Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari

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Delitti contro l'incolumità pubblica (artt. 422-452 c.p.)

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Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro  

Art. 439 Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari

Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, e' punito con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l'ergastolo; e, nel caso di morte di piu' persone, si applica l'ergastolo (1) .

(1) Il testo originario comminava la pena di morte.

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