Delitti contro l'incolumità pubblica (artt. 422-452 c.p.)

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Strage

Incendio

Inondazione, frana o valanga

Disastro ferroviario

Epidemia

Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari

Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica

Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro   

LIBRO II

Titolo VI:  DEI DELITTI CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA

Capo I: DEI DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE VIOLENZA

Art. 422 Strage

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumita' e' punito, se dal fatto deriva la morte di piu' persone, con l'ergastolo (1). Se e' cagionata la morte di una sola persona si applica l'ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni. (1) Il testo originario comminava la pena di morte.


Art. 423 Incendio

Chiunque cagiona un incendio e' punito con la reclusione da tre a sette anni. La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumita' pubblica.


Art. 424 Danneggiamento seguito da incendio

Chiunque, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui e' punito, se del fatto sorge pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni. Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente, ma la pena e' ridotta da un terzo alla meta'.


Art. 425 Circostanze aggravanti

Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, la pena e' aumentata se il fatto e' commesso: 1) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro dipendenze; 2 su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, o su miniere, cave, sorgenti, o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque; 3 su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili; 4 su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili; 5 su boschi, selve e foreste.


Art. 426 Inondazione, frana o valanga

Chiunque cagiona una inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga, e' punito con la reclusione da cinque a dodici anni.


Art. 427 Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga

Chiunque rompe, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili chiuse, sbarramenti, argini, dighe o altre opere destinate alla difesa contro le acque, valanghe o frane, ovvero alla raccolta o alla condotta delle acque, al solo scopo di danneggiamento, e' punito, se dal fatto deriva il pericolo di una inondazione o di una frana, ovvero della caduta di una valanga, con la reclusione da uno a cinque anni. Se il disastro si verifica, la pena della reclusione e' da tre a dieci anni.


Art. 428 Naufragio, sommersione o disastro aviatorio

Chiunque cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di altrui proprieta', e' punito con la reclusione da cinque a dodici anni. La pena e' della reclusione da cinque a quindici anni se il fatto e' commesso distruggendo, rimuovendo o facendo mancare le lanterne o altri segnali, ovvero adoperando falsi segnali o altri mezzi fraudolenti. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di sua proprieta', se dal fatto deriva pericolo per la incolumita' pubblica.


Art. 429 Danneggiamento seguito da naufragio

Chiunque, al solo scopo di danneggiare una nave, un'edificio natante o un aeromobile, ovvero un apparecchio prescritto per la sicurezza della navigazione, lo deteriora, ovvero lo rende in tutto o in parte inservibile, e' punito, se dal fatto deriva pericolo di naufragio, di sommersione o di disastro aviatorio, con la reclusione da uno a cinque anni. Se dal fatto deriva il naufragio, la sommersione o il disastro, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni.


Art. 430 Disastro ferroviario

Chiunque cagiona un disastro ferroviario e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni.


Art. 431 Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento

Chiunque, al solo scopo di danneggiare una strada ferrata ovvero macchine, veicoli, strumenti, apparecchi o altri oggetti che servono all'esercizio di essa, li distrugge in tutto o in parte, li deteriora o li rende altrimenti in tutto o in parte inservibili, e' punito, se dal fatto deriva il pericolo di un disastro ferroviario, con la reclusione da due a sei anni. Se dal fatto deriva il disastro, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni. Per "strade ferrate" la legge penale intende, oltre le strade ferrate ordinarie, ogni altra strada con rotaie metalliche, sulla quale circolino veicoli mossi dal vapore, dalla elettricita' o da altro mezzo di trazione meccanica.


Art. 432 Attentati alla sicurezza dei trasporti

Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da tre mesi a due anni a chi lancia corpi contundenti o proiettili contro veicoli in movimento, destinati a pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria. Se dal fatto deriva un disastro, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni.


Art. 433 Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni

Chiunque attenta alla sicurezza delle officine, delle opere, degli apparecchi o di altri mezzi destinati alla produzione o alla trasmissione di energia elettrica o di gas, per la illuminazione o per le industrie, e' punito, qualora dal fatto derivi pericolo alla pubblica incolumita', con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica a chi attenta alla sicurezza delle pubbliche comunicazioni telegrafiche, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumita'. Se dal fatto deriva un disastro, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni.


Art. 434 Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi

Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro e' punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumita', con la reclusione da uno a cinque anni. La pena e' della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene.


Art. 435 Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti

Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumita', fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servono alla composizione o alla fabbricazione di esse, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.


Art. 436 Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni

Chiunque, in occasione di un incendio, di una inondazione, di una sommersione, di un naufragio, o di un altro disastro o pubblico infortunio, sottrae, occulta o rende inservibili materiali, apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione dell'incendio o all'opera di difesa, di salvataggio o di soccorso, ovvero in qualsiasi modo impedisce, od ostacola, che l'incendio sia estinto, o che sia prestata opera di difesa o di assistenza, e' punito con la reclusione da due a sette anni.


Art. 437 Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro

Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni.


Capo II: DEI DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE FRODE

Art. 438 Epidemia

Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni e' punito con l'ergastolo. Se dal fatto deriva la morte di piu' persone, si applica l'ergastolo (1) . (1) Il testo originario comminava la pena di morte.


Art. 439 Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari

Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, e' punito con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l'ergastolo; e, nel caso di morte di piu' persone, si applica l'ergastolo (1) . (1) Il testo originario comminava la pena di morte.


Art. 440 Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari

Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena si applica a chi contraffa', in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio. La pena e' aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.


Art. 441 Adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute

Chiunque adultera o contraffa', in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell'articolo precedente, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a lire seicentomila.


Art. 442 Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate

Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite dai detti articoli.


Art. 443 Commercio o somministrazione di medicinali guasti

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila.


Art. 444 Commercio di sostanze alimentari nocive

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte ne' adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire centomila. La pena e' diminuita se la qualita' nociva delle sostanze e' nota alla persona che le acquista o le riceve.


Art. 445 Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica

Chiunque, esercitando anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualita' o quantita' non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni.


Art. 446 Confisca obbligatoria

In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 440, 441 e 442, se dal fatto e' derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell'articolo 240 e' obbligatoria (1). (1) L'originario articolo era stato abrogato dalla L. 22 dicembre 1975, n. 685. L'attuale articolo e' stato inserito dal D.L. 18 giugno 1986, n. 282.


Art. 447 Abrogato dalla L. 22 dicembre 1975, n. 685.


Art. 448 Pene accessorie

La condanna per taluno dei delitti preveduti da questo capo importa la pubblicazione della sentenza. La condanna per taluno dei delitti preveduti dagli articoli 439, 440, 441 e 442 importa l'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonche' l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo. La condanna comporta altresi' la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale (1). (1) Comma aggiunto dal D.L. 18 giugno 1986, n. 282.

Capo III: DEI DELITTI COLPOSI DI COMUNE PERICOLO


Art. 449 Delitti colposi di danno

Chiunque cagiona per colpa un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena e' raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone.


Art. 450 Delitti colposi di pericolo

Chiunque, con la propria azione od omissione colposa, fa sorgere o persistere il pericolo di un disastro ferroviario, di un'inondazione, di un naufragio, o della sommersione di una nave o di un altro edificio natante, e' punito con la reclusione fino a due anni. La reclusione non e' inferiore a un anno se il colpevole ha trasgredito ad una particolare ingiunzione dell'Autorita' diretta alla rimozione del pericolo.


Art. 451 Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro

Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a un milione.


Art. 452 Delitti colposi contro la salute pubblica

Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 e' punito: 1) con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte (1); 2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l'ergastolo; 3) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l'articolo 439 stabilisce la pena della reclusione. Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto. (1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.

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