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Articolo della Dott.ssa Daria Perrone
sui reati di pericolo ed esame di alcune fattispecie di reati di pericolo: la calunnia, la coltivazione di stupefacenti e la corruzione privata
A fini classificatori, è possibile distinguere i reati di danno dai reati di pericolo, i primi offendono il bene giuridico protetto dalla norma penale i secondi si limitano a metterlo in pericolo.
A loro volta i reati di pericolo si distinguono, secondo parte della dottrina, in:
reati di pericolo concreto, con riferimento ai quali è necessario accertare, di volta in volta, la ricorrenza del pericolo per il bene giuridico protetto dalla norma penale;
reati di pericolo astratto, con riferimento ai quali il pericolo è, invece, presunto dal Legislatore con ammissione dell'autore del fatto a fornire la prova contraria;
reati di pericolo presunto, con riferimento ai quali l'autore non ha facoltà di prova contraria.
Secondo altra parte della dottrina, invece, la distinzione sarebbe esclusivamente tra reati di pericolo concreto nei quali il pericolo entra a far parte dell'incriminazione e reati di pericolo astratto o presunto nei quali il pericolo non entra a far parte del fatto tipico.
Come detto, sia che si aderisca alla prima che alla seconda ricostruzione dottrinale, il reato di pericolo concreto si caratterizza per il fatto che la messa in pericolo del bene protetto dalla norma penale incriminatrice deve essere accertato in concreto dal giudice entrando, perciò, a far parte del fatto tipico (esempio classico di reato di pericolo concreto è l'incendio di cosa propria di cui all'art. 423 c.p., comma 2°).
I reati di pericolo astratto, secondo la prima ricostruzione teorica, sono quelle fattispecie criminose nelle quali la messa in pericolo del bene protetto è insita nella realizzazione stessa del fatto tipico senza la necessità di indagine alcuna da parte del giudice con la facoltà, tuttavia, per l'autore del fatto, di provare, in concreto, l'inesistenza del pericolo (esempio classico di reato di pericolo astratto è l'incendio di cosa altrui, laddove il Giudice non è chiamato, al contrario della fattispecie dell'incendio di cosa propria, ad alcun esame in merito alla sussistenza di un pericolo in concreto).
Nei reati di pericolo presunto, invece, stando alla prima delle due ricostruzioni di dottrina, l'autore del fatto non è ammesso a provare l'inesistenza in concreto del pericolo che è, per l'appunto, presunto iuris et de iure (esempio di tale tipologia di fattispecie penale è il delitto di detenzione o di porto illegale di armi).