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Vilipendio della religione dello Stato
Vilipendio delle tombeVilipendio di cadavere
LIBRO II
Titolo IV: DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO E CONTRO LA PIETA' DEI DEFUNTI
Capo I: DEI DELITTI CONTRO LA RELIGIONE DELLO STATO E I CULTI AMMESSI
Art. 402 Vilipendio della religione dello Stato
Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato e' punito con la reclusione fino a un anno.
Art. 403 Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone
Chiunque pubblicamente offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di chi la professa, e' punito con la reclusione fino a due anni. Si applica la reclusione da uno a tre anni a chi offende la religione dello Stato, mediante vilipendo di un ministro del culto cattolico.
Art. 404 Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose
Chiunque, in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, e' punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto cattolico.
Art. 405 Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico
Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto cattolico, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, e' punito con la reclusione fino a due anni. Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione fino a tre anni.
Art. 406 Delitti contro i culti ammessi nello Stato
Chiunque commette uno dei fatti preveduti dagli articoli 403, 404, e 405 contro un culto ammesso nello Stato, e' punito ai termini dei predetti articoli, ma la pena e' diminuita.
Capo II: DEI DELITTI CONTRO LA PIETA' DEI DEFUNTI
Art. 407 Violazione di sepolcro
Chiunque viola una tomba, un sepolcro o un'urna e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Art. 408 Vilipendio delle tombe
Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 409 Turbamento di un funerale o servizio funebre
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 405, impedisce o turba un funerale o un servizio funebre e' punito con la reclusione fino a un anno.
Art. 410 Vilipendio di cadavere
Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri e' punito con la reclusione da uno a tre anni. Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalita' o di oscenita', e' punito con la reclusione da tre a sei anni.
Art. 411 Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere
Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, e' punito con la reclusione da due a sette anni. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia.
Art. 412 Occultamento di cadavere
Chiunque occulta un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri, e' punito con la reclusione fino a tre anni.
Art. 413 Uso illegittimo di cadavere
Chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere, o una parte di esso, a scopi scientifici o didattici, in casi non consentiti dalla legge, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso su un cadavere, o su una parte di esso, che il colpevole sappia essere stato da altrui mutilato, occultato o sottratto.