Le misure di sicurezza e le misure di prevenzione

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Misure di sicurezza e prevenzione: profili generali

Misure di sicurezza e misure di prevenzione, pur assolvendo a funzioni parzialmente assimilabili in quanto entrambe dirette alla prevenzione dal pericolo della commissione di fatti di reato, si distinguono sotto il profilo strutturale in quanto, mentre le misure di sicurezza presuppongono la commissione di un fatto di reato o, come nei casi di cui agli artt. 49 cp e 115 cp, di un c.d. quasi reato, le misure di prevenzione prescindono da tale presupposto e sono applicate sulla base di indizi di pericolosità contemplati da specifiche norme di legge (cfr., ad esempio, l'art. 1 della L. n. 1423 del 1965).

Mentre le misure di sicurezza costituiscono, secondo la prevalente dottrina, provvedimenti di natura giurisdizionale, le misure di sicurezza costituiscono misure amministrative, sia pure soggette al controllo giurisdizionale nonchè, in taluni casi, affidate all'autorità giudiziaria anche per ciò che concerne la loro concreta applicazione.

Parte della dottrina, peraltro, argomentando dall'analogia della funzione specialpreventiva cui sia le misure di sicurezza che quelle di prevenzione sono dirette, ha ravvisato, nell'art. 25 Cost, che menziona espressamente le sole misure di sicurezza, il fondamento di entrambe.

Le misure di sicurezza

Le misure di sicurezza sono previste e disciplinate dagli artt. 199 e ss del codice penale, nonchè dall'art. 25 Cost che estende espressamente alle misure di sicurezza il principio della riserva di legge.
Le misure di sicurezza sono un'innovazione del codice Rocco e rappresentano la forma con la quale il codice penale ha concretizzato la teoria del doppio binario secondo cui mentre la pena doveva assolvere alla funzione di retribuire il reo per il reato commesso e di reintegrare l'ordinamento giuridico, la misura di sicurezza aveva la funzione di prevenire il pericolo di un'ulteriore condotta criminale da parte dell'autore di un fatto di reato o di un quasi reato (artt. 49 cp e 115 cp), attraverso la sua emenda o risocializzazione.

In tale prospettiva, si sosteneva che la natura delle misure di sicurezza fosse amministrativa argomentando dalla loro revocabilità (in senso contrario la prevalente dottrina osserva che esse sono applicate dall'autorità giudiziaria e che sulla loro esecuzione vigila il magistrato di sorveglianza e replica all'argomento della revocabilità quale indice della natura amministrativa del provvedimento sostenendo che la revocabilità non costituisce un requisito indefettibilie e strutturale del provvedimento amministrativo).
Tra gli ulteriori elementi di distinzione tra misure di sicurezza  e pena vi sono:

l'applicabilità delle misure di sicurezza sia ai soggetti imputabili che ai soggetti non imputabili mentre le pene possono essere applicate soltanto ai primi;

il fatto che le pene sono sempre afflittive mentre le misure di sicurezza potrebbero anche non esserlo;

il fatto che le pene hanno una durata prestabilita sia pure entro i margini della cornice edittale mentre le misure di sicurezza sono determinate soltanto nella loro durata minima.

Secondo la più recente dottrina, invece, le misure di sicurezza presenterebbero numerose affinità con la pena sotto il profilo della funzione, nel senso che, a seguito dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale, anche alla seconda è stata assegnata la funzione specialpreventiva di risocializzazione del reo; in tale prospettiva, si osserva che, a mente dell'art. 204 cp, i parametri di valutazione per l'applicazione delle misure di sicurezza sono gli stessi previsti per la pena e, cioè, quelli indicati all'art. 133 cp.

La distinzione tra pene e misure di sicurezza, entrambe dirette alla difesa sociale ed alla lotta contro il delitto, sarebbe, dunque, da ravvisare nelle peculiarità strutturali ed applicative delle due misure e nel fatto che le misure di sicurezza sarebbero maggiormente connotate dalla funzione specialpreventiva.

In particolare, mentre la tesi tradizionale sostiene che il presupposto per l'applicazione delle misure di sicurezza sia la pericolosità del destinatario della misura, essendo il fatto di reato commesso una mera occasione per la sua applicazione, secondo altra parte della dottrina, anche le misure di sicurezza sarebbero applicate come conseguenza della commissione di un fatto di reato, del quale, infatti, debbono sussistere tutti gli elementi costitutivi, sia sotto il profilo materiale, sia sotto il profilo psicologico, essendo tassative le ipotesi in cui le misure di sicurezza sono applicate a prescindere dalla commissione di un fatto di reato (cfr. i già richiamati artt. 49 e 115 cp).

Oltre al presupposto oggettivo della commissione di un fatto di reato, ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza è, altresì, necessario che sia accertata in concreto la pericolosità sociale del destinatario della misura (al riguardo, ex art. 31 della L. n. 663 del 1981, non sono più ammesse ipotesi di pericolosità presunta).

Le misure di sicurezza non possono, poi, essere applicate se non in forza di una disposizione di legge; sotto il profilo temporale, deve sottolinearsi come, al contrario delle pene, esse sono regolate dalla legge vigente al momento della loro applicazione e non da quella vigente al momento della commissione del fatto di reato. Ne consegue che, se non è legittimo applicare una determinata misura di sicurezza con riferimento ad un fatto non costituente reato all'epoca della sua commissione, è ben possibile applicare una misura di sicurezza non prevista dalla legge al momento della commissione di un fatto di reato e, tuttavia, prevista dalla legge al momento della sua applicazione.

Le misure di sicurezza possono essere applicate dal Giudice della Cognizione o dal magistrato di sorveglianza e sono eseguite dopo la pena detentiva. Esse hanno una durata variabile e che può modificarsi nel tempo in relazione alla pericolosità sociale del destinatario, nel senso che, trascorso il periodo minimo stabilito dalla legge, il destinatario viene sottoposto a controllo per verificare la persistenza o l'esaurimento della sua pericolosità; a seconda dei casi, a seguito del controllo, il giudice può fissare un nuovo termine o la revoca della misura di sicurezza.

Le cause di estinzione del reato o della pena estinguono le misure di sicurezza.

Le misure di sicurezza personali detentive sono:

1) la colonia agricola o casa di lavoro (artt. 216-218 cp)
2) la casa di cura e di custodia (artt. 219 -221 cp)
3) l'ospedale psichiatrico giudiziario (art 222 cp, la Corte Costituzionale è intervenuta con sentenze nn. 324/1998 e 253 del 2003 ha dichiarato l'incostituzionalità della norma nella parte in cui non ha escluso la sua applicabilità ai minori di anni diciotto - sent n 324 - e nella parte in cui ha escluso ogni margine di discrezionalità in ordine alla misura da applicare da parte del Giudice - sent 253).
4) il riformatorio giudiziario (artt. 223 - 227 cp)
Le misure di sicurezza personali non detentive sono:
1) la libertà vigilata (artt. 228-232 cp)
2) il divieto di soggiorno (art. 233 cp)
3) il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche (art. 234 cp)
4) l'espulsione dello straniero dalla Stato.
Le misure di sicurezza patrimoniali sono la cauzione di buona condotta e la confisca; con riferimento a quest'ultima, una particolare forma è costituita dalla confisca per equivalente introdotta dall'art. 11 della L. n. 146 del 16 marzo 2006.

Le misure di prevenzione

Le misure di prevenzione sono oggi disciplinate, in via generale, dalla L. n. 1423 del 1956 che ha sottratto alla competenza esclusiva dell'autorità di polizia il compito di applicarle sottoponendo le medesime al controllo dell'autorità giudiziaria, nonchè, in taluni casi, all'applicazione diretta da parte della stessa.

Discusso, in dottrina, è il fondamento costituzionale delle misure di prevenzione.

Secondo l'orientamento dottrinario che ne ravvisa la legittimità costituzionale, i riferimenti della Carta che legittimerebbero le misure di prevenzione sono:
1) l'art. 2 Cost che, nel tutelare i diritti inviolabili, delle persone legittimerebbe misure, come quelle di prevenzione, dirette a tutelarli;
2) l'art. 13 della Cost a mente del quale sono ammesse limitazioni del diritto di libertà sulla base di tassative previsioni di legge ed a condizione che esse si fondino su provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
3) l'art. 25 Cost che, nel contemplare espressamente le misure di sicurezza, sarebbe il riferimento naturale anche per le misure di prevenzione in chiave d'estensione analogica della portata della norma;
4) l'art. 27 Cost che, nel prevedere la funzione di risocializzazione della pena, avrebbe reciso il vincolo necessario tra il fatto di reato e le le conseguenze latu sensu penali che poterbbero, in considerazione dell'esigenza specialpreventiva, anche discostarsi, sotto il profilo della specie e delal durata della pena, dalla sanzione necessaria alla retribuzione del reo.

Tutti gli argomenti sopra esposti sono stati, peraltro, criticati dalla dottrina che ritiene le misure preventive non conformi a costituzione. In particolre, il riferimento all'art. 2 Cost sarebbe troppo generico e l'art. 13 Cost sarebbe una norma diretta a fornire garanzie di tipo processuale e non potrebbe fondare istituti di carattere sostanziale. Con riferimento all'art. 25 Cost, peraltro, si è affermato che lo stesso sarebbe insuscettibile d'applicazione analogica e, con riferimento all'art. 27 Cost, che le misure preventive non presenterebbero la funzione di tendere alla risocializzazione del reo ma solo quello di difendere la collettività dalla possibile attività criminale da parte del sospetto.

Si sostiene, poi, che le misure di prevenzione contrasterebbero con il principio costituzionale della presunzione d'innocenza, nonchè con quello, desumibile dall'art. 27 Cost, della personalità della responsabilità penale.

In ogni caso, la Corte Costituzionale, più volte investita della questione relativa alla legittimità costituzionale delle misure di prevenzione, ha sempre avuto modo di precisare come siano ammesse le restrizioni alla libertà che non siano espressamente escluse dalla carta Costituzionale (cfr. Corte Cost. n. 68 del 1964).

Mette, peraltro, conto rilevare come le misure di prevenzione, secondo parte della dottrina, presenterebbero profili di contrasto anche con l'art. 5 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che tutela il diritto alla libertà ed alla sicurezza individuale.

A mente dell'art. 1 della L. n. 1423 del 1956 le misure di prevenzione si applicano a:
1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;
2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
3) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
Sono misure di prevenzione personali:
a) il foglio di via obbligatorio (art 2 L. n. 1423 del 1956)
b) la sorveglianza speciale (artt. 3 e ss della L. n. 1423 del 1956)
c) l'obbligo di soggiorno o il divieto di soggiorno da adottarsi unitamente alla sorveglianza speciale (art 5 L. n. 1423 del 1956).

Le misure di prevenzione patrimoniali sono previste dalla L. n. 646 del 1982 e consistono nel sequestro dei beni e nella loro eventuale confisca.
Tra le misure di prevenzione, un cenno a parte meritano quelle previste nei confronti di chi abbia preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano inneggiato o indotto alla violenza e consistenti nel divieto d'accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, nonchè a quelli, specificatamente indicati, interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime (cfr. la L. n. 401 del 1989 nonchè i DD.LL. convertiti nn. 162 del 2005 8 del 2007). 

  Risorse sul web

Le misure di sicurezza su wikipedia

 

Artt del codice penale

Art. 199 Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge
Nessuno puo' essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti.

Art. 200 Applicabilita' delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone
Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione.
Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza e' diversa, si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione.
Le misure di sicurezza si applicano anche agli stranieri, che si trovano nel territorio dello Stato.
Tuttavia l'applicazione di misure di sicurezza allo straniero non impedisce l'espulsione di lui dal territorio dello Stato, a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 201 Misure di sicurezza per fatti commessi all'estero
Quando, per un fatto commesso all'estero, si procede o si rinnova il giudizio nello Stato, e' applicabile la legge italiana anche riguardo alle misure di sicurezza.
Nel caso indicato nell'articolo 12, n. 3, l'applicazione delle misure di sicurezza stabilite dalla legge italiana e' sempre subordinata all'accertamento che la persona sia socialmente pericolosa.

Art. 202 Applicabilita' delle misure di sicurezza
Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose, che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato.
La legge penale determina i casi nei quali a persone socialmente pericolose possono essere applicate misure di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato.

Art. 203 Pericolosita' sociale
Agli effetti della legge penale, e' socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente, quando e' probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.
La qualita' di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'articolo 133.

Art. 204 Articolo abrogato dalla L. 10 ottobre 1986, n. 663.

Art. 205 Provvedimento del giudice
Le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento.
Possono essere ordinate con provvedimento successivo:
1) nel caso di condanna, durante l'esecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena;
2) nel caso di proscioglimento, qualora la qualita' di persona socialmente pericolosa sia presunta, e non sia decorso un tempo corrispondente alla durata minima della relativa misura di sicurezza (1);
3) in ogni tempo, nei casi stabiliti dalla legge.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 27 luglio 1982, n. 139, la Corte cost. ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente cpv. n. 2, nella parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto per infermita' psichica al previo accertamento da parte del giudice della cognizione o della esecuzione della persistente pericolosita' sociale derivante dalla infermita' medesima al tempo dell'applicazione della misura.

Art. 206 Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza
Durante la istruzione o il giudizio, puo' disporsi che il minore di eta', o l'infermo di mente, o l'ubriaco abituale, o la persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti, o in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, siano provvisoriamente ricoverati in un riformatorio, o in un manicomio giudiziale, o in una casa di cura e di custodia.
Il giudice revoca l'ordine, quando ritenga che tali persone non siano piu' socialmente pericolose.
Il tempo dell'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza e' computato nella durata minima di essa.

Art. 207 Revoca delle misure di sicurezza personali
Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose.
La revoca non puo' essere ordinata se non e' decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza (1).
L'articolo comprendeva un terzo comma abrogato dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, che precedentemente, la Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile 1974, n. 110, aveva dichiarato illegittimo nella parte in cui attribuiva al Ministro di grazia e giustizia  anziche' al giudice di sorveglianza  il potere di revocare le misure di sicurezza.
(1)La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile 1974, n. 110, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di questo comma nella parte in cui non consente la revoca delle misure di sicurezza prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge.

Art. 208 Riesame della pericolosita'
Decorso il periodo minimo di durata, stabilito dalla legge per ciascuna misura di sicurezza, il giudice riprende in esame le condizioni della persona che vi e' sottoposta, per stabilire se essa e' ancora socialmente pericolosa.
Qualora la persona risulti ancora pericolosa, il giudice fissa un nuovo termine per un esame ulteriore. Nondimeno, quando vi sia ragione di ritenere che il pericolo sia cessato, il giudice puo', in ogni tempo, procedere a nuovi accertamenti.

Art. 209 Persona giudicata per piu' fatti
Quando una persona ha commesso, anche in tempi diversi, piu' fatti per i quali siano applicabili piu' misure di sicurezza della medesima specie, e' ordinata una sola misura di sicurezza.
Se le misure di sicurezza sono di specie diversa, il giudice valuta complessivamente il pericolo che deriva dalla persona e, in relazione ad esso, applica una o piu' delle misure di sicurezza stabilite dalla legge.
Sono in ogni caso applicate le misure di sicurezza detentive, alle quali debba essere sottoposta la persona, a cagione del pericolo presunto dalla legge.
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di misure di sicurezza in corso di esecuzione, o delle quali non siasi ancora iniziata l'esecuzione.

Art. 210 Effetti della estinzione del reato o della pena
La estinzione del reato impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l'esecuzione.
L'estinzione della pena impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza, eccetto quelle per le quali la legge stabilisce che possono essere ordinate in ogni tempo, ma non impedisce l'esecuzione delle misure di sicurezza che sono state gia' ordinate dal giudice come misure accessorie di una condanna alla pena della reclusione superiore a dieci anni. Nondimeno, alla colonia agricola e alla casa di lavoro e' sostituita la liberta' vigilata.
Qualora per effetto di indulto o di grazia non debba essere eseguita la pena di morte (1) , ovvero, in tutto o in parte, la pena dell'ergastolo, il condannato e' sottoposto a liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.
(1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.

Art. 211 Esecuzione delle misure di sicurezza
Le misure di sicurezza aggiunte a una pena detentiva sono eseguite dopo che la pena e' stata scontata o e' altrimenti estinta.
Le misure di sicurezza, aggiunte a pena non detentiva, sono eseguite dopo che la sentenza di condanna e' divenuta irrevocabile.
L'esecuzione delle misure di sicurezza temporanee non detentive, aggiunte a misure di sicurezza detentive, ha luogo dopo la esecuzione di queste ultime.

Art. 212 Casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza
L'esecuzione di una misura di sicurezza applicata a persona imputabile e' sospesa se questa deve scontare una pena detentiva, e riprende il suo corso dopo l'esecuzione della pena.
Se la persona sottoposta a una misura di sicurezza detentiva e' colpita da un'infermita' psichica, il giudice ne ordina il ricovero in un manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia.
Quando sia cessata la infermita', il giudice, accertato che la persona e' socialmente pericolosa, ordina che essa sia assegnata ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro, ovvero a un riformatorio giudiziario, se non crede di sottoporla a liberta' vigilata.
Se l'infermita' psichica colpisce persona sottoposta a misura di sicurezza non detentiva o a cauzione di buona condotta, e l'infermo viene ricoverato in un manicomio comune, cessa l'esecuzione di dette misure. Nondimeno, se si tratta di persona sottoposta a misura di sicurezza personale non detentiva, il giudice, cessata l'infermita', procede a nuovo accertamento ed applica una misura di sicurezza personale non detentiva qualora la persona risulti ancora pericolosa.

Art. 213 Stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive. Regime educativo, curativo e di lavoro
Le misure di sicurezza detentive sono eseguite negli stabilimenti a cio' destinati.
Le donne sono assegnate a stabilimenti separati da quelli destinati agli uomini.
In ciascuno degli stabilimenti e' adottato un particolare regime educativo o curativo e di lavoro, avuto riguardo alle tendenze e alle abitudini criminose della persona e, in genere, al pericolo sociale che da essa deriva.
Il lavoro e' remunerato. Dalla remunerazione e' prelevata una quota per il rimborso delle spese di mantenimento.
Per quanto concerne il mantenimento dei ricoverati nei manicomi giudiziari, si osservano le disposizioni sul rimborso delle spese di spedalita'.

Art. 214 Inosservanza delle misure di sicurezza detentive
Nel caso in cui la persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva si sottrae volontariamente alla esecuzione di essa, ricomincia a decorrere il periodo minimo di durata della misura di sicurezza dal giorno in cui a questa e' data nuovamente esecuzione.
Tale disposizione non si applica nel caso di persona ricoverata in un manicomio giudiziario o in una casa di cura e di custodia.

Sezione II: DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 215 Specie
Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.
Sono misure di sicurezza detentive:
1) l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
2) il ricovero in una casa di cura e di custodia;
3) il ricorso in un manicomio giudiziario;
4) il ricovero in un riformatorio giudiziario.
Sono misure di sicurezza non detentive:
1) la liberta' vigilata:
2) il divieto di soggiorno in uno o piu' Comuni, o in una o piu' Province;
3) il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche;
4) l'espulsione dello straniero dallo Stato.
Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la liberta' vigilata, a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l'assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

Art. 216 Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro
Sono assegnati ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro:
1) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
2) coloro che, essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, e non essendo piu' sottoposti a misura di sicurezza, commettono un nuovo delitto, non colposo, che sia nuova manifestazione della abitualita', della professionalita' o della tendenza a delinquere;
3) le persone condannate o prosciolte, negli altri casi indicati espressamente nella legge.

Art. 217 Durata minima
La assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro ha la durata minima di un anno. Per i delinquenti abituali, la durata minima e' di due anni, per i delinquenti professionali di tre anni, ed e' di quattro anni per i delinquenti per tendenza.

Art. 218 Esecuzione
Nelle colonie agricole e nelle case di lavoro i delinquenti abituali o professionali e quelli per tendenza sono assegnati a sezioni speciali.
Il giudice stabilisce se la misura di sicurezza debba essere eseguita in una colonia agricola, ovvero in una casa di lavoro, tenuto conto delle condizioni e attitudini della persona a cui il provvedimento si riferisce. Il provvedimento puo' essere modificato nel corso della esecuzione.

Art. 219 Assegnazione a una casa di cura e di custodia
Il condannato, per un delitto non colposo, a una pena diminuita per cagione di infermita' psichica, o di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per cagione di sordomutismo, e' ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore a un anno, quando la pena stabilita dalla legge non e' inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione (1) .
Se per il delitto commesso e' stabilita dalla legge la pena di morte (2) o la pena dell'ergastolo, ovvero la reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, la misura di sicurezza e' ordinata per un tempo non inferiore a tre anni (1).
Se si tratta di un altro reato, per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, e risulta che il condannato e' persona socialmente pericolosa, il ricovero in una casa di cura e di custodia e' ordinato per un tempo non inferiore a sei mesi; tuttavia il giudice puo' sostituire alla misura del ricovero quella della liberta' vigilata. Tale sostituzione non ha luogo, qualora si tratti di condannati a pena diminuita per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti (3).
Quando deve essere ordinato il ricovero in una casa di cura e di custodia, non si applica altra misura di sicurezza detentiva.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 28 luglio 1983, n. 249, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo comma nella parte in cui non subordina il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia dell'imputato condannato per delitto non colposo ad una pena diminuita per cagione di infermita' psichica al previo accertamento da parte del giudice della persistente pericolosita' sociale derivante dalla infermita' medesima, al tempo dell'applicazione della misura di sicurezza, e ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del secondo comma nella parte in cui non subordina il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia dell'imputato condannato ad una pena diminuita per cagione di infermita' psichica per un delitto per il quale e' stabilita dalla legge la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, al previo accertamento da parte del giudice della persistente pericolosita' sociale derivante dalla infermita' medesima, al tempo della applicazione della misura di sicurezza.
(2) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 13 dicembre 1988, n. 1102, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente comma nella parte in cui, per i casi ivi previsti, subordina il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia al previo accertamento della pericolosita' sociale derivante dalla seminfermita' di mente, soltanto nel momento in cui la misura di sicurezza viene disposta e non anche nel momento della sua esecuzione.

Art. 220 Esecuzione dell'ordine di ricovero
L'ordine di ricovero del condannato nella casa di cura e di custodia e' eseguito dopo che la pena restrittiva della liberta' personale sia stata scontata o sia altrimenti estinta.
Il giudice, nondimeno, tenuto conto delle particolari condizioni di infermita' psichica del condannato, puo' disporre che il ricovero venga eseguito prima che sia iniziata o abbia termine la esecuzione della pena restrittiva della liberta' personale.
Il provvedimento e' revocato quando siano venute meno le ragioni che lo determinarono, ma non prima che sia decorso il termine minimo stabilito nell'articolo precedente.
Il condannato, dimesso dalla casa di cura e di custodia, e' sottoposto all'esecuzione della pena.

Art. 221 Ubriachi abituali
Quando non debba essere ordinata altra misura di sicurezza detentiva, i condannati alla reclusione per delitti commessi in stato di ubriachezza, qualora questa sia abituale, o per delitti commessi sotto l'azione di sostanze stupefacenti all'uso delle quali siano dediti, sono ricoverati in una casa di cura e di custodia.
Tuttavia, se si tratta di delitti per i quali sia stata inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, al ricovero in una casa di cura e di custodia puo' essere sostituita la liberta' vigilata.
Il ricovero ha luogo in sezioni speciali, e ha la durata minima di sei mesi.

Art. 222 Ricovero in un manicomio giudiziario
Nel caso di proscioglimento per infermita' psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo, e' sempre ordinato il ricovero dell'imputato in un manicomio giudiziario per un tempo non inferiore a due anni; salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni, nei quali casi la sentenza di proscioglimento e' comunicata all'autorita' di pubblica sicurezza (1).
La durata minima del ricovero nel manicomio giudiziario e' di dieci anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena di morte (2) o l'ergastolo, ovvero di cinque se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni.
Nel caso in cui la persona ricoverata in un manicomio giudiziario debba scontare una pena restrittiva della liberta' personale, l'esecuzione di questa e' differita fino a che perduri il ricovero nel manicomio.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai minori degli anni quattordici o maggiori dei quattordici e minori dei diciotto, prosciolti per ragione di eta', quando abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato, trovandosi in alcuna delle condizioni indicate nella prima parte dell'articolo stesso.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 27 luglio 1982, n. 139, la Corte cost. ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente comma, nella parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto per infermita' psichica al previo accertamento da parte del giudice della cognizione o della esecuzione della persistente pericolosita' sociale derivante dalla infermita' medesima al tempo dell'applicazione della misura.
(2) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.

Art. 223 Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario
Il ricovero in un riformatorio giudiziario e' misura di sicurezza speciale per i minori, e non puo' avere durata inferiore a un anno.
Qualora tale misura di sicurezza debba essere, in tutto o in parte, applicata o eseguita dopo che il minore abbia compiuto gli anni diciotto, ad essa e' sostituita la liberta' vigilata, salvo che il giudice ritenga di ordinare l'assegnazione a una colonia agricola, o ad una casa di lavoro.

Art. 224 Minore non imputabile
Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso, il giudice, tenuto specialmente conto della gravita' del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore e' vissuto, ordina che questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in liberta' vigilata.
Se, per il delitto, la legge stabilisce la pena di morte (1) o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e non si tratta di delitto colposo, e' sempre ordinato il ricovero del minore nel riformatorio per un tempo non inferiore a tre anni (2).
Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore che, nel momento in cui ha commesso il fatto preveduto dalla legge come delitto, aveva compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, se egli sia riconosciuto non imputabile, a norma dell'articolo 98.
(1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 20 gennaio 1971, n. 1, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di questo comma nella parte in cui rende obbligatorio ed automatico, per i minori degli anni 14, il ricovero, per almeno tre anni, in riformatorio giudiziario.

Art. 225 Minore imputabile
Quando il minore che ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, sia riconosciuto imputabile, il giudice puo' ordinare che, dopo l'esecuzione della pena, egli sia ricoverato in un riformatorio giudiziario o posto in liberta' vigilata, tenuto conto delle circostanze indicate nella prima parte dell'articolo precedente.
E' sempre applicata una delle predette misure di sicurezza al minore che sia condannato per delitto durante la esecuzione di una misura di sicurezza, a lui precedentemente applicata per difetto d'imputabilita'.

Art. 226 Minore delinquente abituale, professionale o per tendenza
Il ricovero in un riformatorio giudiziario e' sempre ordinato per il minore degli anni diciotto, che sia delinquente abituale o professionale, ovvero delinquente per tendenza; e non puo' avere durata inferiore a tre anni. Quando egli ha compiuto gli anni ventuno, il giudice ne ordina l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
La legge determina gli altri casi nei quali deve essere ordinato il ricovero del minore in un riformatorio giudiziario.

Art. 227 Riformatori speciali
Quando la legge stabilisce che il ricovero in un riformatorio giudiziario sia ordinato senza che occorra accertare che il minore e' socialmente pericoloso, questi e' assegnato ad uno stabilimento speciale o ad una sezione speciale degli stabilimenti ordinari.
Puo' altresi' essere assegnato ad uno stabilimento speciale o ad una sezione speciale degli stabilimenti ordinari il minore che, durante il ricovero nello stabilimento ordinario, si sia rivelato particolarmente pericoloso.

Art. 228 Liberta' vigilata
La sorveglianza della persona in stato di liberta' vigilata e' affidata all'autorita' di pubblica sicurezza.
Alla persona in stato di liberta' vigilata sono imposte dal giudice prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati.
Tali prescrizioni possono essere dal giudice successivamente modificate o limitate.
La sorveglianza deve essere esercitata in modo da agevolare, mediante il lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale.
La liberta' vigilata non puo' avere durata inferiore a un anno.
Per la vigilanza sui minori si osservano le disposizioni precedenti, in quanto non provvedano leggi speciali.

Art. 229 Casi nei quali puo' essere ordinata la liberta' vigilata
Oltre quanto e' prescritto da speciali disposizioni di legge, la liberta' vigilata puo' essere ordinata:
1) nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno;
2) nei casi in cui questo codice autorizza una misura di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato.

Art. 230 Casi nei quali deve essere ordinata la liberta' vigilata
La liberta' vigilata e' sempre ordinata:
1) se e' inflitta la pena della reclusione per non meno di dieci anni: e non puo', in tal caso, avere durata inferiore a tre anni;
2) quando il condannato e' ammesso alla liberazione condizionale;
3) se il contravventore abituale o professionale, non essendo piu' sottoposto a misure di sicurezza, commette un nuovo reato, il quale sia nuova manifestazione di abitualita' o professionalita';
4) negli altri casi determinati dalla legge.
Nel caso in cui sia stata disposta l'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro, il giudice, al termine dell'assegnazione, puo' ordinare che la persona da dimettere sia posta in liberta' vigilata, ovvero puo' obbligarla a cauzione di buona condotta.

Art. 231 Trasgressione degli obblighi imposti
Fuori del caso preveduto dalla prima parte dell'articolo 177, quando la persona in stato di liberta' vigilata trasgredisce agli obblighi imposti, il giudice puo' aggiungere alla liberta' vigilata la cauzione di buona condotta.
Avuto riguardo alla particolare gravita' della trasgressione o al ripetersi della medesima, ovvero qualora il trasgressore non presti la cauzione, il giudice puo' sostituire alla liberta' vigilata l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, ovvero, se si tratta di un minore, il ricovero in un riformatorio giudiziario.

Art. 232 Minori o infermi di mente in stato di liberta' vigilata
La persona di eta' minore o in stato di infermita' psichica non puo' essere posta in liberta' vigilata, se non quando sia possibile affidarla ai genitori, o a coloro che abbiano obbligo di provvedere alla sua educazione o assistenza, ovvero a istituti di assistenza sociale.
Qualora tale affidamento non sia possibile o non sia ritenuto opportuno, e' ordinato, o mantenuto, secondo i casi, il ricovero nel riformatorio, o nella casa di cura e di custodia.
Se, durante la liberta' vigilata, il minore non da' prova di ravvedimento o la persona in stato di infermita' psichica si rivela di nuovo pericolosa, alla liberta' vigilata e' sostituito, rispettivamente, il ricovero in un riformatorio o il ricovero in una casa di cura e di custodia.

Art. 233 Divieto di soggiorno in uno o piu' Comuni o in una o piu' Province
Al colpevole di un delitto contro la personalita' dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero di un delitto commesso per motivi politici o occasionato da particolari condizioni sociali o morali esistenti in un determinato luogo, puo' essere imposto il divieto di soggiorno in uno o piu' Comuni o in una o piu' Province, designati dal giudice.
Il divieto di soggiorno ha una durata non inferiore a un anno.
Nel caso di trasgressione, ricomincia a decorrere il termine minimo, e puo' essere ordinata inoltre la liberta' vigilata.

Art. 234 Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche
Il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche ha la durata minima di un anno.
Il divieto e' sempre aggiunto alla pena, quando si tratta di condannati per ubriachezza abituale o per reati commessi in stato di ubriachezza, sempre che questa sia abituale.
Nel caso di trasgressione, puo' essere ordinata inoltre la liberta' vigilata o la prestazione di una cauzione di buona condotta.

Art. 235 Espulsione dello straniero dallo Stato
L'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato e' ordinata dal giudice, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero sia condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a dieci anni.
Allo straniero che trasgredisce all'ordine di espulsione, pronunciato dal giudice, si applicano le sanzioni stabilite dalle leggi di sicurezza pubblica per il caso di contravvenzione all'ordine di espulsione emanato dall'Autorita' amministrativa.

Capo II: DELLE MISURE DI SICUREZZA PATRIMONIALI

Art. 236 Specie: regole generali
Sono misure di sicurezza patrimoniali, oltre quelle stabilite da particolari disposizioni di legge:
1) la cauzione di buona condotta;
2) la confisca.
Si applicano anche alle misure di sicurezza patrimoniali le disposizioni degli articoli 199, 200, prima parte, 201, prima parte, 205, prima parte e n. 3 del capoverso, e, salvo che si tratti di confisca, le disposizioni del primo e secondo capoverso dell'articolo 200 e quelle dell'articolo 210.
Alla cauzione di buona condotta si applicano altresi' le disposizioni degli articoli 202, 203, 204, prima parte, e 207.

Art. 237 Cauzione di buona condotta
La cauzione di buona condotta e' data mediante deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire duecentomila, ne' superiore a lire quattro milioni.
In luogo del deposito, e' ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca, o anche mediante fideiussione solidale.
La durata della misura di sicurezza non puo' essere inferiore a un anno, ne' superiore a cinque; e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata.
Articolo cosi' sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 238 Inadempimento dell'obbligo di prestare cauzione
Qualora il deposito della somma non sia eseguito o la garanzia non sia prestata, il giudice sostituisce alla cauzione la liberta' vigilata.

Art. 239 Adempimento o trasgressione dell'obbligo di buona condotta
Se, durante l'esecuzione della misura di sicurezza, chi vi e' sottoposto non commette alcun delitto, ovvero alcuna contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, e' ordinata la restituzione della somma depositata o la cancellazione della ipoteca; e la fideiussione si estingue. In caso diverso, la somma depositata, o per la quale fu data garanzia, e' devoluta alla Cassa delle ammende.

Art. 240 Confisca
Nel caso di condanna, il giudice puo' ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.
E' sempre ordinata la confisca:
1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
2) delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non e' stata pronunciata condanna.
Le disposizioni della prima parte e del n. 1 del capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato.
La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

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