra i coniugi o il suo effetto. In tal senso, ove risulti la preesistenza di una crisi già in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale, l'infedeltà non sarà considerata, di per sè, elemento idoneo a giustificare l'addebito della separazione.
In sostanza l'infedeltà può essere causa anche esclusiva dell'addebito quando sia accertato che ad essa sia riconducibile la crisi dell'unione ma non quando il comportamento infedele si verifichi quando la convivenza risultava già irrimediabilmente compromessa.

I maltrattamenti costituiscono causa della separazione giudiziale e dell'addebito?

I maltrattamenti fisici inflitti da un coniuge ai danni dell'altro, sono comportamenti che, di per sè, stante la particolare gravità degli stessi, giustificano, sia la pronuncia della separazione giudiziale, determinando l'intollerabilità della convivenza, sia quella dell'addebito. Sotto il profilo dell'addebito, il giudice non ha l'onere di effettuare la valutazione comparativa con i comportamenti dell'altro coniuge a meno che non si tratti di analoghi atti di maltrattamento.

La malattia di un coniuge può costituire motivo della separazione giudiziale tra i coniugi? In tale ipotesi che effetto ha, sulla pronuncia dell'addebito, il comportamento dell'atro coniuge in relazione alla malattia?

Il grave stato d'infermità di uno dei coniugi, perdurante nel tempo e non reversibile, specie se riguardante la sfera psichica può essere idonea a compromettere ogni possibilità di comunicazione tra i coniugi ed a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. In tale ipotesi il mancato assolvimento, da parte dell'atro coniuge, dei doveri di assistenza morale e materiale può costituire causa d'addebito della separazione sempre che non risulti accertato che tale contegno omissivo si sia verificato successivamente a una già maturata situazione d'impossibilità della convivenza.

In generale quali sono i presupposti per la pronuncia dell'addebito della separazione giudiziale?

In via generale la condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio di uno dei coniugi può costituire causa dell'addebito della separazione ove sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. In ogni caso, il giudice deve riferirsi all'atteggiamento complessivo tenuto durante tutto l'arco della vita matrimoniale dall'altro coniuge ai fini della pronuncia relativa all'addebito della separazione.

In tema di pronuncia sull'addebito di una separazione giudiziale, che ruolo hanno i comportamenti successivi alla cessazione della convivenza?

Dovendo, ai fini dell'addebito della separazione giudiziale, sussistere un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sono normalmente ininfluenti i comportamenti tenuti dal coniuge successivamente alla cessazione della convivenza stessa. Tuttavia, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che, ai fini dell'addebito della separazione giudiziale, non può essere aprioristicamente esclusa la violazione dei doveri matrimoniali verificatesi dopo che i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente.

L'allontanamento dalla casa coniugale è causa d'addebito di una separazione giudiziale?

L'allontanamento dalla residenza familiare, che, di per sè considerato, costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e conseguentemente causa d'addebito della separazione, non concreta tale violazione allorchè risulti legittimato da una "giusta causa", ossia dalla presenza di situazione di fatto tali da non rendere esigibile la protrazione della convivenza.

Il rifiuto di intrattenere rapporti sessuali può costituire causa d'addebito di una separazione giudiziale?

Il volontario rifiuto, da parte di un coniuge, di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con l'altro, configura una violazione del dovere di assistenza materiale e materiale e giustifica l'addebito della separazione giudiziale, senza la necessità di procedere ad una valutazione comparativa con la condotta dell'altro coniuge.

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