Il reato di discarica abusiva, prima previsto e disciplinato dall'art. 51, comma 2 del D.Lgs. n 22 del 5 febbraio 1997, a seguito della sua abrogazione per effetto dell'entrata in vigore del Codice dell'Ambiente, ha oggi la sua fonte di disciplina nell'art. 256 del suddetto codice che punisce sia l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208 e ss del D.Lgs n 162 del 2006, sia la vera e propria attività di realizzazione e gestione di una discarica abusiva.
Per le condotte di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni la pena è:
l'arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
l'arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
Per la realizzazione o la gestione di una discaica abusiva è prevista la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro; ove si tratti, anche solo in parte, di rifiuti pericolosi, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila. Alla condanna consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
Con riferimento al reato di discarica abusiva, si è posta in giurisprudenza la questione della responsabilità del proprietario dell'area dove venga realizzata la discarica abusiva ad opera di terzi. In particolare, si è posto il problema se fosse predicabile una responsabilità del proprietario dell'area ex art. 40, comma 2 del codice penale sulla base di un'ipotizzata situazione di garanzia sul medesimo gravante. La giurisprudenza ha negato qualsiasi forma di automatismo, dovendosi, ai fini della responsabilità del proprietario dell'area destinata a discarica abusiva, verificare se sussistano i requisiti del concorso ex art. 110 cp, sotto forma di concorso morale o materiale.
Si è, dunque, escluso che il proprietario dell'area destinata a discarica abusiva possa rispondere del reato per la mera consapevolezza e tolleranza, non sussistendo, in capo allo stesso, un obbligo di impedire l'evento offensivo.
Dalla formulazione della norma, si desume l'implicita convergenza del legislatore sulle esposte acquisizioni giurisprudenziali laddove si prevede che la confisca dell'area destinata a discarica abusiva possa essere disposta solo se di proprietà dell'autore del fatto.
Art.256 d.Lgs n 162 del 2006
(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)
1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli aarticoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.
8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.
9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.
Per le condotte di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni la pena è:
l'arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
l'arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
Per la realizzazione o la gestione di una discaica abusiva è prevista la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro; ove si tratti, anche solo in parte, di rifiuti pericolosi, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila. Alla condanna consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
Con riferimento al reato di discarica abusiva, si è posta in giurisprudenza la questione della responsabilità del proprietario dell'area dove venga realizzata la discarica abusiva ad opera di terzi. In particolare, si è posto il problema se fosse predicabile una responsabilità del proprietario dell'area ex art. 40, comma 2 del codice penale sulla base di un'ipotizzata situazione di garanzia sul medesimo gravante. La giurisprudenza ha negato qualsiasi forma di automatismo, dovendosi, ai fini della responsabilità del proprietario dell'area destinata a discarica abusiva, verificare se sussistano i requisiti del concorso ex art. 110 cp, sotto forma di concorso morale o materiale.
Si è, dunque, escluso che il proprietario dell'area destinata a discarica abusiva possa rispondere del reato per la mera consapevolezza e tolleranza, non sussistendo, in capo allo stesso, un obbligo di impedire l'evento offensivo.
Dalla formulazione della norma, si desume l'implicita convergenza del legislatore sulle esposte acquisizioni giurisprudenziali laddove si prevede che la confisca dell'area destinata a discarica abusiva possa essere disposta solo se di proprietà dell'autore del fatto.
Art.256 d.Lgs n 162 del 2006
(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)
1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli aarticoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.
8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.
9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.