Falsita' in scrittura privata

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Delitti contro la fede pubblica (artt. 453-498 c.p.)

Falsificazione monete

Alterazione monete

Delitti di contraffazione

Falso in atto pubblico

Sostituzione di persona

Usurpazione di titoli o di onori

Art. 485 Falsita' in scrittura privata

Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, e' punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.

 

Istituti processuali:


Procedibilità:
UFFICIO se si tratta di testamento olografo; a querela di parte in tutti gli altri casi

Competenze: TRIBUNALE monocratico

Arresto:  NON CONSENTITO

Fermo: NON CONSENTITO

Custodia cautelare in carcere: NON CONSENTITO

Altre misure cautelari personali: NON CONSENTITE

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