la colpa cosciente e il dole eventuale

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Si usa distinguere la colpa cosciente, o con previsione, dalla colpa incosciente.
 
La previsione di una forma di colpa cosciente, quale criterio di imputazione soggettiva della responsabilità penale, non contraddice la definizione della colpa che si rinviene nell'art. 43 cp il cui elemento essenziale è la mancanza di volontà dell'evento (con specifico riferimento all'utilizzo del termine evento si precisa, incidentalmente, che, al di là della definizione codicistica, la colpa può concretizzarsi nella mancanza di volontà e/o della rappresentazione di uno o più elementi del fatto tipico, sicchè la stessa è configurabile anche con riferimento ai reati che difettino di un evento in senso naturalistico).

La colpa cosciente si caratterizza, dunque, rispetto alla colpa in generale, in quanto l'agente si rappresenta e prevede il risultato offensivo e, tuttavia, erroneamente ritiene con certezza che detto risultato non si verificherà come conseguenza della propria azione od omissione.

In tale prospettiva, la colpa cosciente o con previsione si distingue dal dolo eventuale sotto il profilo dell'atteggiamento psicologico dell'agente in quanto, mentre, con riferimento alla colpa cosciente, l'agente non accetta il rischio del verificarsi dell'evento lesivo il cui possibile accadimento erroneamente esclude, nel caso del dolo eventuale il risultato offensivo viene preveduto come possibile conseguenza dell'azione o dell'omissione e, ciononostante, l'agente pone in essere la condotta accettando il rischio di delinquere.

L'elemento determinante che vale a distinguere la colpa cosciente dal dolo eventuale non è tanto, dunque, il grado oggettivo di possibilità del verificarsi del risultato offensivo quanto l'atteggiamento psicologico dell'agente che, nel caso della colpa cosciente, non accetta neppure il rischio del verificarsi del risultato medesimo.
 
La colpa cosciente (o con previsione) integra una circostanza aggravante di carattere oggettivo (cfr. art. 61 n. 3).
 
Tra le ulteriori distinzioni che vengono comunemente proposte con riferimento alla colpa, vi è quella tra la colpa generica, consistente nella violazione di norme derivanti dalle massime d'esperienza e la colpa specifica originata dalla violazione delle norme derivanti dalle fonti specifictamente individuate all'art. 43 cp.

Alcuni autori individuano anche la categoria della colpa impropria, che si caratterizzerebbe per il fatto che vi sarebbe responsabilità per colpa nonostante l'agente voglia che si verifichi il risultato offensivo.
I casi sono quelli dell'eccesso colposo nell'azione consentita dalle cause di giustificazione (art. 55 cp), l'errore sul fatto penalmente rilevante di cui all'art. 47 cp, l'errore sulla sussistenza di esimenti di cui all'art. 59 cp.

Con riferimento alla colpa impropria, altra parte della dottrina contesta la possibilità di individuare una categoria specifica di colpa in quanto l'errore, variamente atteggiantesi nelle distinte fattispecie richiamate, esclude che l'agente voglia il fatto penalmente tipico. 


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