Lo ius corrigendi come causa di giustificazione

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Ulteriore casistica giurisprudenziale d'applicazione della scriminante di cui all'art. 51 cp è quella dello ius corrigendi dei genitori nei riguardi dei figli.
 
Con riferimento a tale scriminante, che opera nei confronti di delitti quali le percosse, le ingiurie o le limitazioni della libertà personale, l'esistenza dello ius corrigendi si desume dall'art. 571 cp che, punendo l'abuso dei mezzi di correzione presuppone, all'evidenza, la possibilità di un esercizio legittimo del diritto.
 
L'art. 571 cp non stabilisce criteri per individuare i confini di un esercizio legittimo dello ius corrigendi, sicchè tale compito è rimesso all'opera della magistratura penale.
 
Al riguardo la Suprema Corte ha ritenuto che l'uso della violenza sia incompatibile con una forma legittima di uso dello ius corrigendi, costituendone un eccesso punibile, ed ha ritenuto che, nella fattispecie di cui all'art. 571 cp, il termine correzione debba essere assimilato a quello di educazione.
 
In ogni caso la fattispecie dell'abuso dello ius corrigendi deve essere mantenuta distinta dal diverso caso dei maltrattamenti in famiglia. Al di là dell'assenza della finalità specifica educativa teoricamente presente nella fattispecie di cui all'art. 571 cp, secondo la giurisprudenza l'elemento discretivo tra le due fattispecie andrebbe individuato nella diversa condotta offensiva.  L'abuso deii mezzi di correzione, infatti, deve concretarsi in una condotta che, di per sè, sarebbe lecita e che, sol per le particolari modalità attuative (abusive), diventa penalmente ilelcita; inoltre la condotta di cui all'art. 571 cp può anche essere estemporanea al contrario di quella che forma oggetto del delitto di maltrattamenti in famiglia che presuppone l'abitualità.
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