Maltrattamenti in famiglia

Il delitto dei maltrattamenti in famiglia è contemplato dall'art. 572 cp che punisce con la pena della reclusione da uno a cinque anni tale condotta ove perpetrata ai danni una persona della famiglia o di una persona sottoposta comunque a persona che risulti sottoposta ad autorità o affidata all'autore dei maltrattamenti.
I maltrattamenti in famiglia possono poi essere, di per sè, reati ovvero condotte che, ove isolatamente considerate, non configurano alcun illecito penale.
Si discute sulla natura del delitto di maltrattamenti in famiglia, secondo una prima impostazione si tratterebbe di un reato continuato, secondo altra tesi di un reato complesso; prevale attualmente l'inquadramento dommatico della figura nell'alveo dei reati abituali che si caratterizzano per la necessaria ripetitività della condotta tipica che, proprio per effetto della ripetzione, determina l'offesa al bene giuridico protetto dalla norma.
Un primo profilo problematico con riguardo alla figura delittuosa dei maltrattamenti in famiglia è proprio quello di verificare se tale delitto possa concorrere con le diverse figure delittuose nelle quali la condotta di maltrattamento si sia estrinsecata.
La giurisprudenza della Suprema Corte, nell'applicare il criterio della sepcialità di cui all'art. 15 cp, ha avuto modo di rilevare come, al fine di valutare se il delitto di maltrattamenti in famiglia possa concorrere con i fatti di reato nei quali si sia estrinsecata la condotta offensiva del soggetto attivo, occorre indagare se vi sia omogeneità tra i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici astrattamente congiuntamente violate.
In tale prospettiva, ha rilevato come il delitto di maltrattamenti in famiglia assorba i delitti di percosse, lesioni personali ed ingiuria in quanto tutti diretti a tutelare, analogamente ai maltrattamenti in famiglia, l'integrità psico fisica del soggetto passivo. Diversamente deve, invece, concludersi con riferimento ai delitti di sequestro di persona o di violenza sessuale che, essendo destinati alla tutela di beni giuridici non omogenei, dovranno ritenersi concorrere con quello dei maltrattamenti in famiglia.
Altra sentenza della Suprema Corte, nell'indagare i rapporti tra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di riduzione in schiavitù previsto e punito dall'art. 600 cp, commi 1 e 2 ha escluso il concorso tra le due fattispecie delittuose sul rilievo che la più grave fattispecie di cui all'art. 600 cp non può estrinsecarsi se non attraverso una condotta di maltrattamento, dacchè, in considerazione della più grave sanzione contemplata dall'art. 600 cp e dell'integrale esaurimento del disvalore penale della condotta nell'ambito di tale ultima disposizione di legge, è stato ritenuto che il delitto di maltrattamenti in famiglia debba ritenersi assorbito in quello della riduzione in schiavitù.

Sull'omogeneità dei beni offesi come criterio per indagare la sussistenza del concorso tra il delitto di maltrattamenti in famiglia e i delitti nei quali si sia estrinsecata la condotta di maltrattamento

 

Cassazione Penale  Sez. III del 16 maggio 2007  n. 22850
di maltrattamenti in famiglia, quale comportamento vessatorio protratto nel tempo, può essere realizzato anche mediante la commissione di atti sessuali i quali, però, per non integrare un autonomo reato in concorso con quello di cui all'art. 572 c.p., non devono configurare le fattispecie poste a tutela della libertà di autodeterminazione in materia sessuale: ciò che può verificarsi, esemplificando, nel caso del coinvolgimento di un minore nei giochi amorosi degli adulti ovvero nel caso della richiesta abituale di atti sessuali contro natura alla propria moglie o convivente, non esplicitamente rifiutati dalla stessa, allorché si conosca il disvalore che la donna comunque attribuisce all'atto, trattandosi di condotta idonea a cagionare alla persona offesa sofferenze psichiche per il disprezzo che l'uomo mostra delle sue convinzioni.

Il reato di maltrattamenti in famiglia configura un'ipotesi di reato necessariamente abituale costituito da una serie di fatti, per lo più commissivi, ma anche omissivi, i quali acquistano rilevanza penale per la loro reiterazione nel tempo. Trattasi di fatti singolarmente lesivi dell'integrità fisica o psichica del soggetto passivo, i quali non sempre, singolarmente considerati, configurano ipotesi di reato, ma valutati nel loro complesso devono integrare, per la configurabilità dei maltrattamenti, una condotta di sopraffazione sistematica e programmata tale da rendere la convivenza particolarmente dolorosa. Qualora, poi, i singoli fatti "sub iudice" configurino, autonomamente considerati, ipotesi di reato, onde stabilire se vi sia assorbimento nel reato di maltrattamenti ovvero ricorra l'ipotesi del concorso di reati, bisogna avere riguardo ai beni giuridici tutelati dalle norme incriminatici. A tale riguardo, dovendosi ritenere che per la configurabilità del concorso apparente di norme, con la conseguente necessità di individuare l'unica norma incriminatrice applicabile alla fattispecie, è necessaria l'identità del bene tutelato dalle diverse norme incriminatrici, che quindi devono disciplinare tutte la "stessa materia", secondo la locuzione utilizzata dall'art. 15 c.p., che va intesa, non come identità della condotta, ma come identità del bene tutelato. Da queste premesse, esemplificando, non vi è concorso tra il reato di maltrattamenti e quelli di ingiuria, percosse e minacce in cui si concretano eventualmente i singoli atti di maltrattamento, trattandosi di condotte che offendono tutte lo stesso bene giuridico, ossia l'integrità psicofisica del soggetto passivo. Per converso, sempre esemplificando, in ragione della diversità del bene giuridico tutelato, concorrono con quello di maltrattamenti i reati di sequestro di persona, di riduzione in schiavitù e di violenza sessuale.

Nei casi in cui i fatti integrativi della condotta di abuso sessuale siano commessi all'interno della famiglia o nell'ambito di un rapporto di affidamento da parte di soggetto su cui grava obbligo di assistenza o protezione nei confronti del minore con il reato sessuale concorre il reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p. qualora si tratti di condotte reiterate nel tempo e tali da configurare un'azione abituale idonea a ledere anche l'integrità psichica della vittima.

Se gli abusi sono commessi nell’ambito della famiglia o dall’affidatario di fatto, con il reato sessuale concorre il delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) quando le condotte sono reiterate nel tempo in modo da configurare un’azione in grado di ledere anche l’integrità psichica della vittima (minorenne, nel caso di specie).

Il delitto di maltrattamenti in famiglia concorre con quello di violenza sessuale qualora le reiterate condotte di abuso sessuale, oltre a cagionare sofferenze psichiche alla vittima, ledono anche la sua libertà di autodeterminazione in materia sessuale, attesa la diversità dei beni giuridici offesi.


Cassazione Penale  Sez. I del 02 maggio 2006  n. 18447
Non è configurabile il rapporto di specialità tra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di sequestro di persona, giacché sono figure di reato dirette a tutelare beni diversi e poi, l'uno, è integrato dalla condotta di programmatici e continui maltrattamenti psicofisici ai danni di famigliari e, l'altro, da quella di privare taluno della libertà personale.


  



 


 

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