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L'amnistia è un provvedimento generale ed astratto, contemplato dall'art. 151 del cp, di competenza del Parlamento, che può adottarlo a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti.
Esso ha, per effetto, l'esclusione della punibilità per reati specificamente individuati commessi entro un determinato periodo temporale in ogni caso non successivo alla data d'adozione del provvedimento medesimo.
Ai fini dell'applicazione dell'amnistia rileva esclusivamente il reato così come contestato non incidendo sulla sua concessione la pena in concreto inflitta.
L'amnistia propria interviene prima della sentenza penale di condanna, l'amnistia impropria interviene sulla pena già inflitta ed esclude l'ulteriore esecuzione della stessa. L'amnistia impropria fa cessare anche l'esecuzione delle pene accessorie.
L'amnistia impropria non esclude gli altri effetti della condanna; permane la considerazione del reato già commesso e della pena inflitta ai fini dell'eventuale sentenza dichiarativa della delinquenza abituale, professionale o per tendenza nonchè ai fini della valutazione della recidiva e dell'applicabilità della sospensione condizionale della pena. Permane, altresì, la valutazione del reato già commesso e della pena inflitta ai fini dell'applicazione di eventuali aggravanti consistenti nell'aver già riportato condannte penali ovvero laddove la precedente condanna costituisca elemento di un altro reato.
Permane, infine, l'effetto civilistico della perdita del diritto agli alimenti e dei diritti successori in caso di delitti contro la persona.
Con la sentenza n. 175 del 1971, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 151 cp nella parte in cui non consente all'imputato di rinunciare all'amnistia onde giungere ad una pronuncia nel merito.
L'accesso al provvedimento d'amnistia è precluso ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell’articolo 99 Codice Penale, né ai delinquenti abituali, o professionali o per tendenza (102, 103, 105, 108 Codice Penale), salvo che il decreto disponga diversamente.
Art 151 codice penale
L’amnistia estingue il reato (129, 531, 578 Codice Procedura Penale) e, se vi è stata condanna (648 Codice Procedura Penale) fa cessare l’esecuzione della condanna e le pene accessorie (672 e succ. Codice Procedura Penale).
Nel concorso di più reati, l’amnistia si applica ai singoli reati per i quali è conceduta.
L’estinzione del reato per effetto dell’amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca la data diversa.
L’amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.
L’amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell’articolo 99 Codice Penale, né ai delinquenti abituali, o professionali o per tendenza (102, 103, 105, 108 Codice Penale), salvo che il decreto disponga diversamente.
Esso ha, per effetto, l'esclusione della punibilità per reati specificamente individuati commessi entro un determinato periodo temporale in ogni caso non successivo alla data d'adozione del provvedimento medesimo.
Ai fini dell'applicazione dell'amnistia rileva esclusivamente il reato così come contestato non incidendo sulla sua concessione la pena in concreto inflitta.
L'amnistia propria interviene prima della sentenza penale di condanna, l'amnistia impropria interviene sulla pena già inflitta ed esclude l'ulteriore esecuzione della stessa. L'amnistia impropria fa cessare anche l'esecuzione delle pene accessorie.
L'amnistia impropria non esclude gli altri effetti della condanna; permane la considerazione del reato già commesso e della pena inflitta ai fini dell'eventuale sentenza dichiarativa della delinquenza abituale, professionale o per tendenza nonchè ai fini della valutazione della recidiva e dell'applicabilità della sospensione condizionale della pena. Permane, altresì, la valutazione del reato già commesso e della pena inflitta ai fini dell'applicazione di eventuali aggravanti consistenti nell'aver già riportato condannte penali ovvero laddove la precedente condanna costituisca elemento di un altro reato.
Permane, infine, l'effetto civilistico della perdita del diritto agli alimenti e dei diritti successori in caso di delitti contro la persona.
Con la sentenza n. 175 del 1971, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 151 cp nella parte in cui non consente all'imputato di rinunciare all'amnistia onde giungere ad una pronuncia nel merito.
L'accesso al provvedimento d'amnistia è precluso ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell’articolo 99 Codice Penale, né ai delinquenti abituali, o professionali o per tendenza (102, 103, 105, 108 Codice Penale), salvo che il decreto disponga diversamente.
Art 151 codice penale
L’amnistia estingue il reato (129, 531, 578 Codice Procedura Penale) e, se vi è stata condanna (648 Codice Procedura Penale) fa cessare l’esecuzione della condanna e le pene accessorie (672 e succ. Codice Procedura Penale).
Nel concorso di più reati, l’amnistia si applica ai singoli reati per i quali è conceduta.
L’estinzione del reato per effetto dell’amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca la data diversa.
L’amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.
L’amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell’articolo 99 Codice Penale, né ai delinquenti abituali, o professionali o per tendenza (102, 103, 105, 108 Codice Penale), salvo che il decreto disponga diversamente.
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