Delitti contro l'ordine pubblico (artt.414-421 c.p.)

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Istigazione a delinquere

Associazione per delinquere

Associazione di tipo mafioso

Devastazione e saccheggio

 

LIBRO II

Titolo V: DEI DELITTI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO

Art. 414 Istigazione a delinquere

Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o piu' reati e' punito, per il solo fatto dell'istigazione: 1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti. 2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a lire quattrocentomila, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni. Se si tratta di istigazione a commettere uno o piu' delitti e una o piu' contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel n. 1. Alla pena stabilita nel n. 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o piu' delitti.


Art. 415 Istigazione a disobbedire alle leggi

Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero all'odio fra le classi sociali, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni (1). (1) Con sentenza n. 108 del 23 aprile 1974 la Corte cost. ha dichiarato l'illegittimita' di questo articolo, riguardante l'istigazione all'odio fra le classi sociali, nella parte in cui non specifica che tale istigazione deve essere attuata in modo pericoloso per la pubblica tranquillita'.


Art. 416 Associazione per delinquere

Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu'.


Art. 416 bis Associazione di tipo mafioso

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o piu' persone, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da sette a dodici anni. L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omerta' che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attivita' economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri in occasione di consultazioni elettorali (1). Se l'associazione e' armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita', per il conseguimento della finalita' dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attivita' economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla meta'. Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonche' le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare (2) . Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso (3) . (1) Comma cosi' modificato dall'art. 11 bis, D.L. 8 giugno 1992, n. 306. (2) La seconda parte di questo comma e' stata abrogata dall'art. 36 , secondo comma, della L. 19 marzo 1990, n. 55. (3) Articolo aggiunto dalla L. 13 settembre 1982, n. 646.


Art. 416 ter Scambio elettorale politicomafioso

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro (1) . (1) Articolo inserito dall'art. 11 ter, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.


Art. 417 Misura di sicurezza

Nel caso di condanna per i delitti preveduti dai due articoli precedenti e' sempre ordinata una misura di sicurezza (1). (1) Articolo cosi' modificato dalla L. 23 dicembre 1982, n. 936.


Art. 418 Assistenza agli associati

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, da' rifugio o fornisce il vitto a taluna delle persone che partecipano all'associazione e' punito con la reclusione da due a quattro anni. La pena e' aumentata se il rifugio o il vitto sono prestati continuatamente. Non e' punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.


Art. 419 Devastazione e saccheggio

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio e' punito con la reclusione da otto a quindici anni. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.


Art. 420 Attentato a impianti di pubblica utilita'

Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilita', e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni. La pena di cui al primo comma si applica anche a chi commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici di pubblica utilita', ovvero dati, informazioni o programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell'impianto o del sistema, dei dati, delle informazioni o dei programmi ovvero l'interruzione anche parziale del funzionamento dell'impianto o del sistema la pena e' della reclusione da tre a otto anni (1). (1) Articolo cosi' sostituito dall'art. 2, L. 23 dicembre 1993, n. 547.


Art. 421 Pubblica intimidazione

Chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumita', ovvero fatti di devastazione o di saccheggio, in modo da incutere pubblico timore, e' punito con la reclusione fino a un anno.

 

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