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La responsabilità oggettiva, nell'ambito del diritto penale, indica quella forma di imputazione della responsabilità penale che prescinde dalla verifica della sussistenza del criterio d'imputazione soggettiva del fatto al suo autore (nelle diverse forme del dolo, della colpa e della preterintenzione, anche se la preterintenione stessa viene, da taluna parte della dottrina e da parte della giurisprudenza, ricondotta nell'alveo della responsabilità oggettiva). La responsabilità oggettiva è, dunque, caratterizzata dall'imputazione del fatto penalmente rilevante esclusivamente alla luce della ricorrenza del nesso causale tra la condotta e l'evento lesivo.
La fonte codicistica generale che contempla il criterio d'attribuzione della responsabilità oggettiva è individuata nell'art. 42 cp, secondo comma nella parte in cui prevede:"...la legge determina i casi in cui l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente come conseguenza della sua azione od omissione".
Parte della dottrina ha ravvisato, nella responsabilità per colpa specifica, una forma di responsabilità oggettiva occulta in quanto il coefficiente psicologico effettivo viene sostituito da un coefficiente psicologico presunto (rimproverabilità presunta) sulla base di una valutazione ex ante astrattamente fatta dal legislatore in ordine alla prevedibilità dei risultati offensivi possibili in relazione alla violazione di specifiche norme cautelari.
Ulteriore forma di responsabilità oggettiva occulta è stata ravvisata nell'aberratio delicti di cui all'art. 83 cp, ove interpretato nel senso che la colpa menzionata in detto articolo, quale criterio d'attribuzione della responsabilità penale per il reato diverso da quello voluto, sarebbe automaticamente collegata alla violazione della norma penale a prescindere da ogni effettiva valutazione in ordine alla prevedibilità o all'evitabilità del risultato offensivo da parte dell'agente, ovvero qualora interpretato nel senso che il riferimento alla colpa sia limitato alle conseguenze punitive e non al criterio d'attribuzione della responsabilità.
La responsabilità oggettiva, nel campo penale, pone delicati problemi di compatibilità con l'art. 27 Cost, sia sotto il profilo del possibile contrasto con il principio della responsabilità penale colpevole (anche se viè chi ritiene che l'art. 27 Cost escluda solamente la responsabilità per fatto altrui), sia sotto il profilo del possibile contrasto con il principio, espresso nel contesto del medesimo art. 27, della finalità rieducativa della pena.
L'evoluzione legislativa e della giurisprudenza costituzionale confermano i dubbi circa la legittimità costituzionale della responsabilità oggettiva quale criterio di attribuzione della responsabilità penale. Rileva, in particolare, sotto tale aspetto, la L. n. 19 del 7 febbraio 1990 che, nel modificare l'art. 59 cp in materia di criteri d'applicazione delle circostanze aggravanti ha previsto l'applicabilità delle medesime solo in caso di loro conoscenza effettiva o in caso di loro ignoranza colposa ovvero in caso di erronea supposizione della loro asenza determinata da colpa.
Con riferimento alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, rileva, in primo luogo, la nota sentenza n. 364 dl 1988 che, sindacando della legittimità costituzionale dell'art. 5 cp, ha avuto modo di precisare come debba esservi, ai fini dell'individuazione di una responsabilità penale conforme ai principi costituzionali, un legame psicologico tra l'agente e gli elementi più significativi della fattispecie penale astratta.
In tale direzione, rileva altresì la sentenza della Corte che ha fornito un'interpretazione costituzionalemnte orientata dell'art. 116 cp a mente della quale il concorrente risponde del reato diverso da quello pianificato commesso da altro concorrente solo ove tale diverso reato sia uno sviluppo prevedibile di quello formante l'oggetto del disegno criminoso.
Ulteriore ipotesi di responsabilità oggettiva contemplata dalla normativa codicistica, è quella di cui all'art. 117 cp che prevede la responsabilità dell'extraneus a titolo di concorso nel reato proprio. Con riferimento a tale fattispecie, la norma non precisa se l'extraneus debba essere a conoscenza o meno della qualifica soggettiva del concorrente, sicchè la sua responsabilità a titolo di concorso nel reato proprio deve essere affermata anche in difetto di tale consapevolezza. In tal caso, tuttavia, e seguendo tale interpretazione, la norma introdurrebbe un'ulteriore fattispecie di responsabilità oggettiva, sulla quale graverebbero dubbi di legittimità costituzionale sotto il profilo della compatibilità con i principi di responsabilità personale colpevole e della finalità rieducativa della pena di cui al già menzionato art. 27 Cost.
Ulteriore ipotesi di responsabilità opggettiva, contemplata e disciplinata dalla parte generale del codice era quella prevista dall'art. 57 cp a carico del direttore o del redattore responsabile con riferimento ai reati commessi a mezzo della stampa. Invero si discuteva, in dottrina, se la responsabilità del direttore e del redattore responsabile fosse, per l'appunto, di carattere oggettivo o se, invece, si trattasse di una responsabilità per omessa vigilanza.
Con la modifica dell'art. 57 cp introdotta dalla L. n. 127 del 1958, il Legislatore ha abbracciato la tesi della responsabilità per fatto proprio omissivo colpevole stabilendo che: "Salva la responsabilita' dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo dalla pubblicazione siano commessi reati, e' punito, a titolo di colpa, se un reato e' commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo".
Il reato configurato dall'art. 57 cp è un reato proprio richiedendosi una determinata qualifica soggettiva in capo all'autore ed è un reato d'evento in quanto, ai fini della sua integrazione, si richiede che venga commesso un reato a mezzo stampa perfetto sia quanto ai requisiti oggettivi sia quanto ai requisiti soggettivi. Secondo parte della dottrina, peraltro, l'evento di reato commesso a mezzo della stampa si configurerebbe come una condizione di punibilità e, tuttavia, si tratta di teoria rimasta isolata. La responsabilità del direttore responsabile è stata affermata anche in caso di consenso alla pubblicazione di notizie fondate su fonti non correttamente e scrupolosamente verificate.
Come chiarito, l'art. 57 cp, così come riscritto, non configura più un'ipotesi di responsabilità oggettiva in quanto il criterio di responsabilità soggettiva dell'autore del fatto è quello della colpa per l'omessa vigilanza. Naturalmente, ove il direttore responsabile si rappresenti la possibilità della commissione del reato, risponderà in concorso ex art. 110 cp del reato effettivamente commesso a mezzo delal stampa.
Ulteriori fattispecie sulle quali si discute se si tratti di responsabilità oggettiva o di responsabilità per colpa sono quelle del delitto preterintenzionale e quella dei delitti aggravati dall'evento (che parte della dottrina riconduce, peraltro, nell'alveo dei delitti preterintenzionali).