Le cause di giustificazione e le altre esimenti

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articolo di Vittorio Mirra sulle scriminanti tacite con particolare riferimento alle lesioni dell’integrità fisica durante la pratica sportiva – Cass Pen 1951/2000

 
 
nota a Cass Pen Sez quarta penale n 33577 del 2006 in ordine alle scriminanti operanti nell’ambito della pratica sportiva
 
Le cause di giustificazione rientrano nell'ampia categoria delle esimenti di cui all'art. 59 cp ult cpv e si distinguono dalle cause di esclusione della colpevolezza che incidono sull'elemento soggettivo e dalle cause d'esclusione della pena che incidono esclusivamente sul profilo dell'inflizione della pena.
 
Le cause di giusitificazione sono, invece, esimenti che incidono direttamente sulla struttura del reato in quanto, a seconda delle diverse tesi, escludono la ricorrenza del fatto tipico (teoria della bipartizione del reato) o la sua antigiuridicità (teoria della tripartizione del reato).
 
Le cause di giustificazione sono situazioni, al ricorrere delle quali, il fatto, nonostante la sua conformità alla fattispecie penale astratta, risulta non punibile in concreto in quanto autorizzato o imposto da altre norme dell'ordinamento.
 
Sotto il profilo della collocazione delle cause di giustificazione nell'ambito della struttura del reato, si fronteggiano, come detto, due impostazioni distinte. Secondo una prima tesi le cause di giustificazione sono elementi negativi del fatto tipico; in tale prospettiva, le stesse devono mancare affinchè possa ritenersi esistente il fatto di reato. Secondo una diversa impostazione teorica, invece, le cause di giustificazione escludono l'antigiuridicità del fatto tipico sicchè il fatto, pur essendo tipico, va esente da pena in quanto autorizzato o imposto da diversa norma dell'ordinamento che rende il fatto stesso non antigiuridico (la formula assolutoria è, dunque, perchè il fatto non costituisce reato e non perchè il fatto non sussiste).
 
Diverse sono anche le tesi che sono state elaborate in merito alla funzione delle cause di giustificazione. secondo una prima teoria, infatti, tutte le cause di giustificazione sarebbero riconducibili ad identica ratio e, cioè, l'assenza di danno sociale.
 
Per altra prevalente tesi, invece, le singole cause di giustificazione sarebbero caratterizzate da logiche specifiche e diverse. In particolare, il consenso dell'avente diritto avrebbe funzione scriminante in considerazione dell'assenza dell'interesse protetto (interesse mancante), la legittima difesa, l'adempimento del dovere e l'esercizio del diritto in considerazione dell'interesse prevalente rispetto a quello protetto dalla norma penale e lo stato di necessità in considerazione dell'equivalenza degli interessi contrapposti nella situazione di specie.
 
Le norme di carattere generale relative alle cause di giustificazione presenti nel codice sono contenute nell'art. 59 cp 1° comma che stabilisce l'efficacia obiettiva delle cause di giustificazione che producono effetti scriminanti a prescindere dalla rappresentazione del fatto posseduta dall'agente.
 
L'art. 59 del codice, ult cpv disciplina, invece, la fattispecie della scriminante putativa e l'art. 55 cp la fattispecie del cd eccesso colposo. 
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