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Delitti contro l'economia pubblica. l'industria e il commercio (artt. 499 - 518 c. p.)
Serrata e sciopero per fini non contrattuali
Serrata o sciopero a scopo di solidarieta' o di protesta
Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci
Turbata liberta' dell'industria o del commercio
Frode nell'esercizio del commercio
Art. 507 Boicottaggio
Chiunque, per uno degli scopi indicati negli articoli 502, 503, 504 e 505, mediante propaganda o valendosi della forza e autorita' di partiti, leghe o associazioni, induce una o piu' persone a non stipulare patti di lavoro o a non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro, ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali, e' punito con la reclusione fino a tre anni. Se concorrono fatti di violenza o minaccia, si applica la reclusione da due a sei anni (1).
(1) Con sentenza n. 84 del 17 aprile 1969 la Corte cost. ha dichiarato l'illegittimita' di questo articolo per la parte relativa all'ipotesi della propaganda qualora questa non assuma dimensioni tali ne' raggiunga un grado tale di intensita' e di efficacia da risultare veramente notevole.