La suitas - coscienza e volontà dell'azione o dell'omissione

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Con il termine suitas si indica, nell'ambito del diritto penale, l'indispensabile nesso psichico (reale o potenziale) che deve intercorrere tra l'agente e la condotta illecita perchè possa ipotizzarsi, in armonia con il principio della colpevolezza di cui all'art. 27 Cost, una responsabilità penale a suo carico.
 
La suitas è definita, all'art. 42 cp, come coscienza e volontà dell'azione o dell'omissione previste dalla legge come reato ed individua, a ben guardare, un prerequisito della responsabilità penale che deve sussistere, sia nell'ambito delle comuni fattispecie di responsabilità colpevole, sia nei casi eccezionali di responsabilità oggettiva.
 
La mancanza della suitas, infatti, esclude la stessa configurabilità dell'azione incidendo anche sulla componente materiale del fatto.
 
La suitas, poi, non deve essere confusa con la capacità di intendere e di volere che è uno status personale dell'agente che può, ma non necessariamente, incidere sulla coscienza e sulla volontà (d'altro canto è ben possibile che l'incapace di intendere e di volere abbia piena coscienza e volontà dell'azione o dell'omissione commesse e che, tuttavia, la sua volontà sia stata indotta dall'alterazione psichica costitutiva dell'incapacità d'intendere e di volere).
 
La suitas, ove intesa in senso rigorosamente psicologico, escluderebbe la responsabilità penale con riferimento ad una vasta categoria di condotte con riferimento alle quali difetta un reale momento volitivo e/o uno stato di coscienza del fatto. In particolare, la suitas mancherebbe negli atti ccc.dd. automatici, negli atti riflessi, negli atti istintivi e negli atti abituali così come nei casi di omissioni dovute a dimenticanza o di azioni dovute a distrazione.
 
Per giustificare la responsabilità penale anche nei casi dianzi individuati dove è arduo riconoscere un legame psicologico tra l'agente e l'azione o l'omissione dal medesimo poste in essere, si è ricorsi alla tesi della coscienza e volontà dell'antecedente prossimo, sicchè la responsabilità penale sussisterebbe ogni qual volta vi sia stata la coscienza e la volontà dell'atto antecedente a quello automatico o alla dimenticanza. La tesi non si concilia, però, con il tenore testuale dell'art. 42 cp 1° comma che richiede la coscienza e la volontà dell'azione o dell'omissione costituenti il fatto di reato e non di atti antecedenti che non rientrano nel fatto tipico descritto dalla norma. Inoltre, sussistono non pochi casi nei quali è ardua la stessa individuazione degli atti immediatamente antecedenti.
 
Si è, dunque, fatto ricorso ad una concezione della suitas di carattere normativo, di talchè la coscienza e la volontà dell'azione e dell'omissione deve intendersi non soltanto come reale coscienza e volontà del fatto tipico ma anche in senso potenziale. La responsabilità penale, ex art. 42 cp, 1° comma sarà allora configurabile anche qualora l'azione e l'omissione, pur non essendo state oggetto di un atto di volizione reale, rientrino, tuttavia, nella sfera di signoria dell'agente in quanto dal medesimo evitabili.
 
La suitas può, dunque, atteggiarsi come reale e potenziale e tale distinzione coincide tendenzialmente con la bipartizione tra la responsabilità per dolo e per colpa anche se, con riferimento alla responsabilità penale colposa, è ben possibile che la condotta imprudente sia posta in essere con coscienza e volontà reali (si pensi al delitto di lesioni colpose realizzato da un automobilista che abbia volontariamente e con coscienza violato le norme della circolazione stradale).
 
La suitas si atteggia, poi, diversamente a seconda della diversa tipologia di reato. Così, nei reati a condotta vincolata, la suitas deve abbracciare tutti gli elementi della condotta dettagliatamente descritta nella fattispecie astratta. Nei reati causalmente orientati commissivi, la suitas dovrà abbracciare l'ultimo degli antecedenti idoneo a produrre il meccanismo eziologico. Nei reati omissivi impropri, la suitas dovrà riguardare l'ultimo atto d'omissione posto in essere quando l'evento possa ancora essere evitato.
 
Escludono la suitas, secondo la giurisprudenza, situazioni di malore improvviso non prevedibili. La dottrina tradizionale riteneva idonei ad escludere la suitas anche il caso fortuito e la forza maggiore mentre la dottrina più recente ravvisa, negli stessi, cause di esclusione del nesso di causalità.
 
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