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Delitti contro il patrimonio (artt 624- 649 c p)
Furto
Rapina
Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione
Usurpazione
Danneggiamento
Danneggiamento di sistemi informatici e telematici
Ingresso abusivo nel fondo altrui
Truffa
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
Insolvenza fraudolenta
Circonvenzione incapace
Usura
Appropriazione indebita
Ricettazione
Riciclaggio
Art. 629 Estorsione
Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da lire un milione a quattro milioni (1). La pena e' della reclusione da sei a venti anni e della multa da lire due milioni a lire sei milioni, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente (2).
(1) Comma cosi' modificato dall'art. 8, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419.
(2) Comma cosi' modificato dalla L. 14 ottobre 1974, n. 497.