amministratore di fatto

La figura dell'amministratore di fatto ha trovato un espresso referente normativo nella nuova versione dell'art. 2369 cc così come introdotta dal D.Lgs. n 61 del 11 aprile 2002 che, in relazione alle fattispecie di reato contemplate dal Titolo XI del Libro V del codice civile stabilisce che: "...al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica e alla funzione".
La disposizione codicistica rispecchia nella sua formulazione testuale gli approdi giurisprudenziali prevalenti che, aderendo alla concezione funzionalistica, avevano ritenuto estensibile la responsabilità penale in capo all'amministratore di fatto, sia in relazione ai reati societari individuati dal codice civile, sia in relazione alla bancarotta impropria, tanto da far ritenere, alla giurisprudenza di legittimità successiva, che la richiamata norma codicistica abbia avuto una mera funzione interpretativa del tessuto normativo preesistente.
Peraltro l'amministratore di fatto, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza, risponde del reato fallimentare non già come extraneus, ma come intraneus, cioè come diretto destinatario della norma, la cui responsabilità prescinde da quella del soggetto qualificato (si veda, in termini, Cassm Sez V, 3 giugno 2002, n 21535)
Il presupposto di fatto essenziale per predicare la responsabilità penale in capo all'amministratore di fatto è l'esercizio in via continuativa dell'attività gestoria non essendo sufficiente un'occasionale spendita dei poteri inerenti la funzione.
Il requisito della continuità dell'attività gestoria da parte dell'amministratore di fatto tenta di recuperare sul piano probatorio il deficit di tassatività nascente dal difetto di un'investitura formale anche sub specie di un atto di delega.
In assenza del requisito della continuatività dell'attività gestoria ed in relazione al singolo atto di gestione potrà, se del caso, ipotizzarsi una responsabilità concorsuale dell'extraneus amministratore di fatto occasionale nel reato proprio dell'amministratore legale.
La questione relativa alla configurabilità di una responsabilità penale in capo all'amministratore di fatto si inserisce nel più ampio discorso relativo all'accezione formale o sostanzialistica relativa all'identificazione del responsabile dei reati propri.
Ulteriori casistiche particolarmente rilevanti in materia sono quelle inerenti la responsabilità per l'omessa predisposizione delle cautele antinfortunistiche e quella, affine, relativa alla responsabilità dei sindaci di fatto (questione solo apparentemente analoga è invece quella relativa alal responsabilità del sindaco supplente, (su cui vedasi Cass Pen, Sez V, 10 novembre 2005, n 40815).

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