Le pene accessorie

 
Le pene accessorie, sono, di norma una conseguenza automatica del reato in ordine alla cui applicazione il Giudice non ha alcun margine di discrezionalità. 
 
Le pene accessorie sono suscettibili di sospensione condizionale e sono escluse in caso di patteggiamento
 
Ove la loro durata non sia prefissata, le pene accessorie si presumono di durata uguale a quella della pena principale inflitta.
 
Le singole pene accssorie previste dal codice penale sono:
 
l'interdizione dai pubblici uffici;

l'interdizione da una professione o da un'arte.

l'interdizione legale;

l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego;

la decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dall'esercizio di essa;

la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte;

la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

L'art. 140 cp, prevedeva la possibilità di applicare provvisoriamente le pene accessorie nelle more della sentenza di condanna; esso è stato, tuttavia, abrogato dall'art. 217 del D.Lgs. n. 271 del 1989. Effetto sostanzialmente analogo a quello dell'art. 140 cp, in talune evenienze specifiche, è garantito oggi dagli artt. 287-290 del cpp che prevedono, ove sussistano gravi indizi di reità e sempre che si proceda per delitti che prevedano la pena dell'ergastolo o quella della reclusione superiore nel massimo a tre anni, l'applicazione delle seguenti misure cautelari interdittive:

 
1) la sospensione dell'esercizio della potestà dei genitori;
 
2) la sospensione dell'esercizio di un pubblico ufficio o servizio;
 
3) il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali
 
Art 28 cp Interdizione dai pubblici uffici.
[I]. L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea.
[II]. L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:
1) del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;
2) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o d'incaricato di pubblico servizio;
3) dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;
4) dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;
5) degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico;
6) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti;
7) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.
[III]. L'interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze.
[IV]. Essa non può avere una durata inferiore a un anno, né superiore a cinque.
[V]. La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi.

Art 29 cp Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici.
[I]. La condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
[II]. La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Art 30 cp Interdizione da una professione o da un'arte.
[I]. L'interdizione da una professione o da un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorità, e importa la decadenza dal permesso o dall'abilitazione, autorizzazione, o licenza anzidetti.
[II]. L'interdizione da una professione o da un'arte non può avere una durata inferiore a un mese, né superiore a cinque anni  salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge.

Art 32 cp Interdizione legale.
[I]. Il condannato all'ergastolo è in stato d'interdizione legale.
[II]. La condanna all'ergastolo importa anche la decadenza dalla potestà dei genitori.
[III]. Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori  salvo che il giudice disponga altrimenti.
[IV]. Alla interdizione legale si applicano, per ciò che concerne la disponibilità e l'amministrazione dei beni, nonché la rappresentanza negli atti ad esse relativi, le norme della legge civile sulla interdizione giudiziale.

Art 32 bis cp Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
[I]. L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.
[II]. Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio

Art 32 ter cp Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
[I]. L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.
[II]. Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a tre anni

Art 32 quater cp Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
[I]. Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, numero 1 del secondo comma, 640-bis, 644, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione

Art 32 quinquies cp  Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego.
[I]. Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.

Decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dall'esercizio di essa.
[I]. La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza dalla potestà dei genitori.
[II]. La condanna per delitti commessi con abuso della potestà dei genitori importa la sospensione dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.
[III]. La decadenza dalla potestà dei genitori importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore [320, 324 c.c.] spetti sui beni del figlio in forza della potestà di cui al titolo IX del libro I del codice civile.
[IV]. La sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori importa anche l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio, in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile.
[V]. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell'interesse dei minori.

Art 35 cp bis Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.
[I]. La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorità.
[II]. La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte non può avere una durata inferiore a quindici giorni né superiore a due anni.
[III]. Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d'arresto.
Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
[I]. La sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.
[II]. Essa non può avere una durata inferiore a quindici giorni né superiore a due anni e consegue ad ogni condanna all'arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.

Art 36 cp Pubblicazione della sentenza penale di condanna.
[I]. La sentenza di condanna all'ergastolo è pubblicata mediante affissione nel comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza.
[II]. La sentenza di condanna è inoltre pubblicata, per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice.
[III]. La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d'ufficio e a spese del condannato.
[IV]. La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti 
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