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Delitti contro la Pubblica Amministrazione (artt. 314-360 c.p.)
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
Malversazione a danno dello Stato
Concussione
Corruzione atti ufficio
Corruzione in atti giudiziari
Istigazione alla corruzione
Rifiuto di atti di ufficio. Omissione
Violazione o minaccia a un pubblico ufficiale
Resistenza a un pubblico ufficiale
Usurpazione di funzioni pubbliche
Abusivo esercizio di una professione
Turbata liberta' degli incanti
Inadempimenti di contratti di pubbliche forniture
Frode nelle pubbliche forniture
Esercente servizio pubblica necessita'
Art. 342 Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario
Chiunque offende l'onore o il prestigio di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica Autorita' costituita in collegio, al cospetto del Corpo, della rappresentanza o del collegio, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno, diretti al Corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni. La pena e' della reclusione da uno a quattro anni se l'offesa consiste nella attribuzione di un fatto determinato. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
Art. 343 Oltraggio a un magistrato in udienza
Chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena e' della reclusione da due a cinque anni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate se il fatto e' commesso con violenza o minaccia.