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E' ipotizzabile un rapporto tra legge penale e provvedimenti giudiziari, il primo tipo di rapporto è quello tra la legge e i provvedimenti giudiziari diversi da quelli della Corte Costituzionale.
Il modello di integrazione è quello di cui all'art. 388 cp della mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, esso non offre un'ipotesi di integrazione del precetto penale che è costituito dall'inottemperanza alla classe di provvedimenti giudiziari, si tratta dello stesso modello di integrazione che si riscontra con riferimento all'art. 650 cp in materia di inottemperanza ai provvedimenti amministrativi.
Più delicata è la questione dei rapporti tra la legge penale e le pronunce della Corte Costituzionale. La pronuncia della Corte Costituzionale non può, naturalmente, produrre, sul giudizio a quo, un esito in malam partem, non può ampliare i comportamenti penalmente rilevanti, non può inasprire sanzioni, non può far rivivere norme penali incriminatrici o aggravatrici della responsabilità penale abrogate.
La Consulta può, invece, eliminare una fattispecie incriminatrice, mitigare le sanzioni, limitare l'area del penalmente rilevante.
Il problema più delicato è, dunque, quello relativo al controllo di costituzionalità delle norme di favore, delle norme, cioè, che hanno l'effetto di escludere o di eliminare la responsabilità penale.
La caducazione della norma di favore produrrebbe infatti, l'ampliamento della responsabilità penale e l'inasprimento delle pene; in tali ipotesi, si è osservato, che il controllo di costituzionalità è inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio a quo, in quanto, nel medesimo, non potrebbe applicarsi la norma penale più aspra conseguente alla dichiarazione di incostituzionalità.
La possibilità di sindacato sulla norma penale favorevole è, invece, ammessa laddove la dichiarazione d'incostituzionalità sulla stessa determini la riviviscenza di una disciplina normativa generale più aspra già esistente al momento della commissione del fatto.
Al riguardo, la Corte Cost con la decisione n 393 del 2006 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di norme incriminatrici di illegittimità elettorali, che rappresentavano norme speciali rispetto a norme generali con sanzioni più aspre previste nel codice penale. Nell'occasione, la Corte Cost ha ritenuto la rilevanza della questione in quanto i fatti erano stati commessi prima della norma speciale di favore, sicchè la norma generale più grave poteva essere applicata senza la violazione del principio di irretroattività.