Il principio dell'irretroattività della legge e del tempus regit actum

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Articolo del Dott Alessandro Gariglio

su Altalex in materia di rapporti tra l’art. 2 cp e l’art. 25 cost, sul principio di irretroattività della norma incriminatrice sul rapporto tra irretroattività e misure di sicuerezza.

Articolo della Dott.ssa Pellizzone

principio d’irretroattività, principio della retroattività in mitius e principio d’uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 cost. Esame di due pronunce della Consulta da parte della Dott.ssa Irene Pellizzone

 
Nell'ambito dell'ordinamento giuridico convivono, quali principi generali, quello dell'irretroattività della legge, consacrato nell'art. 11 delle preleggi a mente del quale: "la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo" e quello, del quale il primo costituisce espressione, del tempus regit actum, per effetto del quale la disciplina giuridica relativa a determinati fatti va individuata nel momento in cui tali fatti si realizzano.
 
Contribuisce a tracciare il perimetro dei due principi sopra enunciati (irretroattività della legge e tempus regit actum), quanto stabilito dall'art. 15 delle preleggi e, cioè, che: "le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perchè la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore".
 
Nello specifico ambito del diritto penale, il principio dell'irretroattività della legge e quello del tempus regit actum trovano, per un verso, un'espressa consacrazione a livello costituzionale dove l'art. 25 stabilisce che: "nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso" e, per altro veso, subiscono delle deroghe in senso favorevole al reo ex art 2 cp, allorchè si tratti di applicare nuove leggi che abroghino precedenti fattispecie incriminatrici o che attenuino le relative conseguenze sanzionatorie.
 
In tali casi, infatti, l'applicazione integrale del principio del tempus regit actum, condurrebbe all'inevitabile volazione del principio d'uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. atteso che identiche condotte, in quanto poste in essere in momenti distinti, verrebbero punite diversamente (ovvero le une verrebbero punite e le altre non punite affatto).
 
In tale prospettiva, a mente dell'art. 2 del cp, nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge posteriore non costituisce più reato e, ove le leggi che si succedono nel tempo contemplino trattamenti sanzionatori diversi, s'applica la legge più favorevole al reo (su questo secondo profilo, poi, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che, nell'ambito di tale valutazione, il giudizio di comparazione vada effettuato in concreto).
 
Esistono, poi, specifiche fattispecie normative dove il principio del tempus regit actum e dell'irretroattività della legge penale si riespandono senza subire deroghe. Nel caso delle leggi temporanee ed eccezionali, infatti, le condotte poste in essere durante il periodo della loro vigenza sono punite secondo quanto dalle medesime previste anche se la legge successiva stabilisca un trattamento sanzionatorio più tenue o elimini la fattispecie criminosa. La logica dell'eccezione al principio della retroattività della legge più favorevole è quella di mantenere l'effetto di deterrenza delle leggi eccezionali e temporanee effetto che sarebbe irrimediabilmente compromesso dalla consapevolezza della riespansione del regime giuridico più favorevole alla scadenza del termine d'efficacia della legge (d'altronde anche l'applicazione dell'evntuale trattamento più mite previsto dalle leggi temporanee o eccezionali a fatti pregressi non si giustificherebbe per la logica stessa sottostante a tale tipologia di leggi).
 
Con riferimento alle problematiche poste dalla successione delle leggi penali nel tempo debbono distinguersi le seguenti fattispecie:
 
 
 
 
 
Sempre, sul piano generale e con riferimento alla problematica della successione delle leggi penali nel tempo, deve precisarsi che la giurisprudenza della Suprema Corte non ritiene applicabili le norme di cui all'art. 2 del CP con riferimento alla successione di norme penali di carattere processuale (si veda in tal sesno Cass Pen n. 24561 del 17 luglio 2006).
 
Ancora sul piano generale, deve osservarsi come la giurisprudenza della Suprema Corte abbia ritenuto non operante il principio d'irretroattività della legge penale con riferimento all'applicazione delle misure di sicurezza (in tal senso, si veda Cass. Pen. 9269 del 2006).
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