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Rifiuto di uffici legalmente dovuti
Simulazione di reato
Calunnia
Autocalunnia
False informazioni al pubblico ministero
Falsa testimonianza
Frode processuale
Patrocinio o consulenza infedele
EvasioneProcurata evasione
Colpa del custode
Esercizio arbitrario ragioni
Subornazione
LIBRO II
Titolo III: DEI DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
Capo I: DEI DELITTI CONTRO L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA
Art. 361 Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale
Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorita' giudiziaria, o ad un'altra Autorita' che a quella abbia obbligo di riferire, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, e' punito con la multa da lire sessantamila a un milione. La pena e' della reclusione fino a un anno, se il colpevole e' un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.
Art. 362 Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio
L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorita' indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del suo servizio, e' punito con la multa fino a lire duecentomila. Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa
Art. 363 Omessa denuncia aggravata
Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se la omessa o ritardata denuncia riguarda un delitto contro la personalita' dello Stato, la pena e' della reclusione da sei mesi a tre anni; ed e' da uno a cinque anni, se il colpevole e' un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria.
Art. 364 Omessa denuncia di reato da parte del cittadino
Il cittadino, che avendo avuto notizia di un delitto contro la personalita' dello Stato, per il quale la legge stabilisce la pena di morte (1) o l'ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all'Autorita' indicata nell'articolo 361, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni. (1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art. 365 Omissione di referto
Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorita' indicata nell'art. 361, e' punito con la multa fino a lire un milione. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.
Art. 366 Rifiuto di uffici legalmente dovuti
Chiunque, nominato dall'Autorita' giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire sessantamila a un milione. Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinnanzi all'Autorita' giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalita', ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime. Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi all'Autorita' giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria. Se il colpevole e' un perito o un interprete, la condanna importa la interdizione dalla professione o dall'arte.
Art. 367 Simulazione di reato
Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorita' giudiziaria o ad altra Autorita' che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
Art. 368 Calunnia
Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorita' giudiziaria o ad altra Autorita' che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, e' punito con la reclusione da due a sei anni. La pena e' aumentata se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena piu' grave. La reclusione e' da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; e' da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte (1). (1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art. 369 Autocalunnia
Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle Autorita' indicate nell'articolo precedente, anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante confessione innanzi all'Autorita' giudiziaria, incolpa se stesso di un reato che egli sa non avvenuto, o di un reato commesso da altri, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
Art. 370 Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione
Le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite se la simulazione o la calunnia concerne un fatto preveduto dalla legge come contravvenzione.
Art. 371 Falso giuramento della parte
Chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Nel caso di giuramento deferito di ufficio, il colpevole non e' punibile, se ritratta il falso prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.
Art. 371 bis False informazioni al pubblico ministero
Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, e' punito con la reclusione fino a quattro anni (1). Ferma l'immediata procedibilita' nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere (2). (1) Comma cosi' modificato dall'art. 25, comma 1, L. 8 agosto 1995, n. 332. (2) Articolo aggiunto dall'art. 11, comma 1, D.L. 8 giugno 1992, n. 306. Successivamente l'art. 25, comma 2, L. 8 agosto 1995, n. 332, ha aggiunto il presente comma.
Art. 372 Falsa testimonianza
Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'Autorita' giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte cio' che sa intorno ai fatti sui quali e' interrogato, e' punito con la reclusione da due a sei anni (1) . (1) Articolo cosi' modificato dall'art. 11, comma 2, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
Art. 373 Falsa perizia o interpretazione
Il perito o l'interprete che, nominato dall'Autorita' giudiziaria, da' parere o interpretazione mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente. La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici, la interdizione dalla professione o dall'arte.
Art. 374 Frode processuale
Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nella esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, e' punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da sei mesi a tre anni. La stessa disposizione si applica se il fatto e' commesso nel corso di un procedimento penale, o anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilita' e' esclusa, se si tratta di reato per cui non si puo' procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non e' stata presentata.
Art. 374 bis False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorita' giudiziaria
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a essere prodotti all'autorita' giudiziaria condizioni, qualita' personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all'imputato, al condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio o da un esercente la professione sanitaria (1). (1)Articolo aggiunto dall'art. 11, comma 3, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
Art. 375 Circostanze aggravanti
Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 372, 373 e 374, la pena e' della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; e' della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; ed e' della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo(1) . (1)Articolo cosi' sostituito dall'art. 11, comma 4, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
Art. 376 Ritrattazione
Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 372 e 373, il colpevole non e' punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento (1). Qualora la falsita' sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non e' punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile. (1)Comma cosi' sostituito dall'art. 11, comma 5, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
Art. 377 Subornazione
Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorita' giudiziaria ovvero a svolgere attivita' di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371 bis, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi ridotte dalla meta' ai due terzi (1) . La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsita' non sia commessa. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici. (1)Comma cosi' sostituito dall'art. 11, comma 6, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
Art. 378 Favoreggiamento personale
Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte (1)o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorita', o a sottrarsi alle ricerche di questa, e' punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso e' quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni (2) . Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena e' della multa fino a lire un milione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non e' imputabile o risulta che non ha commesso il delitto. (1)La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo. (2) Comma aggiunto dalla L. 13 settembre 1982, n. 646.
Art. 379 Favoreggiamento reale
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o dei casi previsti dagli articoli 648, 648 bis e 648 ter, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, e' punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da lire centomila a due milioni se si tratta di contravvenzione (1). Si applicano le disposizioni del primo e dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente (2) . (1) Comma cosi' modificato dalla L. 19 marzo 1990, n. 55. (2) Comma cosi' sostituito dalla L. 13 settembre 1982, n. 646.
Art. 380 Patrocinio o consulenza infedele
Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinnanzi all'Autorita' giudiziaria, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a lire un milione. La pena e' aumentata: 1) se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria; 2) se il fatto e' stato commesso a danno di un imputato. Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a lire due milioni, se il fatto e' commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina la pena di morte (1) o l'ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni. (1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art. 381 Altre infedelta' del patrocinatore o del consulente tecnico
Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, in un procedimento dinnanzi all'Autorita' giudiziaria, presta contemporaneamente, anche per interposta persona, il suo patrocinio o la sua consulenza a favore di parti contrarie, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferire a lire duecentomila. La pena e' della reclusione fino a un anno e della multa da lire centomila a un milione, se il patrocinatore o il consulente, dopo aver difeso, assistito o rappresentato una parte, assume, senza il consenso di questa, nello stesso procedimento, il patrocinio o la consulenza della parte avversaria.
Art. 382 Millantato credito del patrocinatore
Il patrocinatore, che, millantando credito presso il giudice o il pubblico ministero che deve concludere, ovvero presso il testimone, il perito o l'interprete, riceve o fa dare o promettere dal suo cliente, a se' o ad altri, denaro o altra utilita', col pretesto di doversi procurare il favore del giudice o del pubblico ministero, o del testimone, perito o interprete, ovvero di doverli remunerare, e' punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa non inferiore a lire due milioni.
Art. 383 Interdizione dai pubblici uffici
La condanna per i delitti preveduti dagli artt. 380, 381, prima parte, e 382 importa l'interdizione dai pubblici uffici.
Art. 384 Casi di non punibilita'
Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371 bis, 372, 373, 374 e 378, non e' punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessita' di salvare se' medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella liberta' e nell'onore. Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 372 e 373, la punibilita' e' esclusa se il fatto e' commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero avrebbe dovuto essere avvertito della facolta' di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione (1) . Articolo cosi' sostituito dall'art. 11, comma 7, D.L. 8 giugno 1992, n. 306. (1) La Corte costituzionale, con sentenza 27 dicembre 1996, n. 416, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede l'esclusione della punibilita' per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facolta' di astenersi dal renderle, a norma dell'art. 199 del codice di procedura penale.
Capo II: DEI DELITTI CONTRO L'AUTORITA' DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE
Art. 385 Evasione
Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade e' punito con la reclusione da sei mesi a un anno. La pena e' della reclusione da uno a tre anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia contro le persone, ovvero mediante effrazione; ed e' da tre a cinque anni se la violenza o minaccia e' commessa con armi o da piu' persone riunite. Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonche' al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale (1) . Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena e' diminuita (1) . (1) Articolo cosi' sostituito dalla L. 12 gennaio 1977, n. 1. Il penultimo comma e' stato successivamente cosi' sostituito dalla L. 12 agosto 1982, n. 532.
Art. 386 Procurata evasione
Chiunque procura o agevola la evasione di una persona legalmente arrestata o detenuta per un reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Si applica la reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso a favore di un condannato alla pena di morte (1) o all'ergastolo. La pena e' aumentata, se il colpevole, per commettere il fatto, adopera alcuno dei mezzi indicati nel primo capoverso dell'articolo precedente. La pena e' diminuita: 1) se il colpevole e' prossimo congiunto; 2) se il colpevole nel termine di tre mesi dall'evasione, procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all'Autorita'. La condanna importa in ogni caso l'interdizione dai pubblici uffici. (1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art. 387 Colpa del custode
Chiunque, preposto per ragione del suo ufficio alla custodia, anche temporanea, di una persona arrestata o detenuta per un reato, ne cagiona, per colpa, la evasione, e' punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni. Il colpevole non e' punibile se nel termine di tre mesi dalla evasione procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all'Autorita'.
Art. 388 Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice
Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali e' in corso l'accertamento dinanzi l'Autorita' giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, e' punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni. La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprieta', del possesso o del credito. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprieta' sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire seicentomila (1) . Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a lire seicentomila se il fatto e' commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da lire centomila a un milione se il fatto e' commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa (1). Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio e' punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a un milione (1) . Il colpevole e' punito a querela della persona offesa (1) . (1)Gli ultimi quattro commi hanno cosi' sostituito l'originario terzo comma (art. 87, L. 24 novembre 1981, n. 689).
Art. 388 bis Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo
Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila (1) . (1)Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 388 ter Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie
Chiunque, per sottrarsi all'esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, e' punito, qualora non ottemperi nei termini all'ingiunzione di pagamento contenuta nel precetto, con la reclusione da sei mesi a tre anni (1). (1) Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 389 Inosservanza di pene accessorie
Chiunque, avendo riportato una condanna, da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, e' punito con la reclusione da due a sei mesi. La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata (1) . (1)Articolo cosi' sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 390 Procurata inosservanza di pena
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta taluno a sottrarsi all'esecuzione della pena e' punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni se si tratta di condannato per delitto, e con la multa da lire centomila a due milioni se si tratta di condannato per contravvenzione. Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell'articolo 386.
Art. 391 Procurata inosservanza di misure di sicurezza
Chiunque procura o agevola l'evasione di persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva, ovvero nasconde l'evaso o comunque la favorisce nel sottrarsi alle ricerche dell'Autorita', e' punito con la reclusione fino a due anni. Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell'articolo 386. Se l'evasione avviene per colpa di chi, per ragione del suo ufficio, ha la custodia, anche temporanea, della persona sottoposta a misura di sicurezza, il colpevole e' punito con la multa fino a lire quattrocentomila. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo 387.
Capo III: DELLA TUTELA ARBITRARIA DELLE PRIVATE RAGIONI
Art. 392 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose
Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da se' medesimo, mediante violenza sulle cose, e' punito a querela della persona offesa, con la multa fino a lire un milione. Agli effetti della legge penale, si ha "violenza sulle cose", allorche' la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne e' mutata la destinazione. Si ha altresi', violenza sulle cose allorche' un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico (1) . (1)Comma aggiunto dall'art. 1, L. 23 dicembre 1993, n. 547.
Art. 393 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone
Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da se' medesimo usando violenza o minaccia alle persone, e' punito con la reclusione fino a un anno. Se il fatto e' commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione e' aggiunta la multa fino a lire quattrocentomila. La pena e' aumentata se la violenza o la minaccia alle persone e' commessa con armi.
Art. 394 Sfida a duello
Chiunque sfida altri a duello, anche se la sfida non e' accettata, e' punito, se il duello non avviene, con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila. La stessa pena si applica a chi accetta la sfida, sempre che il duello non avvenga.
Art. 395 Portatori di sfida
I portatori della sfida sono puniti con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila; ma la pena e' diminuita se il duello non avviene.
Art. 396 Uso delle armi in duello
Chiunque fa uso delle armi in duello e' punito, anche se non cagiona all'avversario una lesione personale, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire centomila a due milioni. Il duellante e' punito: 1) con la reclusione fino a due anni, se dal fatto deriva all'avversario una lesione personale, grave o gravissima; 2) con la reclusione da uno a cinque anni, se dal fatto deriva la morte. Ai padrini o ai secondi e alle persone, che hanno agevolato il duello, si applica la multa da lire centomila a due milioni. Se i padrini o secondi sono gli stessi portatori della sfida, non si applicano loro le disposizioni dell'articolo precedente.
Art. 397 Casi di applicazione delle pene ordinarie stabilite per l'omicidio e per la lesione personale
In luogo delle disposizioni dell'articolo precedente, si applicano quelle contenute nel capo primo del titolo dodicesimo: 1) se le condizioni del combattimento sono state precedentemente stabilite dai padrini o secondi, ovvero se il combattimento non avviene alla loro presenza; 2) se le armi adoperate nel combattimento non sono uguali, e non sono spade, o sciabole o pistole egualmente cariche, ovvero se non sono armi di precisione o a piu' colpi; 3) se nella scelta delle armi o nel combattimento e' commessa frode o violazione delle condizioni stabilite; 4) se e' stato espressamente convenuto, ovvero se risulta dalla specie del duello, o dalla distanza fra i combattenti, o dalle altre condizioni stabilite, che uno dei duellanti doveva rimanere ucciso. La frode o la violazione delle condizioni stabilite, quanto alla scelta delle armi o al combattimento, e' a carico non solo di chi ne e' l'autore, ma anche di quello fra i duellanti, padrini o secondi, che ne ha avuto conoscenza prima o durante il combattimento.
Art. 398 Circostanze aggravanti. Casi di non punibilita'
Se il colpevole di uno dei delitti preveduti dall'articolo 394, dalla prima parte e dal primo capoverso dell'articolo 396, e' stato la causa ingiusta e determinante del fatto, la pena e' per lui raddoppiata. Non sono punibili: 1) i portatori della sfida, i padrini o secondi e coloro che hanno agevolato il duello, se impediscono l'uso delle armi, ovvero se procurano la cessazione del combattimento, prima che dal medesimo sia derivata alcuna lesione; 2) i padrini o i secondi che, prima del duello, hanno fatto quanto dipendeva da loro per conciliare le parti, o se per opera loro il combattimento ha avuto un esito meno grave di quello che altrimenti poteva avere; 3) il sanitario che presta la propria assistenza ai duellanti.
Art. 399 Duellante estraneo al fatto
Quando taluno dei duellanti non ha avuto parte nel fatto che cagiono' il duello, e si batte in vece di chi ha direttamente interesse, le pene stabilite nella prima parte del capoverso dell'articolo 396 sono aumentate. Tale aumento di pena non si applica se il duellante e' un prossimo congiunto, ovvero se, essendo uno dei padrini o secondi, si e' battuto in vece del suo primo assente.
Art. 400 Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello
Chiunque pubblicamente offende una persona o la fa segno a pubblico disprezzo, perche' essa o non ha sfidato o non ha accettato la sua sfida, o non si e' battuta in duello, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire centomila a un milione. La stessa pena si applica a chi, facendo mostra del suo disprezzo, incita altri al duello.
Art. 401 Provocazione al duello per fine di lucro
Quando chi provoca o sfida a duello, o minaccia di provocare o di sfidare, agisce con l'intento di carpire denaro o altra utilita', si applicano le disposizioni dell'articolo 629. Si applicano altresi' le disposizioni del capo primo del titolo dodicesimo, nel caso in cui il duello sia avvenuto.