Argomenti collegati nel diritto penale
Il concorso anomalo di cui all'art. 116 cp
la cooperazione colposa
il concorso nel reato proprio
il concorso di persone nel reato
il nesso di causalità nell'omissione
il dolo nell'omissione
la colpa professionale e l'attività medica d'equipe
Il concorso nell'ambito del reato omissivo presenta alcune peculiari problematiche che non trovano concordi dottrina e giurisprudenza.
Pacificamente ammesso è il concorso mediante azione nel reato omissivo altrui ed il concorso, mediante omissione, nel reato omissivo, discusso è, invece, il limite d'ammissibilità del concorso omissivo nel reato commissivo altrui.
Con riferimento al concorso mediante azione nel reato omissivo, esso si presenta, nella gran parte dei casi, come un concorso morale sotto forma di istigazione (si pensi, nel caso dell'omissione di soccorso di cui all'art. 593 cp, al caso di chi istighi il soggetto qualificato obbligato a randere il soccorso a persona che versi in stato di bisogno ad astenersi dal farlo). Tale forma di concorso morale nel reato omissivo è configurabile anche in relazione ai reati omissivi impropri o commissvi mediante omissione.
Analogamente ammesso è il concorso mediante omissione nel reato omissivo, sia in relazione ai reati omissivi propri, sia in relazione ai reati omissivi impropri (si pensi, ad esempio, al caso di più soggetti, che con riferimento ad analoga posizione di garanzia o di protezione rivestita, si accordino al fine di non impedire l'evento che, poi, puntualmente si verifica).
Più discusso, invece, è il limite d'ammissibilità del concorso omissivo nel reato commissivo altrui. A fronte di una prevalente posizione giurisprudenziale e di una minoritaria dottrina che ammette tale forma di concorso sia con riferimento ai reati con evento naturalistico, sia con riferimento ai reati di pura condotta, si colloca la dottrina maggioritaria che, argomentando dal disposto di cui all'art. 40 cp, che disciplina, in via generale, l'illecito penale omissivo improprio, ritiene che una forma concorsuale di responsabilità omissiva nel reato commissivo altrui possa essere ipotizzata solo con riferimento ai reati di evento (e, in tal caso, invero, non sarebbe neppure necessario riferirsi alla fattispecie concorsuale di cui all'art. 110 cp in quanto la responsabilità scaturirebbe direttamente dalla combinazione tra l'art. 40 cp e la fattispecie astratta monosoggettiva).
Secondo la dottrina, infatti, l'art. 110 cp, in materia di concorso di persone nel reato, non può valere ad estendere le condizioni ed i presupposti della responsabilità omissiva che, a mente dell'art. 40 cp, richiede, ai fini della sua astratta configurabilità, la sussistenza di un evento naturalistico che, con riferimento a particolare posizione di protezione o di garanzia rivestite, si abbia l'obbligo giuridico di impedire. Ma, se così è, si argomenta, non è necessario neppure ricorrere alla disciplina del concorso di persone per ravvisare la responsabilità penale del garante nei casi in cui il reato commesso da altro soggetto consti dell'evento naturalistico che il garante aveva l'obbligo giuridico di impedire, in quanto la sua responsabilità scaturirà direttamente dalla combinazione della norma di parte speciale, violata da altro soggetto, e l'art. 40 cp cpv
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Articolo del Dott Grimaldi in materia di concorso di persone: in particolare, con riferimento al concorso omissivo si occupa della sua configurabilità in caso di connivenza