Esercente servizio pubblica necessità

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Delitti contro la Pubblica Amministrazione (artt. 314-360 c.p.)

Peculato

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Malversazione a danno dello Stato

Concussione

Corruzione atti ufficio


Corruzione in atti giudiziari


Istigazione alla corruzione

Abuso d'ufficio

Rifiuto di atti di ufficio. Omissione

Violazione o minaccia a un pubblico ufficiale

Resistenza a un pubblico ufficiale

Delitti d'oltraggio

Millantato credito

Usurpazione di funzioni pubbliche

Abusivo esercizio di una professione

Violazione di sigilli

Turbata liberta' degli incanti

Inadempimenti di contratti di pubbliche forniture

Frode nelle pubbliche forniture

Pubblico ufficiale

Incaricato pubblico servizio

Art. 359 Persone esercenti un servizio di pubblica necessita'

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessita': 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi; 2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, ne' prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessita' mediante un atto della pubblica Amministrazione.

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