L'estradizione

 

 
 
LE SINGOLE  NORME SULL'ESTRADIZIONE
 
Articolo  26 Cost
[I] L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
[II] Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici

Art 13 cp
Estradizione.
[I]. L'estradizione è regolata dalla legge penale italiana [697-722 c.p.p.], dalle convenzioni e dagli usi internazionali [696 c.p.p.] (1).
[II]. L'estradizione non è ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione, non è preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera.
[III]. L'estradizione può essere conceduta od offerta, anche per reati non preveduti nelle convenzioni internazionali, purché queste non ne facciano espresso divieto.
[IV]. Non è ammessa l'estradizione del cittadino, salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali [261 Cost.].
 
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art 697 cpp
Estradizione e poteri del ministro di grazia e giustizia.
 
1. La consegna a uno Stato estero di una persona per l'esecuzione di una sentenza straniera di condanna a pena detentiva o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale può aver luogo soltanto mediante estradizione [13 c.p.].
2. Nel concorso di più domande di estradizione, il ministro di grazia e giustizia (1) ne stabilisce l'ordine di precedenza. A tal fine egli tiene conto di tutte le circostanze del caso e in particolare della data di ricezione delle domande, della gravità e del luogo di commissione del reato o dei reati, della nazionalità e della residenza della persona richiesta e della possibilità di una riestradizione dallo Stato richiedente a un altro Stato.

art 698 cpp
Reati politici. Tutela dei diritti fondamentali della persona.
 
1. Non può essere concessa l'estradizione per un reato politico [104, 262 Cost.; 83, 13 c.p.] né quando vi è ragione di ritenere che l'imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona .
2. Se per il fatto per il quale è domandata l'estradizione è prevista la pena di morte dalla legge dello Stato estero, l'estradizione può essere concessa solo se il medesimo Stato dà assicurazioni, ritenute sufficienti sia dall'autorità giudiziaria sia dal ministro di grazia e giustizia , che tale pena non sarà inflitta o, se già inflitta, non sarà eseguita.

art 699 cpp
Principio di specialità.
 
1. La concessione dell'estradizione [704, 705], l'estensione dell'estradizione già concessa [710] e la riestradizione [711] sono sempre subordinate alla condizione espressa che, per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa o estesa ovvero da quello per il quale la riestradizione è stata concessa, l'estradato non venga sottoposto a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza né assoggettato ad altra misura restrittiva della libertà personale né consegnato ad altro Stato [721].
2. La disposizione del comma 1 non si applica quando l'estradato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.
3. Il ministro può inoltre subordinare la concessione dell'estradizione ad altre condizioni che ritiene opportune.
4. Il ministro verifica l'osservanza della condizione di specialità e delle altre condizioni eventualmente apposte.

700 cpp
Documenti a sostegno della domanda.
 
1. L'estradizione è consentita soltanto sulla base di una domanda [201 att.] alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla domanda stessa.
2. Alla domanda devono essere allegati:
a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata l'estradizione, con l'indicazione del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica;
b) il testo delle disposizioni di legge applicabili, con l'indicazione se per il fatto per cui è domandata l'estradizione è prevista dalla legge dello Stato estero la pena di morte e, in tal caso, quali assicurazioni lo Stato richiedente fornisce che tale pena non sarà inflitta o, se già inflitta, che non sarà eseguita [6982] (1);
c) i dati segnaletici e ogni altra possibile informazione atta a determinare l'identità e la nazionalità della persona della quale è domandata l'estradizione.

701 cpp

Garanzia giurisdizionale.
 
1. L'estradizione di un imputato o di un condannato all'estero non può essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello [7031, 7123].
2. Tuttavia, non si fa luogo al giudizio della corte di appello quando l'imputato o il condannato all'estero acconsente all'estradizione richiesta [202 att.]. L'eventuale consenso deve essere espresso alla presenza del difensore [96, 97, 7032, 717] e di esso è fatta menzione nel verbale.
3. La decisione favorevole della corte di appello e il consenso della persona non rendono obbligatoria l'estradizione.
4. La competenza a decidere appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio [43 c.c.] nel momento in cui la domanda di estradizione perviene al ministro di grazia e giustizia ovvero alla corte di appello che ha ordinato l'arresto provvisorio previsto dall'articolo 715 o alla corte di appello il cui presidente ha provveduto alla convalida dell'arresto previsto dall'articolo 716. Se la competenza non può essere determinata nei modi così indicati, è competente la corte di appello di Roma.

702 cpp
Intervento dello Stato richiedente.
 
1. A condizione di reciprocità, lo Stato richiedente ha la facoltà di intervenire nel procedimento davanti alla corte di appello e alla corte di cassazione facendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio davanti all'autorità giudiziaria italiana.

art 703 cpp
Accertamenti del procuratore generale.
 
1. Quando riceve da uno Stato estero una domanda di estradizione [700], il ministro di grazia e giustizia (1) la trasmette con i documenti che vi sono allegati al procuratore generale presso la corte di appello competente a norma dell'articolo 701, comma 4, salvo che ritenga che essa vada respinta.
2. Salvo che si sia già provveduto a norma dell'articolo 717, il procuratore generale [717], ricevuta la domanda, dispone la comparizione davanti a sé dell'interessato per provvedere alla sua identificazione e per raccogliere l'eventuale consenso all'estradizione [7012; 202, 205 att.]. L'interessato è avvisato che è assistito da un difensore di ufficio [97], ma che può nominarne uno di fiducia [96]. Il difensore ha diritto di assistere all'atto del cui compimento gli è dato avviso almeno ventiquattro ore prima.
3. Il procuratore generale richiede alle autorità straniere, per mezzo del ministro di grazia e giustizia (1), la documentazione e le informazioni che ritiene necessarie.
4. Il procuratore generale, entro tre mesi dalla data in cui la domanda di estradizione gli è pervenuta, presenta alla corte di appello la requisitoria.
5. La requisitoria è depositata nella cancelleria della corte di appello, unitamente agli atti e alle cose sequestrate. La cancelleria cura la notificazione dell'avviso del deposito alla persona della quale è richiesta l'estradizione, al suo difensore e all'eventuale rappresentante dello Stato richiedente [702], i quali, entro dieci giorni, hanno facoltà di prendere visione e di estrarre copia della requisitoria e degli atti nonché di esaminare le cose sequestrate e di presentare memorie.

art 704 cpp
Procedimento davanti alla corte di appello.
 
1. Scaduto il termine previsto dall'articolo 703, comma 5, il presidente della corte fissa l'udienza per la decisione, con decreto da comunicarsi [153] al procuratore generale e da notificarsi alla persona della quale è richiesta l'estradizione, al suo difensore [7032] e all'eventuale rappresentante dello Stato richiedente [702], almeno dieci giorni prima [1725], a pena di nullità. Provvede inoltre a designare un difensore di ufficio alla persona che ne sia priva [97]. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.
2. La corte decide con sentenza in camera di consiglio sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione, dopo aver assunto le informazioni e disposto gli accertamenti ritenuti necessari e dopo aver sentito il pubblico ministero, il difensore e, se compaiono, la persona della quale è richiesta l'estradizione e il rappresentante dello Stato richiedente.
3. Quando la decisione è favorevole all'estradizione, la corte, se vi è richiesta del ministro di grazia e giustizia (1) [7013, 714], dispone la custodia cautelare in carcere [285] della persona da estradare che si trovi in libertà e provvede al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato [253], stabilendo quali documenti e cose sequestrate possono essere consegnati allo Stato richiedente.
4. Quando la decisione è contraria all'estradizione, la corte revoca le misure cautelari applicate e dispone in ordine alla restituzione delle cose sequestrate [262, 263].

705 cpp
Condizioni per la decisione.

1. Quando non esiste convenzione o questa non dispone diversamente, la corte di appello pronuncia sentenza favorevole all'estradizione se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna e se, per lo stesso fatto, nei confronti della persona della quale è domandata l'estradizione, non è in corso procedimento penale [347 s.] nè è stata pronunciata sentenza irrevocabile [648] nello Stato.
2. La corte di appello pronuncia comunque sentenza contraria all'estradizione:
a) se, per il reato per il quale l'estradizione è stata domandata, la persona è stata o sarà sottoposta a un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali [6981];
b) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata l'estradizione contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
c) se vi è motivo di ritenere che la persona verrà sottoposta agli atti, alle pene o ai trattamenti indicati nell'articolo 698, comma 1.

706 cpp
Ricorso per cassazione.
 
1. Contro la sentenza della corte di appello [7123] può essere proposto ricorso per cassazione [606; 203 att.], anche per il merito, dalla persona interessata, dal suo difensore, dal procuratore generale e dal rappresentante dello Stato richiedente [702].
2. Nel giudizio davanti alla corte di cassazione si applicano le disposizioni dell'articolo 704.

707 cpp
Rinnovo della domanda di estradizione.

1. La sentenza contraria all'estradizione preclude la pronuncia di una successiva sentenza favorevole a seguito di un'ulteriore domanda presentata per i medesimi fatti dallo stesso Stato, salvo che la domanda sia fondata su elementi che non siano già stati valutati dall'autorità giudiziaria.

708 cpp
Provvedimento di estradizione. Consegna.

1. Il ministro di grazia e giustizia (1) decide in merito all'estradizione entro quarantacinque giorni dalla ricezione del verbale che dà atto del consenso all'estradizione [7012, 7032] ovvero dalla notizia della scadenza del termine per l'impugnazione [706] o dal deposito della sentenza della corte di cassazione [203 att.].
2. Scaduto tale termine senza che sia intervenuta la decisione del ministro, la persona della quale è stata chiesta l'estradizione, se detenuta, è posta in libertà.
3. La persona medesima è altresì posta in libertà in caso di diniego dell'estradizione.
4. Il ministro di grazia e giustizia (1) comunica senza indugio allo Stato richiedente la decisione e, se questa è positiva, il luogo della consegna e la data a partire dalla quale sarà possibile procedervi, dando altresì precise indicazioni circa le limitazioni alla libertà personale subite dall'estradando ai fini dell'estradizione.
5. Il termine per la consegna è di quindici giorni dalla data stabilita a norma del comma 4 e, a domanda motivata dello Stato richiedente, può essere prorogato di altri venti giorni.
6. Il provvedimento di concessione dell'estradizione perde efficacia se, nel termine fissato, lo Stato richiedente non provvede a prendere in consegna l'estradando; in tal caso quest'ultimo viene posto in libertà.
 
art. 709 cpp
Sospensione della consegna. Consegna temporanea. Esecuzione all'estero.
 
1. L'esecuzione dell'estradizione è sospesa se l'estradando deve essere giudicato nel territorio dello Stato o vi deve scontare una pena per reati commessi prima o dopo quello per il quale l'estradizione è stata concessa. Tuttavia il ministro di grazia e giustizia (1), sentita l'autorità giudiziaria competente per il procedimento in corso nello Stato o per l'esecuzione della pena, può procedere alla consegna temporanea allo Stato richiedente della persona da estradare ivi imputata, concordandone termini e modalità.
2. Il ministro può inoltre, osservate le disposizioni del capo II del titolo IV, convenire che la pena da scontare abbia esecuzione nello Stato richiedente [742].
(1) Ora ministro della giustizia ai sensi del d.lgs.. 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal d.l. 18 maggio 2006, n. 181, conv., con modif., in l. 17 luglio 2006, n. 233.

art. 710 cpp
Estensione dell'estradizione concessa.

1. In caso di nuova domanda di estradizione [201 att.], presentata dopo la consegna dell'estradato e avente a oggetto un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione è già stata concessa, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del presente capo. Alla domanda devono essere allegate le dichiarazioni della persona interessata, rese davanti a un giudice dello Stato richiedente, in ordine alla richiesta estensione dell'estradizione.
2. La corte di appello procede in assenza della persona interessata.
3. Non si fa luogo al giudizio davanti alla corte di appello se l'estradato, con le dichiarazioni previste dal comma 1, ha consentito all'estensione richiesta.
 
Art. 711 cpp
Riestradizione.
 
1. Le disposizioni dell'articolo 710 si applicano anche nel caso in cui lo Stato al quale la persona è stata consegnata domanda [201 att.] il consenso alla riestradizione della stessa persona verso un altro Stato.
 
 
 
art 712 cpp
Transito.
 
1. Il transito attraverso il territorio dello Stato di una persona estradata da uno ad altro Stato è autorizzato, su domanda di quest'ultimo [201 att.], dal ministro di grazia e giustizia (1), salvo che il transito non comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.
2. Il transito non può essere autorizzato:
a) se l'estradizione è stata concessa per fatti non previsti come reati dalla legge italiana [13 c.p.];
b) se ricorre taluna delle ipotesi previste dall'articolo 698, comma 1, ovvero l'ipotesi prevista dal comma 2 dello stesso articolo se lo Stato richiedente non dia assicurazione che la pena di morte non sarà inflitta o, se già inflitta, non sarà eseguita;
c) se si tratta di un cittadino italiano [26 Cost.; 13 c.p.] e la sua estradizione allo Stato che ha richiesto il transito non potrebbe essere concessa.
3. Salvo che la persona estradata non abbia consentito al transito con dichiarazione resa davanti all'autorità giudiziaria dello Stato che ha concesso l'estradizione, l'autorizzazione non può essere data senza la decisione favorevole della corte di appello. A tal fine il ministro di grazia e giustizia (1) trasmette la domanda e i documenti allegati al procuratore generale presso la corte di appello. La corte procede in camera di consiglio in assenza della persona interessata, applicando le disposizioni previste dall'articolo 704, commi 1 e 2. Si applicano altresì le disposizioni previste dall'articolo 706, comma 1. La competenza a decidere appartiene in ogni caso alla corte di appello di Roma.
4. L'autorizzazione non è richiesta quando il transito avviene per via aerea e non è previsto lo scalo nel territorio dello Stato. Tuttavia, se lo scalo si verifica, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti e quelle della sezione II del presente capo.

Art. 713 cpp
Misure di sicurezza applicate all'estradato.


1. Le misure di sicurezza [199 s. c.p.] applicate al prosciolto o al condannato nello Stato, che successivamente venga estradato, sono eseguite quando lo stesso ritorna per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, previo nuovo accertamento della pericolosità sociale [203 c.p.; 679].


Art. 714 cpp
Misure coercitive e sequestro.


1. In ogni tempo la persona della quale è domandata l'estradizione [700] può essere sottoposta, a richiesta del ministro di grazia e giustizia (1) [2911], a misure coercitive [281-286, 7043]. Parimenti, in ogni tempo, può essere disposto, a richiesta del ministro di grazia e giustizia (1), il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato [253] per il quale è domandata l'estradizione.
2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV, riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle degli articoli 273 e 280, e le disposizioni del capo III del titolo III del libro III. Nell'applicazione delle misure coercitive si tiene conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è domandata l'estradizione non si sottragga all'eventuale consegna [2741b] (2).
3. Le misure coercitive e il sequestro non possono comunque essere disposti se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione.
4. Le misure coercitive sono revocate [299, 718] se dall'inizio della loro esecuzione è trascorso un anno senza che la corte di appello abbia pronunciato la sentenza favorevole all'estradizione ovvero, in caso di ricorso per cassazione contro tale sentenza, un anno e sei mesi senza che sia stato esaurito il procedimento davanti all'autorità giudiziaria. A richiesta del procuratore generale, detti termini possono essere prorogati, anche più volte, per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi, quando è necessario procedere ad accertamenti di particolare complessità (3).
5. La competenza a provvedere a norma dei commi precedenti appartiene alla corte di appello o, nel corso del procedimento davanti alla corte di cassazione, alla corte medesima [279].
(1) Ora ministro della giustizia ai sensi del d.lgs.. 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal d.l. 18 maggio 2006, n. 181, conv., con modif., in l. 17 luglio 2006, n. 233.
(2) V. Corte cost. 16 luglio 2004, n. 231, sub art. 314.
(3) Comma così sostituito dall'art. 35 d.lgs.. 14 gennaio 1991, n. 12.


Art. 715 cpp
Applicazione provvisoria di misure cautelari.


1. Su domanda dello Stato estero [201 att.] e a richiesta motivata del ministro di grazia e giustizia (1) [2911], la corte di appello può disporre, in via provvisoria, una misura coercitiva [281-286, 714] prima che la domanda di estradizione sia pervenuta.
2. La misura può essere disposta se:
a) lo Stato estero ha dichiarato che nei confronti della persona è stato emesso provvedimento restrittivo della libertà personale ovvero sentenza di condanna a pena detentiva e che intende presentare domanda di estradizione [700];
b) lo Stato estero ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e gli elementi sufficienti per l'esatta identificazione della persona;
c) vi è pericolo di fuga [2741b, 7142].
3. La competenza a disporre la misura [716] appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto la persona ha la residenza, la dimora o il domicilio [43 c.c.] ovvero alla corte di appello del distretto in cui risulta che la persona si trova. Se la competenza non può essere determinata nei modi così indicati, è competente la corte di appello di Roma.
4. La corte di appello può altresì disporre il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato [253].
5. Il ministro di grazia e giustizia (1) dà immediata comunicazione allo Stato estero dell'applicazione in via provvisoria della misura coercitiva e dell'eventuale sequestro [7165].
6. Le misure cautelari sono revocate [299, 718] se entro quaranta giorni dalla predetta comunicazione non sono pervenuti al ministero degli affari esteri o a quello di grazia e giustizia (1) la domanda di estradizione [201 att.] e i documenti previsti dall'articolo 700 [7165].
(1) Ora ministro della giustizia ai sensi del d.lgs.. 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal d.l. 18 maggio 2006, n. 181, conv., con modif., in l. 17 luglio 2006, n. 233.


Art. 716 cpp
Arresto da parte della polizia giudiziaria.


1. Nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria [57] può procedere all'arresto [13 Cost.] della persona nei confronti della quale sia stata presentata domanda di arresto provvisorio [7151] se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 715, comma 2. Essa provvede altresì al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato [253].
2. L'autorità che ha proceduto all'arresto ne informa immediatamente il ministro di grazia e giustizia (1) e al più presto, e comunque non oltre quarantotto ore, pone l'arrestato a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto l'arresto è avvenuto, mediante la trasmissione del relativo verbale [3863].
3. Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato [7152], il presidente della corte di appello, entro novantasei ore dall'arresto, lo convalida con ordinanza disponendo l'applicazione di una misura coercitiva. Dei provvedimenti dati informa immediatamente il ministro di grazia e giustizia (1).
4. La misura coercitiva è revocata [299, 718] se il ministro di grazia e giustizia (1) non ne chiede il mantenimento entro dieci giorni dalla convalida.
5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 715, commi 5 e 6.
(1) Ora ministro della giustizia ai sensi del d.lgs.. 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal d.l. 18 maggio 2006, n. 181, conv., con modif., in l. 17 luglio 2006, n. 233.


Art. 717 cpp
Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva.


1. Quando è stata applicata una misura coercitiva a norma degli articoli 714, 715 e 716, il presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura ovvero dalla convalida prevista dall'articolo 716, provvede all'identificazione della persona e ne raccoglie l'eventuale consenso all'estradizione [7012, 7032; 202 att.] facendone menzione nel verbale.
2. Al fine di provvedere agli adempimenti previsti dal comma 1, il presidente della corte di appello invita l'interessato a nominare un difensore di fiducia [96] designando, in difetto di tale nomina, un difensore di ufficio a norma dell'articolo 97, comma 3. Il difensore deve essere avvisato, almeno ventiquattro ore prima, della data fissata per i predetti adempimenti e ha diritto di assistervi.

Art. 718 cpp
Revoca e sostituzione delle misure.


1. La revoca e la sostituzione delle misure previste dagli articoli precedenti sono disposte in camera di consiglio [127] dalla corte di appello o, nel corso del procedimento davanti alla Corte di cassazione, dalla corte medesima [611].
2. La revoca è sempre disposta se il ministro di grazia e giustizia (1) ne fa richiesta.
(1) Ora ministro della giustizia ai sensi del d.lgs.. 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal d.l. 18 maggio 2006, n. 181, conv., con modif., in l. 17 luglio 2006, n. 233.


Art. 719 cpp
Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari.


1. Copia dei provvedimenti emessi dal presidente della corte di appello o dalla corte di appello a norma degli articoli precedenti è comunicata [153] e notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore generale presso la corte di appello, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione [606] per violazione di legge. 
 
720 cpp
Domanda di estradizione.
 
1. Il ministro di grazia e giustizia (1) è competente a domandare a uno Stato estero l'estradizione di un imputato [60] o di un condannato [533, 648] nei cui confronti debba essere eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale [281-286, 312, 656, 658, 679]. A tal fine il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto si procede o è stata pronunciata la sentenza di condanna ne fa richiesta al ministro di grazia e giustizia (1), trasmettendogli gli atti e i documenti necessari.
2. L'estradizione può essere domandata di propria iniziativa dal ministro di grazia e giustizia (1).
3. Il ministro di grazia e giustizia (1) può decidere di non presentare la domanda di estradizione o di differirne la presentazione dandone comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente.
4. Il ministro di grazia e giustizia (1) è competente a decidere in ordine all'accettazione delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per concedere l'estradizione, purché non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. L'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto delle condizioni accettate.

art 721 cpp
Principio di specialità.

1. La persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena [656] o misura di sicurezza [312, 658, 679] né assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale [281-286] per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa, salvo che vi sia l'espresso consenso dello Stato estero o che l'estradato, avendone avuta la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero che, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno [699].
5. Il ministro di grazia e giustizia (1) può disporre, al fine di estradizione, le ricerche all'estero dell'imputato o del condannato e domandarne l'arresto provvisorio.
 
Art. 722 cpp
 
(1) Custodia cautelare all'estero.
 
1. La custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai soli effetti della durata complessiva stabilita dall'articolo 303, comma 4, fermo quanto previsto dall'articolo 304, comma 4 (2) (3).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 10 d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., nella l. 7 agosto 1992, n. 356.
(2) Ora art. 304 comma 6 in forza della modifica introdotta dall'art. 15 l. 8 agosto 1995, n. 332.
(3) La Corte cost., con sentenza 21 luglio 2004, n. 253, ha dichiarato llillegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui «non prevede che la custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3, dello stesso codice».
 
 
 
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