Atti osceni

Art. 527 Atti osceni

Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Se il fatto avviene per colpa, la pena e' della multa da lire sessantamila a seicentomila.


Art. 529 Atti e oggetti osceni: nozione

Agli effetti della legge penale, si considerano "osceni" gli atti e gli oggetti, che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore. Non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza, salvo, che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto.

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