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Delitti contro la fede pubblica (artt. 453-498 c.p.)
Usurpazione di titoli o di onori
Art. 485 Falsita' in scrittura privata
Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, e' punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.
Istituti processuali:
Procedibilità: UFFICIO se si tratta di testamento olografo; a querela di parte in tutti gli altri casi
Competenze: TRIBUNALE monocratico
Arresto: NON CONSENTITO
Fermo: NON CONSENTITO
Custodia cautelare in carcere: NON CONSENTITO
Altre misure cautelari personali: NON CONSENTITE