Il diritto di cronaca quale causa di giustificazione

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su Altalex in merito ai limiti del diritto di cronaca, la dolosa omissione di fatti 
 
 
 
Il diritto di cronaca ha assunto un particolare rilievo, tra i diritti oggetto della causa di giustificazione di cui all'art. 51 cp, anche in relazione alla cospicia mole di contenzioso giudiziario che si è formato sulla diffamazione a mezzo stampa.
 
Il fondamento del diritto di cronaca è comunemente ravvisato nell'art. 21 della Cost che, come noto, tutela la libera manifestazione del pensiero.
 
La giurisprudenza di legittimità ha individuato tre limiti interni dell'esercizio del diritto di cronaca; in particolare esso deve rispettare il limite della verità della notizia, dell'interesse pubblico della stessa e della continenza nell'esposizione.
 
Le questioni di maggiore problematicità si sono poste con riferimento al limite della verità della notizia. La giurisprudenza di legittimità, al riguardo, aveva originariamente mantenuto una posizione assolutamente rigorosa per la quale il suddetto limite poteva dirsi rispettato soltanto laddove vi fosse stata la prova della verità del fatto.
 
Successivamente la Suprema Corte ha evidenziato come fosse sufficiente, ai fini dell'esimente, un accurato controllo dell'attendibilità delle fonti private o il ricorso a fonti pubbliche. In caso di attualità della notizia, poi, ove vi sia il preminente interesse alla immediata diffusione della medesima, il presupposto della verifica delle fonti private, secondo la giurisprudenza, può essere valutato con maggiore flessibilità. Al contrario, ove non vi sia un concreto interesse all'immediata diffusione della notizia in quanto la stessa riguardi fatti risalenti nel tempo, la verifica sulla veridicità e attendibilità delle fonti andrà effettuato in guisa scrupolosa. Secondo la dottrina, invece, anche la verità putativa colpevole sarebbe idonea a scriminare ai sensi dell'art. 59 cpv.
 
Minori problemi pongono gli altri due limiti del diritto di cronaca quali individuati dalla giurisprudenzza e, cioè, il limite dell'interesse pubblicoi della notizia e quello della continenza dell'esposizione.
 
Con riferimento all'interesse pubblicoi alla diffusione, è stato sottolineato come lo stesso ricorra ogni qual volta la notizia riguardi gli interessi di un gruppo anche siguo di persone.
 
Con riferimento al limite della continenza, esso implica che il diritto di cronaca sia esercitato mediante un linguaggio equilibrato che non trasmodi in aggressioni personali. Al riguardo un caso che si è posto in giurisprudenza è stato quello della trascrizione di espressioni ingiuriose nei confronti di terze persone da parte dell'intervistato. La Suprema Corte ha osservato che, se, su un piano generale, il limite della continenza esclude che possano essere trascritte espressioni ingiuriose nei confronti di terzi pronunciate dall'intervistato, occorre, però, valutare se, nel caso di specie, l'interesse pubblico alla diffusione integrale della notizia determini la prevalenza del diritto di cronaca sull'interesse offeso dalle espressioni offensive utilizzate dall'intervistato.
 
Infine, merita un cenno il diritto di cronaca giudiziaria che è stato ritenuto sempre prevalente rispetto al principio di non colpevolezza dell'imputato sino a prova contraria.
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