su Filodiritto in materia di scriminante del consenso dell’avente diritto ed alla sua applicazione nel campo medico, approfondimenti sul tema dell’eutanasia
è la prima delle cause di giustificazione contemplate e disciplinate dal codice penale. In particolare, l'art. 50 cp prevede che: "non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto col consenso della persona che può validamente disporne"
La causa di giustificazione del consenso dell'avente diritto deve essere distinta dal caso in cui il dissenso costituisca, di per sè, un elemento della fattispecie tipica (esempio di scuola è quello della violenza sessuale, dove il dissenso della persona offesa è requisito del fatto di reato di talchè l'eventuale consenso renderebbe inesistente il fatto tipico e non ne escluderebbe solo l'antigiuridicità).
La causa di giustificazione del consenso dell'avente diritto, invece, esclude l'antigiuridicità del fatto tipico. Per avere efficacia scriminante, il consenso deve essere attuale, avere ad oggetto un diritto liberamente disponibile ed essere valido prestato validamente dal titolare che sia capace di intendere e di volere.
La libera disponibilità del diritto oggetto di consenso
Con riferimento al consenso dell'avente diritto occorre, come precisato, che il diritto alla cui compressione il titolare presta consenso, sia liberamente disponibile. Onde individuare la categoria dei diritti disponibili, non può essere effettuata una valutazione generale ma deve distinguersi caso per caso.
Non sono disponibili i diritti che appartengono alla collettività, nè i diritti primari della persona alla cui tutela l'ordinamento ha un interesse diretto. In linea di massima sono liberamente disponibili i diritti patrimoniali e, entro certi limiti, anche i diritti della personalità; tra di essi, il diritto all'onore è disponibile purchè non riduca del tutto il valore sociale della vittima; è, altresì, disponibile il diritto all'integrità fisica nei limiti consentiti dall'art. 5 cc e, cioè, ove l'atto di disposizione non cagioni una riduzione permanente dell'integrità ed ove non sia altrimenti contrario alla legge all'ordine pubblico e al buon costume. Ne consegue che il consenso scriminante ad atti che incidano sulla integrità fisica è ammesso solo entro i limiti di cui all'art. 5 cc; oltre tale soglia il fatto costituirà sempre reato.
Con riferimento alla tematica dell'ambito dei dritti disponibili e dei limiti della loro disponibilità una questione particolarmente delicata è stata quella relativa alla revoca del consenso con riferimento alle limitazioni della libertà personale nell'ambito delle comunità di recupero dei tossicodipendenti.