La capacità a delinquere (o capacità criminale) è requisito soggettivo del reo, individuato, all'art. 133 cp secondo comma, quale elemento di valutazione per la graduazione della pena ed ancorato, quanto alla valutazione sulla sua sussistenza, ad una serie di parametri dei quali si avrà modo di parlare nel proseguio. Sotto tale ultimo profilo, peraltro, la capacità a delinquere, per espressa previsione codicistica, si interseca con la pericolosità sociale che è contemplata e disciplinata dall'art. 203 cp; articolo quest'ultimo che, in ordine ai criteri per la sua individuazione, fa, per l'appunto, riferimento al già menzionato art. 133 cp, secondo comma.
Secondo altra parte della dottrina, invece, capacità a delinquere e pericolosità sociale, con riferimento al giudizio prognostico sulla futura delinquenza dell'agente, presenterebbero delle zone di contatto in quanto la capacità a delinquere non avrebbe di mira solo il fatto di reato già commesso e l'intensità dell'elemento psicologico e dell'inclinazione al crimine dimostrate con riferimento ad esso ma anche, di riflesso, la possibilità che il reo torni a delinquere in futuro.
1) i motivi a delinquere e il carattere del reo
Con riguardo al movente, la valutazione si incentra, sia sulla tipologia dei motivi (e si distingue, al riguardo, tra la socialità o l'antisocialità del movente), sia in ordine alla loro intensità ed al loro radicamento nel reo. Deve, peraltro, sottolinearsi che la valutazione dei motivi a delinquere viene effettuata sia con riguardo ai reati dolosi sia con riferimento a quelli colposi. Il carattere del reo è la risultante di un dato personale e d'indole, come il temperamento, e dell'interazione di tale temperamento con le specifiche situazioni ambientali.
2) i precedenti penali e giudiziari e, in genere, la condotta e la vita del reo, antecedenti al reato
Con riferimento a tale criterio assumono rilievo non soltanto le condanne penali ma anche i reati amnistiati e quelli prescritti, nonchè i precedenti giudiziari civili rilevanti (come ad esempio, una sentenza di fallimento, in relazione ad un'imputazione per truffa). La condotta e la vita del reo antecedenti al reato, comprendono il tenore di vita attuale e di quella passata (ad es. l'eventuale dedizione al vagabondaggio, all'alcool o agli stupefacenti), nonchè la verifica dell'eventuale carriera di studi e militare.
3) la condotta antecedente o susseguente al reato
Tale requisito è particolarmente importante per la valutazione dell'indole del reo. Ad esempio un comportamento di lucida indifferenza e di compiacimento segnalano un'inclinazione criminale particolarmente rilevante, così come la condotta processuale che denoti ostinazione o insensibilità per la vittima e per i complici. Al contrario il pentimento immediato, la titubanza ed una condotta processuale collaborativa sono indici sintomatici di un'inclinazione criminale non così salda anche in chiave prognostica sulla possibilità/probabilità della reiterazione del crimine.
4) le condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo
A graduare la responsabilità per il fatto commesso ed a fornire indizi utili per il giudizio prognostico sulla possibilità di una futura reiterazione di condotte criminose, concorre poi la valutazione in ordine alle condizioni di vita individuale, familiare e sociale. Viene, cioè, effettuata una valutazione ambientale sulle condizioni economiche e sociali del gruppo familiare e sociale ove il soggetto è inserito nonchè in ordine all'incidenza che tale contesto abbia prodotto e possa produrre sull'inclinazione al crimine del reo.