Delitti contro la moralità pubblica e il buon costume (artt.519-544 c.p.)

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Atti osceni

 

LIBRO II

Titolo IX:  DEI DELITTI CONTRO LA MORALITA' PUBBLICA E IL BUON COSTUME

Capo I: DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTA' SESSUALE

 

Art. 519 Della violenza carnale

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale e' punito con la reclusione da tre a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona la quale al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole ne e' l'ascendente o il tutore, ovvero e' un'altra persona a cui il minore e' affidato per ragioni di cura, di educazione, d'istruzione, di vigilanza o di custodia; 3) e' malata di mente, ovvero non e' in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni d'inferiorita' psichica o fisica, anche se questa e' indipendente dal fatto del colpevole; 4) e' stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66


Art. 520 Congiunzione carnale commessa con abuso della qualita' di pubblico ufficiale

Il pubblico ufficiale, che, fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, si congiunge carnalmente con una persona arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragione del suo ufficio, ovvero con persona che e' a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'Autorita' competente, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica se il fatto e' commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio, di qualsiasi autorita' sopra taluna delle persone suddette. Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.


Art. 521 Atti di libidine violenti

Chiunque, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, commette su taluno atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo. Alle stesse pene soggiace chi, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, costringe o induce taluno a commettere gli atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole o su altri. Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.


Art. 522 Ratto a fine di matrimonio

Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene, per fine di matrimonio, una donna non coniugata, e' punito con la reclusione da uno a tre anni. Se il fatto e' commesso in danno di una persona dell'uno o dell'altro sesso, non coniugata, maggiore degli anni quattordici e minore degli anni diciotto, la pena e' della reclusione da due a cinque anni. Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.


Art. 523 Ratto a fine di libidine

Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene, per fine di libidine, un minore, ovvero una donna maggiore di eta', e' punito con la reclusione da tre a cinque anni. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso a danno di persona che non ha ancora compiuto gli anni diciotto ovvero di una donna coniugata. Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.


Art. 524 Ratto di persona minore degli anni quattordici o inferma, a fine di libidine o di matrimonio

Le pene stabilite nei capoversi dei due articoli precedenti si applicano anche a chi commette il fatto ivi preveduto, senza violenza, minaccia o inganno, in danno di persona minore degli anni quattordici o malata di mente, o che non sia, comunque, in grado di resistergli, a cagione delle proprie condizioni d'infermita' psichica o fisica, anche se questa e' indipendente dal fatto del colpevole. Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.


Art. 525 Circostanze attenuanti

Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono diminuite se il colpevole, prima della condanna, senza avere commesso alcun atto di libidine in danno della persona rapita, la restituisce spontaneamente in liberta', riconducendola alla casa donde la tolse o a quella della famiglia di lei, o collocandola in un altro luogo sicuro, a disposizione della famiglia stessa. Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.


Art. 526 Seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata

Chiunque, con promessa di matrimonio, seduce una donna minore di eta', inducendola in errore sul proprio stato di persona coniugata, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Vi e' seduzione quando vi e' stata congiunzione carnale. Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.


Capo II: DELLE OFFESE AL PUDORE E ALL'ONORE SESSUALE

Art. 527 Atti osceni

Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Se il fatto avviene per colpa, la pena e' della multa da lire sessantamila a seicentomila.


Art. 528 Pubblicazioni e spettacoli osceni

Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri atti osceni di qualsiasi specie, e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente. Tale pena si applica inoltre a chi: 1) adopera qualsiasi mezzo di pubblicita' atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo; 2) da' pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenita'. Nel caso preveduto dal n. 2, la pena e' aumentata se il fatto e' commesso nonostante il divieto dell'Autorita'.


Art. 529 Atti e oggetti osceni: nozione

Agli effetti della legge penale, si considerano "osceni" gli atti e gli oggetti, che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore. Non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza, salvo, che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto.


Art. 530 Corruzione di minorenni

Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli 519, 520 e 521, commette atti di libidine su persona o in presenza di persona minore degli anni sedici, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi induce persona minore degli anni sedici a commettere atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole, o su altri. La punibilita' e' esclusa se il minore e' persona gia' moralmente corrotta. Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66


Art. 531 Abrogato dalla L. 20 febbraio 1958, n. 75, che ne ha sostituito le disposizioni.


Art. 532 Abrogato dalla L. 20 febbraio 1958, n. 75, che ne ha sostituito le disposizioni.


Art. 533 Abrogato dalla L. 20 febbraio 1958, n. 75, che ne ha sostituito le disposizioni.


Art. 534 Abrogato dalla L. 20 febbraio 1958, n. 75, che ne ha sostituito le disposizioni.


Art. 535 Abrogato dalla L. 20 febbraio 1958, n. 75, che ne ha sostituito le disposizioni.


Art. 536 Abrogato dalla L. 20 febbraio 1958, n. 75, che ne ha sostituito le disposizioni.


Art. 537 Tratta di donne e di minori commessa all'estero

I delitti preveduti dai due articoli precedenti sono punibili anche se commessi da un cittadino in territorio estero (1). (1) In quanto le convenzioni internazionali lo prevedano (art. 3, L. 20 febbraio 1958, n. 75).


Art. 538 Misure di sicurezza

Alla condanna per il delitto preveduto dall'articolo 531 puo' essere aggiunta una misura di sicurezza detentiva. La misura di sicurezza detentiva e' sempre aggiunta nei casi preveduti dagli articoli 532, 533, 534, 535 e 536.


Capo III: DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI

Art. 539 Eta' della persona offesa

Quando i delitti preveduti in questo titolo sono commessi in danno di un minore degli anni quattordici, il colpevole non puo' invocare a propria scusa l'ignoranza dell'eta' dell'offeso. Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.


Art. 540 Rapporto di parentela

Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela e' considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilita', la filiazione illegittima e' equiparata alla filiazione legittima. Il rapporto di filiazione illegittima e' stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile, anche se per effetti diversi dall'accertamento dello stato delle persone.


Art. 541 Pene accessorie ed altri effetti penali

La condanna per alcuno dei delitti preveduti in questo titolo importa la perdita della potesta' dei genitori o della autorita' maritale o l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla cura, quando la qualita' di genitore, di marito, di tutore o di curatore e' elemento costitutivo o circostanza aggravante. La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 521, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 importa la perdita del diritto agli alimenti e dei diritti successori verso la persona offesa. Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.


Art. 542 Querela dell'offeso

I delitti preveduti dal capo primo e dall'articolo 530 sono punibili a querela della persona offesa. La querela proposta e' irrevocabile. Si procede tuttavia d'ufficio: 1) se il fatto e' commesso dal genitore o dal tutore, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio; 2) se il fatto e' connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.


Art. 543 Diritto di querela

Quando la persona offesa muore prima che la querela sia proposta da lei o da coloro che ne hanno la rappresentanza a norma degli articoli 120 e 121, il diritto di querela spetta ai genitori e al coniuge. Tale disposizione non si applica se la persona offesa ha rinunciato, espressamente o tacitamente, al diritto di querelarsi. Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.


Art. 544 Abrogato dalla L. 5 agosto 1981, n. 442

 

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