L'abolitio criminis e la modificazione delle leggi penali

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Articolo di Stefano Pugno

la successione delle leggi penali nel tempo, i criteri valutativo e strutturale elaborati dalla giurisprudenza per stabilire quando si sia in presenza di abolitio criminis e quando si sia di fronte ad una modificazione del trattamento penale – articolo di Stefano Pugno 

Articolo dell'Avv Amaolo

Articolo dell’Avv Alessandro Amaolo sulla successione delle leggi penali nel tempo, esame dei vari commi dell’art 2 cp

Articolo di Maria Militello

sulle distinzioni tra successioni di leggi penali ed abolitio criminis, i criteri per individuare l’una o l’altra fattispecie nei casi dubbi

 

La fattispecie dell'abolitio criminis,

contemplata dall'art. 2 cp, secondo comma, si verifica allorchè un fatto, costituente reato secondo la legge vigente nel momento in cui esso si verifica, cessa di esserlo in forza di una legge successiva per abrogazione totale o parziale (quest'ultima si verifica allorchè la legge successiva espunga alcuni fatti previsti dalla precedente legge dal campo d'applicazione della norma incriminatrice).
 
L'abolitio criminis determina, ai sensi dell'art. 2 del cp, secondo comma, la conseguenza della non punibilità di coloro che abbiano commesso fatti che, secondo le previsioni della nuova legge, non costituiscono più reato, ove la pena sia già stata inflitt ne cesserà l'esecuzione così come ogni altro effetto penale della condanna.
 
L'abolitio criminis sottende, infatti, una mutazione in ordine alla percezione del disvalore sociale di determinate condotte costituenti reato secondo la legge previgente, sicchè sarebbe ingiusto punire o proseguire l'esecuzione di pene correlate a fatti che la coscienza sociale non considera più pericolosi.
 
Si può verificare, peraltro, la fattispecie dell'abolitio criminis anche laddove sia abrogata la norma extrapenale integratirce della norma penale (in tal caso occorrerà, tuttavia, indagare caso per caso se l'abrogazione della norma extrapenale integratirice abbia fatto venir meno il disvalore penale del fatto commesso); è quanto avvenuto, ad esempio, allorchè, abrogando la norma extrapenale che stabiliva l'obbligatorietà della leva è stata, conseguentemente, abrogata la precedente fattispecie criminosa della renitenza alla leva con le conseguenze di cui all'art. 2 cp, secondo comma (si veda Cass. Pen. n. 20382 del 2006).

Diverso dall'abolitio criminis è il caso in cui vi sia una successione di leggi penali nel tempo che, contemplando il medesimo fatto come oggetto del reato, si differenzianto, tuttavia, tra l'altro, per le conseguenze sanzionatorie ad esso connesse. In tali casi, stabilisce l'art. 2 cp, quarto comma, si applica la legge più favorevole al reo ma se vi è stata già condanna passata in giudicato, essa continua ad esplicare i suoi effetti, contrariamente a quanto, come visto, avviene per l'ipotesi dell'abolitio criminis di cui al secondo comma.
 
Una prima problematica, con riferimento alla fattispecie della modificazione delle norme penali, è quella di individuare la disposizione più favorevole al reo. E', infatti, possibile che le due disposizioni prevedano rispettivamente l'una un trattamento più favorevole nel minimo e l'altra più favorevole nel massimo, che l'una preveda delle pene alternative al contrario dell'altra, che la nuova disposizione incida sul regime della procedibilità ovvero che diversi siano gli effetti penali della condanna .
Orbene, la giurisprudenza di legittimità, al riguardo, ha chiarito come l'indagine vada fatta in concreto in realzione all'effettivo regime sanzionatorio applicabile, sulla scorta delle due distinte leggi, nel caso specifico sottoposto alla cognizione del giudice. Ulteriore arresto, in subiecta materia, della giurisprudenza di legittimità, è quello per il quale, nell'attività comparativa, il Giudice non può fare applicazione delle disposizioni di favore delle due leggi ma deve scegliere l'applicazione dell'una o dell'altra (cfr. Cass. Pen. n. 23274 del 19 maggio 2005).

Con riferimento alla successione di leggi incriminatrici, un ulteriore problema di carattere ermeneutico è quello di stabilire se, con riferimento a determinati fatti, ci si trovi di fronte ad una abolitio criminis, con le conseguenze di cui all'art. 2 del cp, secondo comma o esclusivamente di fronte ad una ipotesi di modificazione delle norme penali con le conseguenze di cui all'art. 2 del cp, quarto comma.
 
Al riguardo, ciò che deve aversi di mira è la struttura del reato e verificare se tutti gli elementi del precedente fatto di reato, successivamente alla sua esplicita abrogazione, vengano ad essere ricompresi nella nuova fattispecie di reato o se sussista una precedente norma penale di carattere generale, derogata dalla norma speciale successivamente abrogata, nella quale finiscano per ricadere tutti i fatti contemplati dalla norma speciale .
 
Sotto questo profilo, dunque, un fenomeno di successione delle leggi penali non determinante l'abolitio criminis può verificarsi solo se tra la vecchia e nuova fattispecie sia configurabile un rapporto di identità o di specialità. Se, al contrario, le due fattispecie sono eterogenee si avrà abolitio criminis per la precedente fattispecie penale e nuova incriminazione per il reato di cui alle legge successiva.

Qualora sussista un rapporto di identità o di specialità, secondo l’insegnamento della dottrina e della giurisprudenza, possono essere utilizzati tre criteri per stabilire se vi sia o meno soluzione di continuità della fattispecie: a) la doppia punibilità in concreto; b) l’analisi formale – strutturale dei reati; c) l’analisi sostanziale – valutativa dei reati (per un approfondimento su tale questione si veda l'articolo del Dott. Stefano Pugno sul portale di Brugaletta )
 
Secondo la giurisprudenza, in ogni caso, in tale campo, ocorre effettuare una valutazione caso per caso e, in particolar modo, occorre verificare se: "gli elementi del reato descritto nel nuovo articolo siano stati contestati in forma esplicita od implicita nelle norme abrogate e siano stati indicati chiaramente nella imputazione contestata" (così Cass. Pen. Sez. Un. 20 giugno 1990).
 
In materia di successione di leggi penali incriminatrici, occorre poi dar conto del nuovo terzo comma dell'art. 2, introdotto dalla L. n 85 del 24 febbraio 2006, che stabilisce, in ipotesi di condanna a pena detentiva per un determinato fatto di reato, la sua conversione immediata nella corrispondente pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cp ove, in base alla legge successiva, con riferimento al medesimo fatto di reato, sia prevista, anzichè la pena detentiva, esclusivamente quella pecuniaria.
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