Il caso fortuito e la forza maggiore nel diritto penale

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la colpevolezza

 

L'art. 45 del codice penale prevede che: "non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.".
 
Si è posta in dottrina la questione se, nell'ambito del diritto penale, il caso fortuito e la forza maggiore incidano sulla colpevolezza e, quindi, sull'elemento soggettivo del reato o anche sul nesso di causalità e, quindi, sul suo elemento oggettivo.
 
In effetti il riferimento letterale della norma alla non punibilità di un fatto che viene esplicitamente qualificato come commesso, sembrerebbe voler incidere solo sul requisito della colpevolezza, escludendo la punibilità con riferimento a reati il cui evento tipico sia causalmente riconducibile alla condotta dell'agente.

Secondo autorevole dottrina, invece, il caso fortuito e la forza maggiore sarebbero idonei a recidere il nesso di causalità e, quindi, ad escludere l'elemento oggettivo del reato. Il caso fortuito, secondo tale impostazione teorica, sarebbe una condizione preesistente, concomitante o successiva atta a determinare il verificarsi di un evento che, secondo la migliore scienza ed esperienza del momento, non era conseguenza neppure probabile della condotta dell'agente e la forza maggiore una forza esterna all'agente causativa della sua condotta produttiva dell'evento di reato.
 
Secondo tale ultima impostazione di dottrina, insomma, gli artt. 41, 1° e 2° comma del codice penale e l'art. 45 formerebbero un sistema chiuso secondo il quale il rapporto di causalità tra condotta ed evento sussiste a condizione che:
 
vi sia un rapporto di causalità materiale tale che, applicando il c.d. giudizio controfattuale, l'eliminazione della condotta produca, secondo la migliore scienza ed esperienza del momento, l'esclusione del verificarsi dell'evento costitutivo del fatto penalmente illecito;
 
non sia intervenuto, nel processo eziologico, un fattore anteriore concomitante o successivo ex art. 41, 2° comma e/o ex art. 45 cp che abbia inciso sul decorso causale di modo che l'evento si sia verificato nonostante, secondo la migliore scienza del momento storico, esso non fosse conseguenza, neppure probabile, di quella determinata condotta.

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