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L'art. 55 del codice penale contempla e disciplina la fattispecie dell'eccesso colposo della condotta in presenza di cause di giustificazioni reali o putative. A mente dell'art. 55, dunque, si configura eccesso colposo: "quando nel commettere alcuni dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54 si eccedano colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità ovvero imposti dalla necessità..."; in tali casi, prosegue la norma, : "...si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo".
L'eccesso colposo può dipendere da errore inescusabile nella percezione del fatto (c.d. errore motivo - si pensi al caso in cui la reazione sia risultata sproporzionata a causa di un errore non scusabile che abbia fatto percepire una minaccia più grave di quella in realtà esistente) ovvero da un errore nella fase esecutiva.
In ipotesi di eccesso colposo, ai fini della punibilità dell'autore del fatto, è necessario che il fatto di reato sia punibile a titolo di colpa. Ove, peraltro, la condotta eccedente dai limiti consentiti dalla causa di giustificazione sia dipesa da errore scusabile, si ricade nella fattispecie della scriminante putativa che, ove non fondata su erore inescusabile, è assimilata, ex art. 59 ult. comma ad una vera e propria causa di giustificazione.
Si distingue dall'eccesso colposo, la fattispecie del c.d. eccesso doloso caratterizzata dall'esatta percezione della situazione scriminante da parte dell'autore che volutamente ecceda i limiti consentiti dalla causa di giustificazione ricorrente nella specie. In tale caso, infatti, la scriminante costituisce solo il pretesto per la realizzazione di un fatto di reato, sicchè l'autore sarà punibile a titolo di dolo e non, come prevede, l'art. 55 cp a titolo di colpa.
Secondo una prima impostazione teorica l'eccesso colposo configurerebbe un'ipotesi di colpa inpropria in quanto il fatto tipico è, in realtà, voluto ma l'agente ne risponde solo a titolo di colpa. Secondo altra tesi, invece, in ipotesi di eccesso colposo, l'autore non vuole il fatto tipico di reato in quanto è convinto della ricorrenza di una causa di giustificazione che, ove effettivamente esistente, sarebbe stata idonea ad escludere la stessa tipicità del fatto.