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Oltre alle scriminanti previste in via generale dagli artt. 50 e ss del cc, la parte speciale del codice contempla ulteriori fattispecie che, sia pure con diverse qualificazioni giuridiche da parte della dottrina, producono l'analoga conseguenza di escludere la punibilità del fatto penalmente tipico; si tratta, ad esempio, della ritorsione e della provocazione, previste con riferimento ai delitti di ingiuria e di diffamazione, dall'art. 599 cp.
Ritorsione e provocazione hanno campi applicativi distinti in quanto, mentre la prima ha riguardo solo al delitto di ingiuria e si riferisce al caso delle offese reciproche, la seconda si riferisce anche al delitto di diffamazione e non definisce il fatto ingiusto induttivo dello stato d'ira (che, si ritiene, possa essere integrato anche dal delitto di ingiuria).
Provocazione e ritorsione si distinguono anche per le diverse modalità con le quali esse dispiegano i loro effetti. Mentre, infatti, la provocazione determina la non punibilità dell'autore del fatto penalmente tipico a prescindere da ogni valutazione da parte del giudice, la causa di non punibilità della ritorsione dipende da una valutazione discrezionale del giudice e può essere applicata ad uno o entrambi i soggetti che si siano ritorti l'ingiuria.
Con riferimento alle modalità applicative della ritorsione, si è escluso che essa possa essere considerata una causa di giustificazione in relazione alla discrezionalità applicativa da parte del giudice; con riferimento ai suoi presupposti applicativi, essa richiede la reciprocità e, cioè, l'interdipendenza delle offese e non presuppone la concreta punibilità di esse (cfr. Cass Pen n. 17060 del 27 aprile 2001).
Con specifico riferimento alla provocazione, deve sottolinearsi come essa possa essere sia una circostanza attenuante applicabile a chiunque delinqua nello stato d'ira determinato dall'altrui fatto ingiusto ex art. 62 n. 2 cp, sia una circostanza di esclusione della pena, come nel caso diani indicato dell'art. 599 cp, secondo comma.
La struttura della provocazione, sia come circostanza attenuante, sia come causa di esclusione della pena, è analoga, essendo ancorata alla commissione del fatto in relazione al fatto ingiusto altrui; con riferimento a quest'ultimo, poi, esso può essere sia un fatto penalamente illecito sia un fatto socialmente percepito come ingiusto.
Tra la provocazione e la ritorsione, sussistono profili di reciproca intersezione in quanto, secondo taluni, allorchè il fatto ingiusto determinante lo stato d'ira sia un'ingiuria, non potrebbe applicarsi l'art. 599 cp, 2° comma che disciplina la provocazione, ma l'art. 599 1° comma che disciplina la ritorsione. Altra parte della dottrina ritiene, al contrario, che la scriminante della provocazione sia sempre applicabile e che, in caso di reciprocità d'ingiurie, la ritorsione sia, invece, applicabile, ove il Giudice ne ravvisi i presupposti, al primo offensore.
L'art. 599 cp, secondo comma, prevede, come presupposto d'applicazione della scriminante, che l'ingiuria o la diffamazione siano commesse subito dopo il fatto ingiusto ma la giurisprudenza ha inteso in senso relativo il requisito in esame ammettendo l'operatività dell'art. 599 cp secondo comma anche laddove il fatto ingiusto altrui sia stato cagionato da una diffamazione a mezzo stampa, laddove l'immediatezza della reazione non è neppure astrattamente configurabile.
La scriminante della provocazione può, in taluni casi, applicarsi anche al caso in cui il fatto delittuoso sia destinato verso persona diversa da quella che ha commesso il fatto ingiusto laddove la persona offesa dal delitto sia legata all'autore del fatto ingiusto da particolari rapporti che lo qualifichino come mandante del secondo. E' anche, viceversa, possibile che la scriminante operi in tutti quei casi in cui il delitto sia commesso da persona diversa dal soggetto che abbia subito il fatto ingiusto qualora, tra i due, intercorra una particolare relazione che legittimi la reazione.
Accanto a chi sostiene che il secondo comma dell'art. 599 cp contempli una causa di giustificazione, vi è chi ha individuato la ratio della causa di esclusione della pena di cui all'art. 599 cp, secondo comma, nell'assenza di colpa in capo all'autore del fatto e chi, invece, ha parlato di causa di esclusione della capacità a delinquere.
La provocazione, come causa di giustificazione, si distingue, quanto all'efficacia, dalla provocazione, come circostanza attenuante, in primo luogo con riferimento alla rilevanza del putativo in quanto l'erronea supposizione della sussistenza di una provocazione può scriminare, nei casi contemplati dall'art. 599 cp ma non può costituire circostanza attenuante; ciò in considerazione del diverso rilievo dell'errore nelle due fattispecie così come previsto dai commi 3° e 4° dell'art. 59 cp.
Alla provocazione attenuante, inoltre, si applica l'art. 118 cp che prevede la non comunicabilità della circostanza agli eventuali concorrenti nel reato mentre alla provocazione scriminante si applica l'art. 119 cp, secondo comma che contempla tale comunicabilità.
E', infine, ipotizzabile che la provocazione assuma una doppia veste, sia quale causa di giustificazione con riferimento al fatto di ingiuria o diffamazione commesso dal destinatario della stessa, sia come circostanza attenuante con riferimento all'ulteriore fattispecie di reato eventualmente commessa (ad esempio con riferimento al delitto di violenza).
Ritorsione e provocazione.
Nei casi preveduti dall'articolo 594, se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori.
Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 594 e 595 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche all'offensore che non abbia proposto querela per le offese ricevute.