Delitti contro le personalità dello Stato (artt. 241 - 313 c.p.)
Lo spionaggio politico o militare
Rivelazioni di segreti di stato
Disfattismo politico
Associazioni sovversive
Associazioni con finalità di terrorismo e dell'eversione dell'ordine democratico
Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale
Attentato contro il Presidente della Repubblica
Attentato per finalita' terroristiche o di eversione
Devastazione, saccheggio e strage
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate
Vilipendio alla nazione italiana
Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato
Attentato contro i Capi di Stati esteri
Banda armata: formazione e partecipazione
Art. 302 Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti nei capi primo e secondo
Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce la [pena di morte] [1] o l'ergastolo o la reclusione, e' punito, se la istigazione non e' accolta, ovvero se la istigazione e' accolta ma il delitto non e' commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare e' sempre inferiore alla meta' della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.
La pena di morte è stata soppressa dalla Costituzione nel 1948