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Il soggetto passivo del reato nell'ambito del diritto penale,
indica il soggetto titolare del bene giuridico offeso dal fatto di reato. Esistono:
reati a soggetto passivo determinato, nei quali l'interesse offeso appartiene a soggetti individuabili;
reati a soggetto passivo indeterminato, nei quali l'interesse offeso appartiene ad una collettività indeterminata;
reati c.d. senza vittime o senza soggetto passivo, con riferimento ai quali è difficile la stessa individuazione del bene giuridico offeso dal reato (ne costituiscono esempi i c.d. reati ostativi, reati, cioè, che incriminano atti che rappresentano solo il presupposto della concreta aggressione al bene giuridico).
Il soggetto passivo del reato (che può essere sia una persona fisica che una persona giuridica) va distinto dall'oggetto materiale che è l'elemento della realtà esterna sul quale incide la condotta criminosa (soggetto passivo e oggeto materiale possono, peraltro, occasionalmente coincidere come, ad esempio, nel caso del dell'omicidio).
Ancora, il soggetto passivo del reato va distinto dal danneggiato che è il soggetto che subisce le conseguenze dannose sotto il profilo civilistico del fatto di reato (così, nell'esempio sopra fatto dell'omicidio, il soggetto passivo dell'omicidio è la vittima mentre i danneggiati sono i suoi congiunti).
Il soggetto passivo del reato assolve, nell'ambito del dirito penale, a funzione di diverso tipo: può essere il presupposto dell'incriminazione (la qualità di figlio, ad esempio, è il presupposto della rilevanza penale del fatto nel delitto di cui all'art. 570 cp - violazione degli oblighi di assistenza familiare); può determinare la non punibilità del fatto (cfr. l'art. 649 cp); può integrare i presupposti dell'applicazione di una circostanza aggravante o, alcontrario, può costituire il presupposto per l'applicazione di attenuanti come quella della provocazione ex art. 62 n. 2 cp o del concorso del fatto doloso della persona offesa ex art. 62 n. 5.
Tale comportamento può costituire anche il presupposto processuale per la perseguibilità del reato (querela) o per l'integrazione della scriminante del consenso dell'avente diritto.
Nei reati con pluralità di soggetti passivi, peraltro, ai fini dell'operatività della scriminante, è necessario il consenso di tutti e, ai fini della querela, è sufficiente che essa venga sporta da uno di essi.