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Il principio di tassatività nell'ambito del diritto penale, è uno dei corollari del principio di legalità.
Ed infatti, se sotto il profilo formale il principio di legalità impone che, a mente degli artt. 1 cp e 25 cost, nessuno possa essere punito se non per un fatto che sia preveduto dalla legge, in via non retroattiva, come reato, il principio di tassatività attiene alla tecnica di formulazione della fattispecie e richiede che la stessa sia descritta in modo chiaro e non lasci discrezionalità nell'individuazione della condotta punibile al Giudice.
Mette conto sottolineare come, con riferimento al principio di tassatività, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 364 del 1988, abbia avuto modo di dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 5 c.p. nella parte in cui esclude l'efficacia scriminante dell'ignoranza inevitabile della legge dovuta all'oscurità del testo legislativo.
Il principio di tassatività non implica che, sotto il profilo della tecnica di redazione della fattispecie incriminatrice, non si possano creare i c.d. reati a forma aperta che si contrappongono ai reati a forma vincolata in quanto, contrariamente a questi ultimi che descrivono la condotta punibile, descrivono solo il risultato vietato essendo punibile qualsivoglia condotta commissiva od omissiva che produca il risultato stesso.
Il Legislatore utilizza la tecnica di redazione della fattispecie penale a forma aperta quando il reato è posto a tutela di beni giuridici di primaria importanza (si pensi al delitto d'omicidio che punisce chiunque cagioni la morte di un uomo a prescindere dalle concrete modalità di produzione dell'evento).
Neppure contrasta con il principio di tassatività il ricorso, da parte del Legislatore, nella formulazione della fattispecie, ad elementi normativi di carattere giuridico o extragiuridico. Gli elementi normativi della fattispecie penale si contrappongono agli elementi descrittivi che sono fatti immediatamente percepibili della realtà materiale.
Gli elementi normativi, invece, quanto alla loro accezione semantica, fanno riferimento:
o ad altri campi del diritto (si pensi alla nozione civilistica di altruità nell'ambito del delitto del furto);
o a norme sociali o di costume (si pensi alla nozione del buon costume e del comune sentimento del pudore).
o ad altri campi del diritto (si pensi alla nozione civilistica di altruità nell'ambito del delitto del furto);
o a norme sociali o di costume (si pensi alla nozione del buon costume e del comune sentimento del pudore).
Con riferimento agli elementi normativi della fattispecie penale, delicate problematiche sorgono in relazione all'eventuale abrogazione o modificazione della norma integratrice della fattispecie penale in quanto si discute se, in tal caso, sia immediatamente applicabile l'art. 2 del cp in materia di successione delle leggi penali ove l'abrogazione o la modificazione della norma extrapenale abbia fatto venir meno, per il futuro, l'illiceità penale di condotte precedentemente punibili.
La giurisprudenza e la dottrina dominante hanno optato per una soluzione da verificare caso per caso, occorrendo infatti indagare se l'aborgazione o la modificazione della norma extra penale abbiano fatto venir meno il disvalore della condotta precedentemente punita.