Le pene detentive e pecuniarie

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 Le pene principali possono essere detentive o pecuniarie. Sono pene detentive l'ergastolo la reclusione e l'arresto, sono pene pecuniarie la multa e l'ammenda. L'ergastolo la reclusione e la multa sono le pene previste per i delitti mentre l'arresto e l'ammenda sono le pene previste per le contravvenzioni. Le pene detentive brevi possono essere sostituite dalle sanzioni sostitutive delle pene previste e disciplinate dalla legge n. 689 del 1981 nonchè, in fase d'esecuzione della pena, dalle misure alternative alla detenzione. Alla pena principale, s'accompagnano, sovente, ulteriori pene accessorie che, normalmente, conseguono in via automatica all'inflizione della pena principale.

Con il D.Lgs. n. 274 del 2000 sono stati devoluti taluni reati alla cognizione del giudice di pace il quale, in vece delle pene detentive, dovrà applicare le misure alternative:
dell'obbligo di permanenza domiciliare da eseguirsi nei giorni di sabato e domenica per un periodo non inferiore a sei giorni nè superiore a quarantacinque;
della prestazione di lavoro di pubblica utilità in favore della collettività per un periodo non inferiore a dieci giorni nè superiore a sei mesi.

Le pene detentive

La pena di morte

Prima di analizzare le singole pene detentive, è doveroso esaminare la collocazione della pena di morte nell'ambito del nostro ordinamento. A mente dell'art. 27 Cost essa, infatti, è consentita nei soli casi previsti dalle leggi militari di guerra e, tuttavia, con la L. 13 ottobre 1994 n. 589, la pena di morte è stata abolita anche per i reati previsti dal codice militare di guerra.

L'ergastolo

E' la più grave delle pene detentive, è prevista dall'art. 22 cp e consiste nella privazione della libertà scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. Mette conto sottolineare che il condannato all'ergastolo può essere ammesso al godimento del regime di semilibertà dopo aver scontato 20 anni di pena e, ai fini del detto computo, valgono le riduzioni di 45 giorni per ogni semestre di pena scontata previste dall'art. 54 della L. n. 354 del 1975. Dette riduzioni sono efficaci anche al fine del computo del termine necessario per accedere la beneficio della liberazione condizionale. L'art. 22 cp è stato dichiarato, peraltro, incostituzionale nella parte in cui non esclude l'applicabilità nei riguardi del minore imputabile. La possibilità di godere della liberazione condizionale e del regime di semilibertà concorrere a rendere la pena dell'ergastolo compatibile con il principio della tendenziale funzione rieducativa della pena.

La reclusione

La reclusione consiste nella privazione della libertà personale con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno per un periodo che va da un minimo di quindici giorni ad un massimo di ventiquattro annni. Tale secondo limite può, peraltro, essere valicato sino a raggiungere quello di trenta anni allorchè vi sia il concorso di più circostanze aggravanti ovvero allorchè concorso di reati o per particolari reati (ad es. il sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all'art. 630 cp).

L'arresto


L'arresto è la pena detentiva prevista per le contravvenzioni, essa consiste nella privazione della libertà da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre anni (limite innalzabile sino a cinque anni nel caso di concorso di circostanze e sino a sei anni in caso di concorso di reati).

Le pene pecuniarie

la multa

La multa è la pena pecuniaria prevista per i delitti. Essa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a 5 euro nè superiore a 5164,00 Euro (limite innalzabile sino a 10129,00 Euro in caso di concorso di circostanze). La pena pecuniaria può sempre essere inflitta dal giudice della cognizione in caso di condanna per un reato commesso per fini di lucro.

L'ammenda

L'ammenda è la pena pecuniaria prevista per le contravvenzioni, essa consiste nella condanna al pagamento in favore dello Stato di una somma non inferiore a 2 euro nè superiore a 1032,00 euro.

I criteri di determinazione della pena detentiva e della pena pecuniaria

In via generale, occorre sottolineare che i criteri principali cui il Giudice deve attenersi nell'opera di determinazione della pena applicabile al caso di specie sono contenuti nell'art. 133 cp, 1° e 2° comma. Essi comprendono sia la gravità del fatto, sia la capacità a delinquere.
La gravità del fatto, a mente del 1° comma del mentovato art. 133 cp vine desunta:
1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalita' dell'azione;
2) dalla gravita' del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
3) dalla intensita' del dolo o dal grado della colpa.
La capacità a delinquere, a mente del successivo secondo comma:
1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
4) delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.   

Nella determinazione della pena, il Giudice non deve necessariamente prendere in considerazione tutti i criteri indicati all'art. 133 cp essendo sufficiente che individui quello ritenuto prevalente (cfr. Cass pen n 9963 del 5 agosto 1999). Inoltre, dovendo individuare la pena principale base all'interno di una cornice edittale, la motivazione dovrà essere particolarmente esaustiva soltanto laddove il giudice intenda discostarsi considerevolmente dal minimo edittale (cfr. cass Pen n 511 del 1997).

Per la concreta opera di determinazione della pena, il Giudice deve determinare la pena base, sulla pena base applica gli aumenti e le diminuzioni derivanti dall'applicazione delle circostanze del reato, sulla risultante s'applica l'eventuale aumento derivante dalla recidiva e, sulla pena così aumentata, l'eventuale aumento derivante dal concorso formale o dalla continuazione dei reati.
 
Sulla pena così complessivamente ottenuta si applica l'eventuale aumento della pena pecuniaria derivante dall'art. 133 bis del cp.
 
L'esecuzione della pena detentiva

L'esecuzione della pena detentiva trova la sua fonte di disciplina sostanziale negli artt. 145 - 149 del cp e quella processuale negli artt. 648 - 694 del cpp.
I principi che informano l'esecuzione della pena detentiva sono:
a) la vigilanza del Magistrato di Sorveglianza e del Tribunale di Sorveglianza
b) il trattamento penitenziario improntato alla tutela della dignità e della personalità del condannato
c) la remunerazione del alvoro prestato detratte le spese di mantenimento e processuali;
d) l'obbligo di istruzione e addestramento professionale.

Nell'ambito dell'esecuzione della pena assumono, inoltre, particolare rilevanza le misure alternative alla detenzione come l'affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare nonchè ulteriori istituti previsti dall'ordinamento penitenziario come quello dei permessi premio.
Mette, infine, conto richiamare l'istituto del rinvio dell'esecuzione della pena obbligatorioe  facoltativo così come disciplinato, per particolari casistiche, dall'art. 146 cp

ARTICOLO  145
Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato.

Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati è corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato.
Sulla remunerazione, salvo che l'adempimento delle obbligazioni sia altrimenti eseguito, sono prelevate nel seguente ordine:
1) le somme dovute a titolo di risarcimento del danno;
2) le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato;
3) le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento.


ARTICOLO  146

Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena (1).
L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:
1) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta;
2) se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno;
3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.
Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma il differimento non opera o, se concesso, è revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre è dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri, sempreché l'interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi.


ARTICOLO  147
Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena.
L'esecuzione di una pena può essere differita [684 c.p.p.] (1):
1) se è presentata domanda di grazia [174; 681 c.p.p.], e l'esecuzione della pena non deve esser differita a norma dell'articolo precedente;
2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica;
3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni.
Nel caso indicato nel numero 1, l'esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile [6481-2 c.p.p.], anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.
Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre.
Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti.

ARTICOLO  148

Infermità psichica sopravvenuta al condannato.

Se, prima dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale o durante l'esecuzione, sopravviene al condannato una infermità psichica, il giudice, qualora ritenga che l'infermità sia tale da impedire l'esecuzione della pena, ordina che questa sia differita o sospesa e che il condannato sia ricoverato in un ospedale psichiatrico giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia. Il giudice può disporre che il condannato, invece che in un ospedale psichiatrico giudiziario, sia ricoverato in un ospedale psichiatrico civile, se la pena inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e non si tratti di delinquente o contravventore abituale o professionale o di delinquente per tendenza.
Il provvedimento di ricovero è revocato, e il condannato è sottoposto all'esecuzione della pena, quando sono venute meno le ragioni che hanno determinato tale provvedimento.


Le condizioni economiche del reo e la determinazione della pena pecuniaria

L'art. 133 bis, introdotto nel codice penale dalla legge n 689 del 1981 prevede che : "Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice deve tenere conto, oltre che dei criteri indicati dall'articolo precedente, anche delle condizioni economiche del reo.
Il giudice puo' aumentare la multa o l'ammenda stabilita dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa".
La norma ha posto questioni di carattere processuale e sostanziale in ordina alla natura dell'incremento sanzionatorio da essa contemplato e disciplinato. Si è, cioè, discusso se si tratti di una circostanza del reato, come tale oggetto di necessaria contestazione e di giudizio di bilanciamento con le altre circostanze eventualemnte acclarate, ovvero se si tratti, al pari degli elementi di cui all'art. 133 cp, di un criterio da tener presente al fine di determinare la pena congrua nel caso di specie.
La dottrina prevalente esclude che le condizioni economiche del reo individuate dall'art. 133 cp possano costituire circostanza in senso tecnico e, tuttavia, al fine di garantire idonea tutela all'imputato, ritiene che tali condizioni debbano essere tempestivamente contestate onde porre in condizioni l'imputato stesso di svolgere al riguardo le proprie difese.

La rateazione della pena pecuniaria e la conversione


A mente dell'art. 133 ter cp: "Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, puo' disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili". Il condannato può naturalmente, in ogni tempo, estinguere il debito pagando in unica soluzione. Ogni rata non può essere inferiore a quindici euro; con il mancato pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal beneficio.
Ove, poi, sia in caso d'obbligo di pagamento rateale, sia in caso d'obbligo di pagamento in unica soluzione, il condannato non adempia all'obbligo su di esso gravante, la pena pecuniaria sarà convertita, a seconda dei casi in semilibertà o in lavoro sostitutivo, nel primo caso con un criterio di ragguaglio in forza del quale un giorno di semilibertà equivale a 38 euro e, nel secondo, con un criterio di ragguaglio per il quale ad un giorno di lavoro sostitutivo equivalgono 25 euro.
L'art. 136 cp, nel testo originario, prevedeva che la pena pecuniaria si convertisse in pena detentiva e, tuttavia, la Consulta ne aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale nei limiti in cui creava un'ingiustificata disparità di trattamento tra i condannati a pena pecuniaria solvibili ed i condannati insolvibili.
Il testo attuale dell'art. 136 cp stabilisce, invece, in guisa generica la conversione a norma di legge con implicito rinvio alle disposizioni di cui agli artt. 102 e 103 della L. n. 689 del 1981 che disciplinano, come detto, la conversione in libertà controllata e in lavoro sostitutivo.

Art. 136 Modalita' di conversione di pene pecuniarie
Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilita' del condannato, si convertono a norma di legge.

L. N. 689 DEL 1981

Art.102
Conversione di pene pecuniarie.

Le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvibilità del condannato si convertono nella libertà controllata per un periodo massimo, rispettivamente, di un anno e di sei mesi.
Nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire non sia superiore ad un milione, la stessa può essere convertita, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo.
Il ragguaglio ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata e cinquantamila lire, o frazione di cinquantamila lire, per un giorno di lavoro sostitutivo.
Il condannato può sempre far cessare la pena sostitutiva pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della libertà controllata scontata o del lavoro sostitutivo prestato.

Art.103
Limite degli aumenti in caso di conversione delle pene pecuniarie.

Quando le pene pecuniarie debbono essere convertite per insolvibilità del condannato la durata complessiva della libertà controllata non può superare un anno e sei mesi, se la pena convertita è quella della multa, e nove mesi se la pena convertita è quella dell'ammenda.
La durata complessiva del lavoro sostitutivo non può superare in ogni caso i sessanta giorni.

l'ESECUZIONE DELLA

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