La sospensione condizionale e la liberazione condizionale

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La sospensione condizionale della pena e la liberazione condizionale profili generali

La sospensione condizionale della pena e la liberazione condizionale sono istituti accomunati da un analogo meccanismo  di produzione degli effetti nel senso che determinano una sospensione provvisoria dell'esecuzione della pena (in via integrale per quanto riguarda la sospensione condizionale, in via parziale per quanto riguarda la liberazione condizionale) che può risolversi:
nell'estinzione del reato e della pena (in caso di sospensione condizionale) o nell'estinzione della parte residua di pena ( in caso di liberazione condizionale) o, in caso di mancato adempimento degli obblighi imposti ovvero in caso di reiterazione dell'attività criminale, nella revoca del beneficio concesso.
Liberazione condizionale e sospensione condizionale sono analogamente volte a favorire la risocializzazione del reo; si distinguono, invece, con riguardo alla fase della loro applicazione (prima dell'esecuzione della pena per ciò che riguarda la sospensione condizionale, durante l'esecuzione per ciò che concerne la liberazione condizionale), sotto il profilo dei presupposti di fatto e dei requisiti per la loro applicazione.

La sospensione condizionale della pena (artt 163 e ss cp)

La sospensione condizionale della pena può essere disposta dal Giudice della Cognizione o dal Giudice dell'Esecuzione, sempre che dal primo non sia stata espressamente esclusa. Il Giudice dell'Esecuzione può concedere la sospensione condizionale in sede d'accertamento della continuazione tra reati o del concorso formale, qualora la pena da applicarsi complessivamente rientri nei limiti di pena previsti per la concessione del beneficio (altra ipotesi in cui il Giudice dell'Esecuzione può essere chiamato a decidere in ordine alla concessione della sospensione condizionale è quella in cui, per effetto dell'abolitio criminis, la pena, precedentemente eccedente i limiti di legge, rientri nell'ambito applicativo del beneficio).
In tal modo l'esecuzione della pena viene provvisoriamente sospesa per una durata di cinque anni per quanto riguarda i delitti e di due anni per quanto riguarda le contravvenzioni, sotto la condizione che, in caso di commissione di un nuovo delitto o di una contravvenzione della stessa indole, il beneficio sarà oggetto di revoca con la conseguenza che il reo dovrà scontare la prima e la seconda condanna.
La sospensione condizionale della pena può essere concessa solo laddove non ricorrano specifiche cause ostative indicate dalla legge ed ove il giudice, sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cp, ritenga che il reo si asterrà in futuro dalla commissione di ulteriori crimini.
La sospensione condizionale della pena dura:
cinque anni per i delitti;
due anni per le contravvenzioni;
decorsi i suddetti termini senza che il beneficio sia stato revocato, il reato è estinto e non ha luogo la esecuzione delle pene.
Per poter beneficiare della sospensione condizionale della pena occorre:
1) che il reo non sia già stato condannato per delitto a pena detentiva e che non sia delinquente abituale o professionale;
2) che, insime alla pena principale, non sia stata applicata una misura di sicurezza;
3) che la pena detentiva da applicare, sia laddove  la pena sia solo detentiva sia nel caso in cui sia da abbinare a pena pecuniaria, non sia superiore a due anni (o a tre anni in caso di minore degli anni diciotto o a 2 anni e sei mesi in caso di soggetti con età compresa tra i 18 anni e i 21 anni). Ove la pena sia solo pecuniaria, invece, essa non dovrà superare i summenzionati limiti una volta effettuato il ragguaglio in pena detentiva. Peraltro, ove la pena detentiva da applicare sia non superiore ad un anno, la sospenzione condizionale potrà essere concessa per un anno anzichè per cinque.

La sospensione condizionale non può essere concessa per più di una volta salvo che, per effetto di un'ulteriore condanna per fatto commesso in precedenza, la pena da applicare sommata con quella già sospesa non ecceda i limiti di pena previsti per la concessione della sospensione condizionale. Peraltro, è stata ammessa la possibilità di concedere  la sospensione condizionale anche se tra la prima e la seconda concessione del beneficio vi sia stata condanna per contravvenzione a pena detentiva o, per delitto, a pena pecuniaria. Ai fini della valutazione della sussistenza del fatto ostativo di aver già beneficiato della sospensione condizionale della pena, la giurisprudenza ha rilevato come nessun rilievo abbia il fatto che il primo reato si sia estinto.
La sospensione condizionale può essere concessa anche con riferimento alle pene sostitutive, come si desume dall'art. 57 della L. n. 689 del 1981 mentre non può essere concessa con riguardo alle pene irrogate dal giudice di pace.
La sospensione condizionale della pena può essere subordinata dal Giudice all'adempimento di una serie di obblighi da parte del beneficiario (tale vincolo è, peraltro, necessario ove si tratti della seconda sospensione condizionale). Gli obblighi indicati dall'art. 165 cp sono:
l'obbligo delle restituzioni;
il pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso;
la pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno;
salvo che la legge disponga altrimenti, l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato;
se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa.

Ai sensi dell'art. 166 cp, la sospensione condizionale della pena sospende l'esecuzione della pena e delle pene accessorie e non può costiotuire, di per sè, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione né d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, né per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa.

La sospensione condizionale della pena viene revocata:
ove, nel termine di legge, venga commessa una contravvenzione della stessa indole ovvero un delitto;
ove, per un reato antecedentemente commesso, vengano complessivamente superati i limiti per la concessione del beneficio;
ove il reo non ottemperi agli obblighi impostigli;
ove si accerti l'insussistenza delle condizioni per la sua concessione.
La revoca ha una mera funzione ricognitiva di una condizione risolutiva già verificatasi.
In difetto di revoca, come già visto, la sospensione condizionale della pena determina l'estinzione del reato e non ha luogo l'esecuzione della pena.


La liberazione condizionale


La liberazione condizionale agisce sulla pena già inflitta e ne sospende l'ulteriore esecuzione per un tempo pari alla pena residua da scontare ovvero, nel caso dell'ergastolo, per un tempo pari a cinque anni. In difetto di revoca, la pena principale sarà estinta e le misure di sicurezza personali saranno revocate.
Le condizioni per poter accedere alla liberazione condizionale sono:
l'aver tenuto, durante il periodo della detenzione, una buona condotta tale da far ritenere certo il ravvedimento;
l'aver risarcito integralmente il danno salva la prova dell'impossibilità a farlo;
che, in caso di soggetto incensurao o di recidiva semplice, sia stata scontata la metà della pena o almeno trenta mesi, laddove la pena residua da scontare non sia eccedente i cinque anni; in caso di soggetto cui sia stata applicata la recidiva reiterata o aggravat, sarà necessario aver scontato almeno 4 anni e non meno di 3/4 della pena; in caso di soggetto cui sia stata inflitta la pena dell'ergastolo, sarà necessario aver scontato almeno 26 anni di detenzione.
La liberazione condizionale è revocata ove, durante il corso della sospensione, il beneficiario commetta un nuovo delitto o una contravvenzione della stessa indole o se trasgredisce agli obblighi inerenti la libertà vigilata disposta ai sensi dell'art. 230 cp n. 2.

 

Art 163 cp
Sospensione condizionale della pena.

[I]. Nel pronunciare sentenza di condanna [4422, 4481, 533, 6051 c.p.p.] alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa.
[II]. Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a tre anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a tre anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa.
[III]. Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni e sei mesi, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni e sei mesi, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa.
[IV]. Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell'articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria ragguagliandola a norma dell'articolo 135, rimanga sospesa per il termine di un anno.

Art 164 cp
Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena.
[I]. La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.
[II]. La sospensione condizionale della pena non può essere conceduta:
1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, né al delinquente o contravventore abituale o professionale;
2) allorché alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale, perché il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.
[III]. La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca.
[IV]. La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia il giudice, nell'infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163.

Art 165 cp
Obblighi del condannato.

[I]. La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
[II]. La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito [4452 c.p.p.], deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente.
[III]. La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163.
[IV]. Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.

Art 166 cp
Effetti della sospensione.

[I]. La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie.
[II]. La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, né d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, né per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa.

Art 167 cp
Estinzione del reato.
[I]. Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto.
[II]. In tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene.

Art 168 cp
Revoca della sospensione.
[I]. Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto, qualora, nei termini stabiliti, il condannato:
1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli;
2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163.
[II]. Qualora il condannato riporti una altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera i limiti stabiliti dall'articolo 163, il giudice, tenuto conto dell'indole e della gravità del reato, può revocare l'ordine di sospensione condizionale della pena.
[III]. La sospensione condizionale della pena è altresì revocata quando è stata concessa in violazione dell'articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative. La revoca è disposta anche se la sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

176 cp
 Liberazione condizionale.
[I]. Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni.
[II]. Se si tratta di recidivo, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflittagli.
[III]. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena.
[IV]. La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.

Art 177 cp
Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena.

[I]. Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale resta sospesa l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il condannato stesso sia stato sottoposto con la sentenza di condanna o con un provvedimento successivo . La liberazione condizionale è revocata, se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata, disposta a termini dell'articolo 230, numero 2. In tal caso, il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena e il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale.
[II]. Decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all'ergastolo, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo.


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