Ingresso abusivo nel fondo altrui

Link correlati

Delitti contro il patrimonio (artt 624- 649 c p)

Furto

Rapina


Estorsione

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

Usurpazione

Danneggiamento

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici


Truffa

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Insolvenza fraudolenta

Circonvenzione incapace

Usura

Appropriazione indebita


Ricettazione

Riciclaggio

Art. 637 Ingresso abusivo nel fondo altrui

Chiunque senza necessita' entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire duecentomila.

RICHIEDI CONSULENZA