Boicottaggio

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Delitti contro l'economia pubblica. l'industria e il commercio (artt. 499 - 518 c. p.)

Serrata e sciopero per fini non contrattuali

Serrata o sciopero a scopo di solidarieta' o di protesta

Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci

Turbata liberta' dell'industria o del commercio

Frode nell'esercizio del commercio

Art. 507 Boicottaggio

Chiunque, per uno degli scopi indicati negli articoli 502, 503, 504 e 505, mediante propaganda o valendosi della forza e autorita' di partiti, leghe o associazioni, induce una o piu' persone a non stipulare patti di lavoro o a non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro, ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali, e' punito con la reclusione fino a tre anni. Se concorrono fatti di violenza o minaccia, si applica la reclusione da due a sei anni (1).

(1) Con sentenza n. 84 del 17 aprile 1969 la Corte cost. ha dichiarato l'illegittimita' di questo articolo per la parte relativa all'ipotesi della propaganda qualora questa non assuma dimensioni tali ne' raggiunga un grado tale di intensita' e di efficacia da risultare veramente notevole.

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