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Delitti contro la Pubblica Amministrazione (artt. 314-360 c.p.)
Malversazione a danno dello Stato
Concussione
Corruzione atti ufficio
Corruzione in atti giudiziari
Istigazione alla corruzione
Rifiuto di atti di ufficio. Omissione
Violazione o minaccia a un pubblico ufficiale
Resistenza a un pubblico ufficiale
Usurpazione di funzioni pubbliche
Abusivo esercizio di una professione
Turbata liberta' degli incanti
Inadempimenti di contratti di pubbliche forniture
Frode nelle pubbliche forniture
Esercente servizio pubblica necessita'
Art. 316 ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.
Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis,
chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di
documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione
di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sè o per altri,
contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello
stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da
altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione
da sei mesi a tre anni. (1)
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3999,96
euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può
comunque superare il triplo del beneficio conseguito (1).
(1) Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, l. 29 settembre 2000, n.300.
La fattispecie criminosa di cui all'art. 316 ter c.p. ha carattere residuale rispetto alla fattispecie della truffa aggravata e non è con essa in rapporto di specialità, sicché ciascuna delle condotte ivi descritte (utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, e omissioni di informazioni dovute) può concorrere ad integrare gli artifici ed i raggiri previsti dalla fattispecie di truffa, ove di questa figura criminosa siano integrati gli altri presupposti, come si verifica qualora le falsità e le omissioni si traducano in una artificiosa rappresentazione della realtà idonea ad indurre in errore quanti, non per scelta soggettiva ma in ragione del carattere giuridicamente fidefacente degli atti o documenti ad essi destinati, siano tenuti a fare sugli stessi affidamento (nella specie, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso l’ipotesi della truffa per l’extracomunitaria che nell’autocertificazione attestò falsamente la qualità di cittadina Ue per incassare il “bonus bebè” previsto dalla legge Finanziaria).
Cassazione penale sez. VI del 17 maggio 2007 n. 30528
Il reato di falso di cui all'art. 483 c.p. è assorbito nella fattispecie di cui all'art. 316 ter, anche nell'ipotesi in cui l'illecita percezione integri una violazione amministrativa, non essendo stata superata la soglia minima del valore economico del contributo o della erogazione prevista dalla norma da ultimo citata. (Fattispecie relativa ad una falsa autodichiarazione di un reddito imponibile inferiore al limite massimo cui era condizionata l'assegnazione di un finanziamento regionale per l'acquisto di un computer).
Cassazione penale sez. VI del 17 maggio 2007 n. 30528
In tema di ricorso per cassazione, non va annullata la sentenza che si sia limitata ad assolvere l'imputato dal reato di cui all'art. 316, comma 1-ter, c.p., ravvisando nella condotta esclusivamente l'illecito amministrativo previsto dal secondo comma della citata disposizione, senza ordinare la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha chiarito che la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa per i provvedimenti di sua competenza a norma dell'art. 316-ter comma 2, c.p. è adempimento meramente esecutivo che non deve necessariamente trovare collocazione nella sentenza liberatoria che definisce il procedimento penale).