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Delitti contro l'amministrazione della giustizia (artt. 361 - 401 c.p.)
Rifiuto di uffici legalmente dovuti
Simulazione di reato
Calunnia
Autocalunnia
False informazioni al pubblico ministero
Falsa testimonianza
Frode processuale
Patrocinio o consulenza infedele
Evasione
Procurata evasione
Colpa del custode
Subornazione
Art. 392 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose
Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da se' medesimo, mediante violenza sulle cose, e' punito a querela della persona offesa, con la multa fino a lire un milione. Agli effetti della legge penale, si ha "violenza sulle cose", allorche' la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne e' mutata la destinazione. Si ha altresi', violenza sulle cose allorche' un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico (1) .
(1)Comma aggiunto dall'art. 1, L. 23 dicembre 1993, n. 547.
Art. 393 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone
Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da se' medesimo usando violenza o minaccia alle persone, e' punito con la reclusione fino a un anno. Se il fatto e' commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione e' aggiunta la multa fino a lire quattrocentomila. La pena e' aumentata se la violenza o la minaccia alle persone e' commessa con armi.