Art. 572 cp e il nuovo fenomeno sociale della famiglia di fatto

I maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 del codice penale nella prospettiva evolutiva delineata dalla Suprema Corte, gli arresti più significativi sull'applicabilità del delitto anche nell'ambito della famiglia di fatto...lo strano caso del rapporto adulterino e un inquadramento dei tratti essenziali del delitto
 
Approfondimento a cura di 
 
 
avvocato del Foro di Belluno

La questione riguarda l’applicabilità dell’art 572 c.p. “Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli"1, alla luce dei nuovi sviluppi sociali e del fenomeno sempre più crescente della famiglia di fatto.

L’articolo trova oggi collocazione nel titolo XI del secondo libro del codice penale, nell’ambito dei “delitti contro l’assistenza familiare”; ma essendo l’oggetto giuridico protetto l’intera personalità della vittima, secondo parte della dottrina, forse sarebbe più opportuna una sistemazione nel titolo dei “delitti contro la persona”. La Cassazione ha infatti affermato che “ l’oggetto della tutela non è solo l’interesse dello Stato a salvaguardare la famiglia, intesa in senso lato, ma è anche, l’interesse del soggetto passivo al rispetto della sua personalità”2.
 
Ha inoltre precisato che “ l’offensività del bene protetto si attua nel momento in cui si crea per la persona offesa la situazione di sofferenza in cui è costretta a vivere. Il verificarsi di tale situazione integra l’evento del delitto e non si richiede che dalla stessa derivi un ulteriore danno alla integrità fisica o psichica del soggetto passivo” (cfr   Cass.Pen., 09 novembre 2006,n. 3419).
 
Il diritti del nucleo familiare inteso “come società naturale fondata sul matrimonio”, trovano un’ esplicita tutela a livello costituzionale (art 29Cost). La recente giurisprudenza però, adeguandosi agli sviluppi della società moderna, ha notevolmente esteso il concetto di famiglia adottando una interpretazione estensiva rispetto alla originaria nozione di legame fondato sul matrimonio. In tema di maltrattamenti (ex art 572 c.p.), ha infatti sostenuto che deve intendersi come famiglia “ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà, senza la necessità della convivenza o coabitazione. Ne consegue che il delitto si consuma anche tra persone legate soltanto da un puro rapporto di fatto, che, per le intime relazioni e consuetudini di vita correnti tra le stesse, presenti somiglianza ed analogia con quello proprio delle reazioni coniugali." (cfr Cass. Pen., 19 gennaio 2010,n. 9242.).
 
Sono da considerarsi membri della famiglia, tutelati dall’art 572 c.p. anche i componenti della famiglia di fatto, fondata sulla volontà di vivere insieme, di avere figli, di avere beni comuni, di dar vita, cioè, ad un nucleo stabile e duraturo. Questa interpretazione dell’art 572 c.p. risulta essere più coerente con i principi del nostro ordinamento e soprattutto con la società d’oggi. L’introduzione del divorzio e il suo largo utilizzo hanno dimostrato che il matrimonio non è più considerato come un legame indissolubile e, specialmente per le nuove generazioni, esso non costituisce più il presupposto necessario per poter creare un nuovo nucleo familiare.
 
Sempre secondo l’autorevole giurisprudenza della Cassazione penale “la fattispecie criminosa dei maltrattamenti infraconiugali può ravvisarsi anche in situazioni di separazione e di sopravvenuta interruzione della convivenza”.   È altresì configurabile nell’ipotesi di una convivenza di fatto “qualora si sia in presenza di un rapporto stabile, sia pure naturale e di fatto, tra due persone” (cfr. Cass. Pen., 17 aprile 2009,n. 16658).  
 
Si può quindi concludere, alla luce delle nuove sentenze, che l’art.572 c.p. trova applicazione anche “tra persone legate soltanto da un puro rapporto di fatto, che, per le intime relazioni e consuetudini di vita correnti tra le stesse, presenti somiglianza ed analogia con quello proprio delle relazioni coniugali” (cfr. Cass. Pen., 09 marzo 2010,n.9242); pertanto è pienamente configurabile anche ai danni di una persona convivente more uxorio (cfr. famiglia di fatto) in presenza di un rapporto tendenzialmente stabile (cfr. Cass. Pen., 02 ottobre 2009, n.40727).
 
La Cassazione ha detto e confermato in più sentenze che “ il reato di maltrattamenti è configurabile anche al di fuori della famiglia legittima in presenza di un rapporto di stabile convivenza, come tale suscettibile di determinare obblighi di solidarietà e di mutua assistenza,senza che sia richiesto che tale convivenza abbia una certa durata, quanto piuttosto che sia istituita in una prospettiva di stabilità, quale che sia stato poi in concreto l’esito di tale comune decisione” (cfr. Cass. Pen., 08 novembre 2005,n.44262; Cass. Pen., 18 ottobre 2000,n.12545).
 
In tempi recentissimi, nel 2011, con sentenza n.7929 ,  la VI sezione Penale è perfino giunta ad affermare che anche una relazione adulterina può rientrare nel concetto di famiglia ex art 572c.p. L’indagato aveva maltrattato la sua amante, cagionandole volontariamente lesioni gravi; secondo il Giudice tra i due soggetti si era ormai instaurata una relazione stabile tale da determinare reciproci obblighi di solidarietà ed assistenza, nonostante l’uomo convivesse ancora con la moglie. Quindi anche una relazione adulterina può assumere rilevanza ai fini della configurabilità del reato.
 
L’ampliamento del concetto di famiglia fino a questo punto, ha suscitato delle perplessità e delle critiche: parte della dottrina infatti ritiene che estendere in via interpretativa l’applicabilità dell’art 572 c.p. contrasti con il divieto di analogia in malam partem; inoltre certi casi vengono fatti rientrare in questa fattispecie, ma potrebbero configurare altri reati. Ad oggi possiamo tranquillamente concludere, dicendo che  il concetto di “famiglia” va interpretato in modo estensivo coinvolgendo anche i casi dei coniugi separati legalmente  e di convivenza more uxorio. (un rapporto di stabile convivenza non formalizzato dal vincolo del matrimonio).
 
Lo status di separati legalmente dispensa i coniugi dagli obblighi di convivenza e fedeltà, ma permangono i doveri di reciproco rispetto, di assistenza morale e materiale,  di collaborazione.
 
Il reato di maltrattamenti è reato abituale in quanto caratterizzato da una serie di fatti vessatori, uniti da un legame di abitualità (elemento oggettivo) e dalla coscienza e volontà (elemento soggettivo) di porre in essere tali atti. Deve esserci abitualità della condotta vessatoria, tale da determinare sofferenze fisiche o morali per il soggetto passivo.
 
Si possono considerare come maltrattamenti :
 
a)le sofferenze morali che determinano uno stato di avvilimento;
 
b)atti o parole che offendono il decoro e la dignità della persona;
 
c) violenze fisiche (cfr. Cass.pen. 186593/1990).  
 
Vi rientrano anche comportamenti quali percosse, ingiurie e privazioni imposte alla vittima, ma anche manifestazioni e atti consapevoli di offesa, disprezzo, umiliazione, scherno, vilipendio o asservimento (cfr Cass. pen., 160382/1983).
 
Non integra il delitto di maltrattamenti in famiglia la consumazione di episodici atti lesivi di diritti fondamentali della persona non inquadrabili in una cornice unitaria caratterizzata dall’imposizione ai soggetti passivi di un regime di vita oggettivamente vessatorio (cfr Cass. Pen., 02 dicembre 2010,n. 45037).
 
Si tratta di una condotta abitualmente lesiva dell’integrità fisica e del patrimonio morale della persona offesa, che, a causa di ciò versa in una condizione di sofferenza (cfr. Cass. Pen., 12 marzo 2010,n.25138).
 
Va sempre verificato inoltre che non si tratti di un evento sporadico ed occasionale attinente ad un momento di particolare tensione nella coppia, poiché questo potrà eventualmente configurarsi come un delitto contro la persona(cfr.   Trib. Lodi, 29 giugno 2010,n. 603).
 
Lo stato di sofferenza e di umiliazione delle vittime non deve necessariamente collegarsi a specifici comportamenti vessatori realizzati nei confronti di un soggetto determinato, ma può derivare anche da un clima generalmente instaurato all’interno della comunità come conseguenza di atti di sopraffazione indistintamente e variamente commessi a carico delle persone sottoposte al potere dei soggetti attivi, i quali ne siano tutti consapevoli, a prescindere sia dall’entità numerica degli atti vessatori che dalla loro riferibilità ad uno qualsiasi dei soggetti passivi (cfr. Cass. Pen., 22 ottobre 2010,n.41142).
 
Va infine specificato che ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti di cui all’art.572 c.p. è richiesto il solo dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di sottoporre la vittima a una serie di sofferenze fisiche e morali in modo abituale, instaurando un sistema di sopraffazioni e di vessazioni che ne avviliscono la personalità (cfr Cass. Pen., 09 febbraio 2010, n. 8598).
 
Un aspetto che merita puntualizzazione è il fatto che la diversità delle  tradizioni etico- sociali dei coniugi, oggi presente in molte coppie, non costituisce un’attenuante generica, cioè non esclude il dolo in caso di ripetute vessazioni (cfr. Cass. Pen., 29 maggio 2009, n.22700 3). 
 
NOTE
 
1   L’art. 572 del codice penale  così dispone: “ Chiunque,fuori dai casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni 14, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza, o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione  da quattro ad otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni”.
 
2   Cass. Pen., 09 novembre 2006,n.3419; Cass. pen., 15 giugno 2006,n. 20542.
 La Cassazione ha inoltre precisato, che l’ oggetto della tutela della fattispecie dell’art 572c.p. è l’integrità fisica e psichica del soggetto passivo, intesa come libertà di esprimere la propria personalità nelle relazioni affettive stabili, e non il bene giuridico della  “famiglia”. Cass. Sez. V n. 24688 del 2010.
 

 
3 Ad esempio l’elemento soggettivo del reato in questione non può essere escluso dalla circostanza che il reo sia di religione musulmana e rivendichi, perciò, particolari potestà in ordine al proprio nucleo familiare, in quanto si tratta di concezioni che si pongono in assoluto contrasto con le norme cardine dell’ordinamento giuridico italiano. (Cass. Pen.,26 novembre 2008,n. 46300)
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